E’ possibile per un’impresa familiare accedere, fin dal momento della sua costituzione o passare, se operante in regime diverso, al regime fiscale forfettario 2017 per conseguire risparmio lecito d’imposta? In tal caso, come andranno calcolati il reddito imponibile e la tassazione?
L’impresa familiare, ai sensi dell’articolo 230-bis codice civile, è un’impresa individuale nella quale uno o più familiari dell’imprenditore collaborano con lo stesso, prestando la propria attività di lavoro. Tale impresa può essere costituita esclusivamente da soggetti che esercitano un’attività commerciale o artigiana, non può essere costituita da soggetti che esercitano un’attività professionale. La qualifica di imprenditore spetta esclusivamente al titolare dell’impresa che deve essere il detentore di almeno il 51% delle “quote” dell’impresa.
Costituzione dell’impresa familiare e gestione degli utili
L’articolo 5 comma 4 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), stabilisce che l’impresa familiare, così come disciplinata dall’articolo 230-bis c. C. , per poter beneficiare del regime fiscale stabilito dallo stesso TUIR, debba essere costituita con scrittura privata autenticata o con atto pubblico e secondo determinate modalità come precisato nella divulgazione appositamente dedicata a come costituire l’impresa familiare per godere delle agevolazioni fiscali
L’impresa può essere composta dai seguenti familiari, che collaborano in maniera continuativa e prevalente nell’impresa:
il coniuge;
i parenti entro il terzo grado;
gli affini entro il secondo grado.
I collaboratori familiari, ai sensi dell’articolo 230-bis codice civile, hanno diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipano agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquisitati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato (L. 2/12/1975 n. 576). Le decisioni concernenti l’impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell’impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all’impresa stessa.
Regime fiscale: è possibile l’opzione per quello forfettario?
Con l’articolo 5 comma 4 del TUIR si stabilisce che i redditi delle imprese familiari di cui all’art. 230-bis del codice civile, limitatamente al 49% dell’ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell’imprenditore, sono imputati a ciascun familiare, che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell’impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili fermo restando la sussistenza dei requisiti imposti ex lege.
Come confermato dall’Agenzia delle Entrate, gli imprenditori individuali esercenti l’attività nella forma dell’impresa familiare, hanno comunque la possibilità di optare per il regime forfettario che in presenza dei requisiti prescritti, opera come regime naturale ed unico regime fiscale agevolato a partire dal 2017.
Criteri di calcolo per la tassazione in regime forfettario
In particolare l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito che:
i soggetti che aderiscono al regime determinano il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività diversificato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata;
una volta determinato il reddito imponibile, il contribuente forfetario applica un’unica imposta, nella misura del 15%, sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’IRAP;
attenzione: nel caso di imprese familiari, l’imposta sostitutiva, applicata sul reddito al lordo dei compensi dovuti dal titolare al coniuge e ai suoi familiari, è dovuta dall’imprenditore;
i contributi previdenziali obbligatori, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico, ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, si deducono dal reddito determinato forfettariamente; l’eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo;
il reddito determinato forfettariamente rileva anche ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia, mentre non viene preso in considerazione per determinare l’ulteriore detrazione spettante in base alla tipologia di reddito (articolo 13 del TUIR);
non rilevano nella determinazione del reddito le plusvalenze e le minusvalenze realizzate in corso di regime, nonché le sopravvenienze sia attive sia passive;
N. B. Da tale reddito determinato secondo il principio di cassa, è possibile dedurre solo i contributi previdenziali e nessun’altra spesa sostenuta nel periodo d’imposta.
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