L’articolo 4 del decreto legge fiscale della legge di Bilancio 2017 ha introdotto l’obbligo della trasmissione di due comunicazioni trimestrali: i dati delle fatture registrate (sia emesse che ricevute) e le liquidazioni periodiche Iva, anche in caso di chiusura a credito.
L’articolo 4 del decreto legge fiscale della legge di Bilancio 2017 ha introdotto l’obbligo della trasmissione di due comunicazioni trimestrali: i dati delle fatture registrate (sia emesse che ricevute) e le liquidazioni periodiche Iva, anche in caso di chiusura a credito.
Le introduzioni di queste novità sono rivolte a contrastare l’evasione fiscale; in caso di incoerenza dei dati trasmessi, oppure di disallineamento tra i dati comunicati ed i versamenti effettuati, il contribuente verrà avvisato in modo da fornire chiarimenti oppure versando quanto dovuto tramite il ravvedimento operoso.
Il nuovo articolo 21 del decreto legge n. 78 del 2010 obbliga a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate una comunicazione che contiene sia i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, che i dati delle fatture ricevute e registrate, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.
I dati devono essere trasmessi in forma analitica, e comprendono i dati identificativi dei soggetti coinvolti, data e numero documento, base imponibile, aliquota applicata, imposta e tipologia di operazione.
Oltre ai dati delle fatture, devono essere trasmessi i dati riguardanti li liquidazioni periodiche Iva: vanno cioè comunicati i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni, anche se sono a credito. Da quest’obbligo sono esonerati i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione Iva annuale o all’effettuazione di liquidazioni periodiche.
Sono previste sanzioni per omessa o errata trasmissione dei dati, pari a € 2,00 per ogni fattura omessa o errata, con un massimo di € 1. 000,00 a trimestre ed una sanzione dimezzata in caso di ravvedimento entro due settimane dalla scadenza.
Entrambe le comunicazioni favoriranno la fatturazione elettronica tra privati; l’obbligo di conservazione delle fatture e dei documenti elettronici si intenderà assolto in caso di trasmissione degli stessi tramite il Sistema di interscambio con memorizzazione da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Con riferimento all’obbligo di trasmissione della dichiarazione Iva annuale, dovrà essere inviata tra il 1° febbraio ed il 30 aprile di ogni anno.
è stata invece prorogata fino al 31 dicembre 2017 la possibilità di trasmettere telematicamente i corrispettivi giornalieri, per la loro re-fiscalizzazione, per le imprese che operano nella grande distribuzione e che hanno optato per la trasmissione telematica per ciascun punto vendita.
è stato soppresso anche l’obbligo di invio dello spesometro annuale, parallelamente all’introduzione dell’obbligo di inviare all’Agenzia delle Entrate tutti i dati relativi alle fatture emesse; l’invio del nuovo spesometro sarà semestrale, ma solo per il primo anno, infatti a partire dal 2018 l’invio diventerà ufficialmente trimestrale.
Sono tenuti alla comunicazione trimestrale le società che di fatto esercitano attività commerciali, le società di persone, le società di capitali, gli esercenti arti e professioni in forma autonoma o associata, imprese familiari ed aziende coniugali, contribuenti in regime di contabilità semplificata, enti non commerciali, associazioni ed enti associative sportive dilettantistiche; sono invece soggetti esclusi la Pubblica Amministrazione, contribuenti in regime dei minimi e forfettario, commercianti al minuto e tour operator (solo se le operazioni sono inferiori a € 3. 000,00).
Di seguito si riportano i dettagli relativi alle scadenze fiscali 2017 delle nuove comunicazioni iva trimestrali (spesometro e liquidazioni):
Periodo di riferimento |
Versamento Iva |
Invio telematico dati Iva |
Gennaio |
16 febbraio 2017 |
31 maggio 2017 (liquidazioni) 25 luglio 2017 spesometro) |
Febbraio |
16 marzo 2017 |
31 maggio 2017 (liquidazioni) 25 luglio 2017 spesometro) |
Marzo |
17 aprile 2017 |
31 maggio 2017 (liquidazioni) 25 luglio 2017 spesometro) |
I trimestre |
16 marzo 2017 |
31 maggio 2017 (liquidazioni) 25 luglio 2017 spesometro) |
Aprile |
16 maggio 2017 |
25 luglio 2017 (spesometro) 31 agosto 2017 (liquidazioni) |
Maggio |
16 giugno 2017 |
25 luglio 2017 (spesometro) 31 agosto 2017 (liquidazioni) |
Giugno |
17 luglio 2017 |
25 luglio 2017 (spesometro) 31 agosto 2017 (liquidazioni) |
II trimestre |
22 agosto 2017 |
25 luglio 2017 (spesometro) 31 agosto 2017 (liquidazioni) |
Luglio |
22 agosto 2017 |
30 novembre 2017 |
Agosto |
18 settembre 2017 |
30 novembre 2017 |
Settembre |
16 ottobre 2017 |
30 novembre 2017 |
III trimestre |
16 novembre 2017 |
30 novembre 2017 |
Ottobre |
16 novembre 2017 |
28 febbraio 2018 |
Novembre |
18 dicembre 2017 |
28 febbraio 2018 |
Dicembre |
16 gennaio 2018 |
28 febbraio 2018 |
IV trimestre |
16 gennaio 2018 |
28 febbraio 2018 |