Una ONLUS operante nel settore socio-educativo e ludico è tenuta al versamento dell’imposta di registro e di bollo? Illustriamo una breve guida tributaria che possa consentire alle associazioni operanti nei settori di utilità sociale senza scopo di lucro, di conoscere i benefits fiscali spettanti e disporre di un valido strumento per l’esercizio dei propri diritti nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria, in sede di registrazione di atti costitutivi, modifiche e atti connessi alle attività istituzionali espletate.
Il caso
Una ONLUS operante nel settore socio-educativo e ludico per bambini con disabilità neuromotorie, decide di registrare un marchio per tutelare la propria attività no profit e valorizzarla per la diffusione sul territorio.
In tal caso dovrà versare l’imposta di registro e gli agli oneri accessori previsti a livello fiscale?
Prima di provare a rispondere al quesito, forniamo alle associazioni interessate una guida pratica per conoscere i propri benefits fiscali sul punto e tutelarsi verso l’Agenzia delle Entrate.
Una guida tributaria per il no profit sull’imposta di registro, di bollo e tasse di concessione governativa, utile a “difendersi” dal Fisco
La legge sul volontariato 266/1991 prevede con riferimento all’imposta di registro, un particolare regime agevolativo rivolto alle associazioni di volontariato regolarmente iscritte nei registri regionali e provinciali, fermo restando che le OdV iscritte sono considerate in ogni caso ONLUS ai sensi dell’articolo 10, comma 8, DLgs. N. 460/97.
Illustriamo quindi una breve guida che possa consentire alle associazioni operanti nei settori di utilità sociale senza scopo di lucro, di conoscere i benefits fiscali spettanti in punto di imposta di registro e di bollo e disporre di un valido strumento per l’esercizio dei propri diritti nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria, a fronte di eventuali rifiuti opposti dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate in sede di registrazione di atti costitutivi , modifiche e atti connessi alle attività istituzionali espletate.
Le leggi e i documenti da indicare per dissipare i “dubbi” degli uffici fiscali
Il comma 1, articolo 8, della legge 266/91 prevede che gli atti costitutivi delle suddette organizzazioni e quelli relativi allo svolgimento delle loro attività sono esenti dall’imposta di bollo e di registro. Quindi, l’agevolazione concerne non solo la registrazione dell’atto costitutivo e lo statuto, ma tutti gli atti riguardanti lo specifico esercizio dell’attività tipica dell’associazione di volontariato;
successivamente, su tale argomento, l’Amministrazione Finanziaria si è espressa con Circolare del Ministero delle Finanze n. 3 del 25 febbraio 1992 confermando tale esenzione e in particolare che nelle ipotesi previste, la formalità della registrazione, agli effetti dell’imposta di registro, dovrà essere eseguita senza il pagamento dell’imposta”;
la Risoluzione Ministeriale del Ministero delle Finanze n. Di protocollo 300028 del 29 maggio 1993 è successivamente intervenuta, sempre sul merito di tale questione, in risposta a un preciso quesito di un’associazione di volontariato si espressa nei medesimi termini di cui sopra;
Inoltre su tale agevolazione, riguardante l’imposta di registro, incidentalmente, la Risoluzione Ministeriale n. 194/E del 21 dicembre 2000 ha stabilito che : “. Il legislatore per le associazioni di volontariato d cui alla legge 266 del 1991, ha previsto l’esenzione dell’imposta in funzione delle finalità dell’atto e quindi. Conferma la specialità del regime agevolativi previsto per gli organismi di volontariato e, quindi, dei principi che lo governano”;
ancora, anche la Corte Costituzionale con ordinanza n. 181 del 4 maggio 2005, ha ribadito nell’estensione dell’ordinanza (in margine ad altro argomento) il diritto per le associazioni di volontariato all’esenzione da imposta di registro.
L’agevolazione fiscale si può chiedere prima dell’iscrizione al Registro di volontariato?
La circolare 38 -2011 dell’Agenzia delle Entrate ad ulteriore supporto dell’esenzione dall’imposta di registro per le ONLUS, al paragrafo 1, pagine 3 e 4, ha definitivamente chiarito, ponendosi come importante documento di prassi, che l’agevolazione va concessa immediatamente alla costituzione dell’organizzazione di volontariato anche se, ovviamente, all’atto di costituzione la stessa non è ancor iscritta al Registro del Volontariato. L’esonero dall’imposta di registro è quindi usufruibile prima dell’iscrizione negli appositi registri ma occorrerà la tempestiva comunicazione all’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate che ha provveduto alla registrazione dell’atto costitutivo, circa l’avvenuta iscrizione nel registro delle organizzazioni di volontariato”.
Imposta di bollo
Quanto sopra descritto sopra vale anche rispetto all’imposta di bollo che non dovrà essere pagata.
Documenti di riferimento a supporto dell’agevolazione fiscale
Risoluzione Ministeriale del 7 ottobre 1994 numero di Prot. 10-218;
La Risoluzione Ministeriale del 5 giugno 1995 protocollo 138;
Articolo 17 del D. Lvo 460/97;
Nella Tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, relativa agli atti, documenti e registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto, dopo l’articolo 27, è aggiunto in fine, il seguente: “Art. 27-bis – 1. Atti, documenti, istanze contratti, nonché copie anche se dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)”.
Esempio: l’imposta di bollo non sarà dovuta da una ONLUS in caso di apertura di un conto corrente bancario intestato all’associazione
Esonero dal pagamento delle Tasse di CC. GG. (tasse di concessione governativa) e dei bolli per le domande di marchio da parte degli enti no profit
Le agevolazioni relative all’esonero dal pagamento di tasse di concessione governativa e bolli si applicano alle:
ONLUS – Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, così come definite dal dlgs. N. 460/1997, articolo 10, iscritte, ai sensi dell’art. 11 dello stesso decreto, nell’anagrafe delle Onlus, tenuta dal Ministero delle Finanze – Agenzia Regionale delle Entrate;
Federazioni Sportive ed Enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI, oltre a società ed associazioni sportive dilettantistiche;
Sono equiparate alle Onlus, e quindi rientrano nel regime di esenzione, le Associazioni di Volontariato e le Cooperative sociali, che siano iscritte nell’apposito registro tenuto dalla Regione.
Ratio delle agevolazioni fiscali in punto di marchi
Nella ordinanza collegiale del Tribunale di Roma 19/12/2014 che si è pronunciata sulla legittimità del marchio di un’associazione e sulla qualificazione giuridica delle Associazioni/Fondazioni sotto il profilo della tutela dei segni distintivi, si afferma che “tali funzioni risiedono nell’esigenza che, in un’economia di mercato concorrenziale, siano resi possibili l’individuazione e il riconoscimento delle realtà imprenditoriali presso tutti coloro che vi operano, anche a diverso livello” dunque anche non lucrativo.
Nel caso di specie si tratta di un brand non connesso ad erogazione di servizi tipicamente aziendali, ma ad un’attività di utilità sociale (socio educativo e ludica per bambini affetti da disabilità) dunque intrecciata funzionalmente ai fini statutari: quindi, il valore dell’atto di registrazione del marchio risulta privo di quel valore negoziale – economico o di affari incorporato nel documento che l’imposta di registro mira tipicamente a percuotere
E’ quindi configurabile una palese asimmetria tra il trattamento del marchio ai fini commerciali e le implicazioni di ordine economico, finanziario e fiscali di un brand registrato da una ONLUS.
Spunti per l’autotutela tributaria.
Per ulteriori approfondimenti si consiglia la lettura la risoluzione del 6 giugno 1994 numero prot. 166 e la risoluzione n. 164 del 23 luglio 1996 che ribadiscono l’esenzione dalle imposte di registro e di bollo per gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato e per quelli connessi allo svolgimento delle loro attività.
Conclusione
Dunque tornando al nostro caso, la registrazione del marchio dell’ONLUS potrebbe essere logicamente inquadrato come atto relativo allo svolgimento dell’attività di solidarietà sociale che caratterizza lo scopo istituzionale dell’ente, dunque lo stesso dovrebbe essere fuori dall’ambito di applicazione dell’imposta di registro a norma dell’art 8 L 266/1991.
Quindi la ONLUS non dovrebbe essere tenuta al pagamento dell’imposta di registro.
Al massimo l’onere che potrebbe essere eventualmente richiesto, corrisponderebbe ad una imposta di registro in misura fissa.
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