Esaminiamo tema molto delicato, i termini di prescrizione delle imposte dirette e dell’IVA (argomento a parte per Imposta di Registro), da intendere in gergo come il termine oltre il quale l’Erario non può più chiedere/vantare alcunché. L’articolo 43 del D. P. R. 600/73 disciplina che per le imposte sui redditi, pertanto Irpef – Ires ed Irap, l’avviso di accertamento deve essere notificato entro la fine (il 31. 12) del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
Termini per la prescrizione delle imposte dirette (Irpef – Ires – Irap) e dell’IVA
Esaminiamo tema molto delicato, i termini di prescrizione delle imposte dirette e dell’IVA (argomento a parte per Imposta di Registro), da intendere in gergo come il termine oltre il quale l’Erario non può più chiedere/vantare alcunché. L’articolo 43 del D. P. R. 600/73 disciplina che per le imposte sui redditi, pertanto Irpef – Ires ed Irap, l’avviso di accertamento deve essere notificato entro la fine (il 31. 12) del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, o entro il quinto anno successivo in ipotesi di omessa dichiarazione. Stesso discorso valer per l’IVA, la cui prescrizione, è disciplinata dall’articolo 57 del D. P. R. 633/72, con riferimento all’IVA (in termini di imposte indirette).
Sia per le imposte dirette che indirette i termini di prescrizione sono raddoppiati se vi sono elementi penalmente rilevanti, in merito all’annualità in cui l’illecito è stato commesso ai sensi del D. L. 223/2006.
Nella tabella sottostante indichiamo per anno di imposta (rigo 1) quello nel quale si sarebbe dovuta presentare la dichiarazione.
Tabella 1 – In caso di dichiarazione presentata nei termini o tardiva (entro 90 dalla scadenza originaria)
Tabella 2 – In caso di omessa presentazione della dichiarazione