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venerdì 6 Dicembre 2024

Vendite di beni su piattaforma ecommerce (es Amazon) di terzo soggetto e pagamento delle Commissioni per servizi logistici da non assoggettare ad IVA

Caso Amazon:

Quando ha sede in Lussemburgo e rappresentante fiscale in Italia come chiedere la non applicazione dell’IVA

Sommario

 

Fattispecie disciplinata dall’articolo 17 comma secondo DPR 633/1972 e dalla Risoluzione 21E  emessa il 20 febbraio del 2015 dalla Agenzia delle Entrate, Argomento: Irrilevanza del documento emesso con partita Iva italiana dal rappresentante fiscale di un soggetto passivo estero residente in Lussemburgo (CEE)

 

Per una cessione di beni, già presenti nel territorio nazionale, effettuata nei confronti di un soggetto passivo Iva residente in Italia, dal rappresentante fiscale di un soggetto passivo estero non residente, la fattura emessa esclusivamente con l’indicazione della partita Iva italiana non è da considerarsi rilevante ai fini Iva. Questo il leit motiv della risoluzione Risoluzione n. 21/E dell’Agenzia delle entrate, che sostiene che, per una cessione effettuata nei confronti di un soggetto passivo Iva residente in Italia, il documento emesso con l’indicazione della sola partita Iva italiana da parte del rappresentante fiscale di un soggetto passivo estero residente nella UE (o fuori dalla UE), sia da considerare non rilevante come fattura ai fini IVA e debba essere richiesta, al suo posto, la fattura emessa direttamente dal fornitore estero.

 

Nella pratica Amazon, addebita/trattiene la commissione e contestualmente invia la ricevuta (non fiscale), se l’azienda si attiva ed applica il disposto dell’articolo 22, comma primo n. 1 del DPR n. 633 del 1972 chiedendo fattura, allora Amazon  la emette con indicazione del numero di partita Iva del proprio rappresentante fiscale in Italia, quindi un secondo documento dopo la ricevuta di cui sopra. In realtà (se l’azienda non ha chiesto la non applicazione dell’IVA in qualità di soggetto comunitario Vies abilitato) Amazon nella fattura applica l’IVA. Si deve tenere in considerazione sia il disposto della richiamata Risoluzione 21 che dell’’articolo 17, comma 2, del D. P. R. N. 633/1972,  per i quali “gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i soggetti indicati all’articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c),sono adempiuti dai cessionari o committenti. Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427”. E’ tenuta qualora il soggetto italiano fosse Vies abilitato a non applicare l’IVA, altrimenti per lo stesso l’IVA risulta indetraibile.

 

Caso

 

In realtà l’Agenzia ammette che, per le cessioni interne, il rappresentante fiscale di un soggetto estero sia legittimato, per esigenze interne, ad emettere al cessionario/committente residente un documento non rilevante ai fini dell’Iva, pur indicando che l’imposta afferente tale operazione verrà assolta dal cessionario o committente.

Difatti, gli adempimenti che il soggetto passivo italiano dovrà porre in essere, in relazione alle prestazioni rese dal fornitore/prestatore UE, in caso di fornitore comunitario, sono (si veda in tal senso anche la C. M. N. 12/E/2013):

numerare la fattura ricevuta dal fornitore UE, integrarla con gli elementi che formano base imponibile e Iva ed annotarla distintamente nel registro Iva vendite ed Iva acquisti, oppure,
in caso di mancata ricezione della fattura del fornitore comunitario entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, emettere autofattura entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione ed annotarla entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente.

Pertanto, nel caso esaminato, il contribuente dovrà considerare la fattura emessa dal rappresentante fiscale del soggetto non residente, riportante la sola partita Iva italiana, come non rilevante ai fini Iva e, quindi, come non emessa, con la conseguente necessità di richiedere, in sostituzione, l’emissione di una fattura direttamente da parte del fornitore comunitario.  In caso di mancato ricevimento della stessa nei termini prescritti, il soggetto Iva italiano è tenuto ad emettere autofattura.

 

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