Un’impresa che necessita di tutelare legalmente il proprio marchio, come potrà conseguire un risparmio lecito d’imposta sulle somme incassate e titolo di risarcimento danni da contraffazione per evitare che le stesse pesino sul Bilancio?
Sommario
Come tali entrate potrebbero godere di un vantaggioso bonus fiscale che consente di detassarle?
Il caso
Tizio, imprenditore e titolare di un marchio d’impresa (o di un marchio collettivo), subisce una violazione dei propri diritti a seguito della contraffazione, ad opera di Caio, del proprio Brand, che lo espone sia a grosse perdite economiche, (“diluizione” del marchio, perdita di clientela ecc), che a danni relativi all’immagine della propria impresa.
Decide quindi di agire in giudizio contro il contraffattore Caio e, vincendo la causa percepisce notevoli somme a titolo risarcitorio dei pregiudizi subiti e delle mancate opportunità di guadagno.
Quesito
Tizio deve pagare imposte sulle somme ottenute? E se si, esiste uno strumento di risparmio lecito d’imposta che può consentirgli di sottrarsi a tale adempimento fiscale?
La tutela legale della proprietà intellettuale
Le norme che disciplinano la protezione della proprietà industriale e quindi in primis dei marchi sono:
a) l’articolo 20 CPI, in base al quale i diritti del titolare del marchio d’impresa registrato consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio, dal quale deriva che la contraffazione consiste nella violazione dell’ambito di protezione conferito dalla registrazione (ratio: protezione dei titolari di diritti anteriore, ma anche dell’affidamento dei consumatori);
b) l’articolo 125 CPI riguardante il risarcimento del danno e restituzione dei profitti da parte dell’autore della violazione, ai sensi del quale il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile, tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall’autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione.
Tassabili le indennità risarcitorie relative al lucro cessante, con il regime fiscale ordinario
L’articolo 6, comma 2, del TUIR dispone che “I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti”.
Questo significa in pratica che le somme percepite a titolo di risarcimento esattamente come nel caso esaminato, sono assogettate a tassazione ai fini delle imposte sui redditi quindi rileveranno fiscalmente ai fini IRPEF e i IRES e saranno assimilate ai redditi della stessa categoria (del comma 1) di quelli sostituiti o andati perduti (in tal caso come redditi diversi o redditi d’impresa a seconda dei casi).
La tassazione in particolare opera sul “lucro cessante” ovvero su somme che sostituiscono mancati guadagni – redditi, sia presenti che futuri, di chi li percepisce, che rappresenta nel caso esaminato buona parte del quantum risarcitorio ottenuto da Tizio, vittima della contraffazione (tutti gli incassi che avrebbe potuto ottenere e che invece ha perso a causa della condotta illecita del contraffattore).
Il Patent Box sottrae alla tassazione le somme risarcitorie rendendole deducibili: ecco il rimedio!
L’articolo 7 comma 4 del decreto attuativo del Patent Box italiano (articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n°190 come modificato dal decreto-legge 24 gennaio 2015, n°3, convertito con legge 24 marzo 2015, n°33) consente di detassare anche le indennità del caso analizzato.
Infatti tale norma fa rientrare nell’area applicativa dell’opzione come redditi “da utilizzo” anche le somme ottenute a titolo di risarcimento per violazione dei diritti sui beni immateriali (oltre alle somme a titolo di restituzione dell’utile a titolo di responsabilità contrattuale o extracontrattuale. Per inadempimento di contratti aventi ad oggetto gli stessi).
I pratica, tali somme vengono computate come componenti reddituali positive ai fini del calcolo del reddito agevolabile con il Patent Box, sul quale opererà uno sgravio fiscale con aliquota del 50% a decorrere dal 2017, come anche precisato dalla circolare 11 E 7/04/2016 dell’Agenzia delle Entrate.
La tutela legale della proprietà intellettuale come obiettivo da raggiungere
Quindi, con il Patent Box, opzione fiscale agevolativa dei redditi prodotti dall’utilizzo e dalla cessione della proprietà intellettuale, introdotto dall’articolo 1 L. 190/2014, la tutela giuridica e processuale degli asset immateriali i quali rappresentano un fulcro insostituibile e carburante strategico per l’innovazione, successo e creatività delle imprese, non costituirà più un costo ma un obiettivo da raggiungere. Il motivo è piuttosto semplice: questa opzione (che dal 2017 va comunicata in Unico) consente di detassare le somme incassate da chi ha subito danni per la violazione della proprietà intellettuale come espressamente confermato dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n°11/E del 7/04/2016.
Soluzione
Tizio, beneficiario del risarcimento da contraffazione, per conseguire un notevole risparmio fiscale potrà esercitare l’opzione Patent Box che gli consentirà anche di innovare la propria impresa, incrementando esponenzialmente i propri guadagni e dimezzando le imposte dovute!
Se desiderate proteggere la vostra proprietà intellettuale, investire nella creazione e sviluppo di un nuovo brand registrando un marchio d’impresa o collettivo, e ottenere i preziosi bonus fiscali del Patent Box, vi forniremo assistenza fiscale/legale specializzata in tutta serenità e con la massima cortesia ed efficienza!