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mercoledì 2 Ottobre 2024

TASSAZIONE DI PLUSVALENZE IMMOBILIARI

Sig. Chu: Buongiorno Avv. Dong! Sono un lavoratore cinese da tempo residente in Italia. Recentemente, io e mia moglie abbiamo deciso di vendere la nostra seconda casa situata ad Anzio, vicino Roma. Potrebbe illustrarci per cortesia qual è la situazione dal punto di vista fiscale?

Sig. Chu: Buongiorno Avv. Dong! Sono un lavoratore cinese da tempo residente in Italia. Recentemente, io e mia moglie abbiamo deciso di vendere la nostra seconda casa situata ad Anzio, vicino Roma. Potrebbe illustrarci per cortesia qual è la situazione dal punto di vista fiscale?

Avv. Dong: Buongiorno a Lei, Sig. Chu.

Il regime fiscale dei proventi derivanti dalla vendita immobiliare è disciplinato dall’art. 67 del Testo Unico delle imposte sui redditi. Infatti, lei procede alla vendita della Sua seconda casa in qualità di soggetto privato, non in qualità di commerciante, pertanto il reddito che ricaverà da questa compravendita è di tipo non classificabile fra quelli elencati nel Testo Unico sopra nominato (è definito dalla legge come “reddito diverso”, per l’appunto).

Di regola, il reddito che lei ricaverà da questa vendita si unisce ai redditi che lei ricava in un periodo d’imposta (cioè di norma in un anno solare), per cui le tasse che lei dovrà pagare saranno quelle che si ottengono applicando la percentuale prevista dalla legge (detta aliquota) al totale dei redditi da lei ottenuti in un anno.

Tuttavia, nel caso della vendita di un immobile, ci può essere un regime fiscale alternativo a quello che Le ho poc’anzi spiegato. Infatti, chi vende un bene immobile può richiedere al notaio, all’atto della cessione, l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito pari al 20%. La normativa riguarda le plusvalenze (cioè i proventi, i guadagni) realizzate per le compravendite di beni immobili (fabbricati e terreni agricoli) acquistati, costruiti oppure ricevuti in donazione da non più di cinque anni. In quest’ultimo caso, il periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante.

Nota: il contenuto di questo articolo non costituisce un parere del nostro studio legale, ma ha funzione informativa. Se Lei ha altri dubbi, ci può contattare per ulteriori informazioni ai seguenti indirizzi: info@donglawfirm. Com; ldong@donglawfirm. Com.

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