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mercoledì 2 Ottobre 2024

Vademecum “pocket” antiriciclaggio 2017 per professionisti e aziende: la guida pratica dei commercialisti

Illustriamo una guida informativo – operativa “easy” per supportare i colleghi nella pianificazione e strutturazione delle procedure antiriciclaggio all’interno dei propri studi ed aziende (tenendo conto dell’eventuale esistenza di una società di servizi all’uopo incaricata), che vanno modulate concretamente sulla base della dimensione e dei modelli organizzativi, osservando l’equilibrio reale costi/benefici ed la semplificazione, conformemente ai criteri di necessità e proporzionalità.

Illustriamo una guida informativo – operativa “easy” per supportare i colleghi nella pianificazione e strutturazione delle procedure antiriciclaggio all’interno dei propri studi ed aziende (tenendo conto dell’eventuale esistenza di una società di servizi all’uopo incaricata), che vanno modulate concretamente sulla base della dimensione e dei modelli organizzativi, osservando l’equilibrio reale costi/benefici ed la semplificazione, conformemente ai criteri di necessità e proporzionalità.

I principi generali della normativa antiriciclaggio, richiamati all’art. 3 del D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, prevedono che i suoi destinatari adottino idonei e appropriati sistemi e procedure in materia di obblighi di adeguata verifica, di segnalazione di operazioni sospette, di conservazione dei documenti, di controllo interno, di valutazione e gestione del rischio.

Il punto di arrivo di un elaborato iter : la “IV Direttiva”

Nello sviluppo dell’iter della normativa antiriciclaggio, partendo dalla Direttiva 1991/308/CEE del 10 giugno 1991 il riciclaggio è stato gradualmente esteso dai proventi di attività illecite in relazione ai reati connessi in particolare col traffico di stupefacenti, alle professioni coinvolte ( direttiva n. 2001/97/CE) , al finanziamento del terrorismo, consigliando di attuare obblighi più dettagliati per l’identificazione e la verifica dell’identità dei clienti (direttiva n. 2005/60/CE ) sulla base delle raccomandazioni del GAFI (Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale o FATF Financial Action Task Force) e ha avuto come epilogo “assorbente”, la direttiva 2015/849/CE specifica per la prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, entrata in vigore il 26 giugno 2015, che dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 26 giugno 2017.

La la IV Direttiva (UE) 2015/849 rappresenta il ponderato punto di arrivo di un processo evolutivo iniziato con la prima Direttiva (91/308/CEE) volto ad implementare e ottimizzare la normativa antiriciclaggio europea, fondandosi sui perni delle Raccomandazioni 2012 del GAFI e introducendo ulteriori disposizioni per contrastare più efficacemente la criminalità economica.

Normativa italiana

Il riferimento legislativo in vigore in ambito nazionale fino al 2015 è stato il decreto legislativo n° 231 del 21 novembre 2007 che dovrà essere nella fase transitoria riscritto, e le disposizioni ex decreto legge 6 dicembre 2011 n° 201 antiriciclaggio, modificato per alcune norme come per il tetto massimo degli importi spendibili in contanti , innalzato da 1000€ a 3. 000 € tranne i pagamenti eseguiti dalla pubblica amministrazione e i money transfer (trasferimenti veloci di denaro e moneta all’estero, alternativi ai circuiti bancari)

Novità introdotte dalla IV Direttiva

La direttiva 2015/849/CE richiede agli stati membri europei di uniformarsi ai seguenti standard, ponendo l’accento sui dati richiesti per la verifica sull’identità personale e il limite di circolazione di contante o di importo per assegni.

News in pillole su procedure e azioni.

Favorire misure specifiche per consolidare la collaborazione internazionale tra i vari organismi.

L’inserimento dei reati fiscali come ‘attività criminosa’. Questa è una novità fondamentale che permetterà di inserire i dati fiscali di un’attività e di segnalarla come attività criminosa. Per ricevere una verifica sarà sufficiente anche solo il sospetto da parte di funzionari o addetti.

L’aumento di potere della UIF (Unità di informazione finanziaria) di ogni paese membro.

Standard di trasparenza più elevati soprattutto per società, fondazioni e professionisti.

Creazione di registri di imprese specifici che permettono di mettere a disposizioni i dati societari per una serie di soggetti autorizzati come: autorità che vigilano in materia di normativa antiriciclaggio; guardia di finanza o autorità che combatte l’evasione fiscale; Banche o Posta; enti che preservano il cosiddetto detto ‘interesse legittimo’ come i giornalisti investigativi; società che hanno il compito di verificare la clientela come i professionisti, gli istituti di credito, o società finanziarie.

Per ciò che riguarda la verifica legittima della propria clientela, i vari enti potranno inoltre richiedere di consultare i registri in particolare in due casi:

1) Se sono persone che hanno un’attività commerciale e occasionalmente eseguono operazioni in contante pari o superiore a € 10. 000 (in una sola o più operazioni);

2) Se sono operatori di gioco d’azzardo per importi superiori a € 2. 000.

per i dati e le informazioni che devono accompagnare i trasferimenti di fondi da banche a banche, la IV Direttiva è accompagnata dal regolamento 2015/847 (che abroga il 1781/2006) il quale prevede che tali obblighi non saranno più solo per l’ordinante, ma anche per i beneficiari dei trasferimenti.

Antiriciclaggio: cosa cambia in particolare, per professionisti e aziende?

Guida al Risk Based Approach e figura del titolare effettivo

In una prospettiva fortemente innovativa e chiarificatrice, la IV Direttiva antiriciclaggio fornisce a professionisti e aziende strumenti di intervento specifici al fine di promuovere un’attuazione più flessibile delle disposizioni in vista di una maggiore coerenza tra le norme applicate dai diversi Stati membri e le norme adottate a livello internazionale.

In particolare le news operative di maggior spessore per l’attività del professionista riguardano l’utilizzo del Risk Based Approach e la figura del titolare effettivo.

La valutazione del rischio di riciclaggio per i professionisti

La valutazione tecnica, essenziale al fine di individuare il grado di rischiosità del cliente e le conseguenti misure da adottare in ciascuna situazione, implica per i professionisti l’adempimento di obblighi, secondo modus procedendi conformi alle caratteristiche dell’attività svolta e in primis al grado di rischio connesso alla specifica operazione.

Compliance-risk-assessment E’ previsto il riconoscimento di Autorità di vigilanza a livello europeo, le quali, con cadenza biennale, dovranno rinnovare il loro parere circa i rischi più importanti cui il settore finanziario è esposto. Tali informazioni saranno utilizzate dai destinatari della normativa per rendere più efficace la gestione e la quantificazione del rischio nel caso concreto, mediante ragionamenti tracciati e dimostrabili, per consentire in sede di controllo, la ricostruzione fedele dell’iter logico seguito sulla base delle informazioni a disposizione.

L’identificazione del titolare effettivo

Registro centralizzato. E’ prevista l’stituzione presso il Registro delle Imprese, da parte di ciascuno Stato membro, di un registro centrale nel quale annotare le generalità dei titolari effettivi di società, trust o altre entità giuridiche, al fine di verificare l’identificazione di coloro che esercitano effettivamente il controllo di persone giuridiche, quindi del titolare effettivo degli enti e delle società ivi inclusi i trust, le fondazioni e gli istituti giuridici analoghi al fine di individuare schermi societari o prestanome.

In particolare la definizione di “Titolare Effettivo” viene ampliata: la percentuale di possesso di proprietà o di controllo viene ridotta dal 25 al 10 per cento riguardo alle società non finanziarie passive ( in armonia con i principi statuiti dalla normativa americana FATCA e da quella già in vigore introdotta dall’accordo multilaterale sulla assistenza fiscale internazionale OCSE basato sul Common Reporting Standard) Le banche e gli altri intermediari finanziari dovranno pertanto aggiornare tempestivamente le informazioni sulla titolarità effettiva armonizzando il questionario di adeguata verifica (KYC) all’autocertificazione OCSE/CRS e ai forms dell’IRS (W-8-BENE) in relazione alle società passive.

Per garantire un maggiore monitoraggio, i dati contenuti nei registri saranno accessibili, secondo un sistema di condivisione della rete di informazioni, non solo alle Autorità competenti, ma anche ai soggetti obbligati per scopi di adeguata verifica e a chiunque dimostri un legittimo interesse in relazione alla prevenzione di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. L’accesso ai registri sarà sottoposto, nel rispetto della normativa sulla privacy, a registrazione online e al pagamento di una tassa non eccedente i costi amministrativi, e i registri di tutti gli Stati membri dovranno essere interconnessi tra loro tramite la costituzione di un server centrale europeo. La piattaforma consentirà di rafforzare il presidio delle Unità di Informazione Finanziaria e facilitare la loro cooperazione.

I trust saranno analogamente resi pubblici attraverso l’istituzione dei registri centrali e verranno iscritti nel paese in cui è stabilito il trustee il quale dovrà essere autorizzato all’esercizio dell’attività ed essere registrato nello stesso paese.

Paesi terzi ad alto rischio. Saranno introdotte misure di verifica e controlli più penetranti nei confronti dei paesi terzi a rischio applicabili ai paesi deficitari nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, esigendo che il primo pagamento pervenga tramite una banca situata in un paese equivalente dal punto di vista della normativa AML/CTF e che sia approvata l’operatività dall’alta dirigenza. (Sarà necessario anche limitare o cessare i rapporti con i soggetti e gli intermediari residenti in tali paesi individuati attraverso una proposta di Regolamento Delegato della Commissione del 14/7/2016 C(2016) 4180 final).

Moneta Elettronica e Valute virtuali. I prestatori di servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali, i prestatori di servizi di portafoglio digitale saranno assimilati ai cambiavalute e agli uffici per l’incasso di assegni e dovranno ottenere una licenza ed essere registrati al fine di svolgere tali attività.

Ratio: tutela della sicurezza pubblica e della maggiore tracciabilità finanziaria, garantite attraverso un controllo diretto  ad isolare in primis chi ricicla denaro illecito e chi investe denaro per favorire il terrorismo.

Per essere serenamente assistiti o ricevere una consulenza per la modulazione di un sistema antiriciclaggio customizzato efficace ed efficiente rispetto alle specifiche esigenze del vostro studio o azienda,

contattateci al numero verde 800. 19. 27. 52

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