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venerdì 6 Dicembre 2024

Tassazione delle plusvalenze da cessione di azienda con quadro sintetico dei vari casi (da persona fisica non imprenditore, da soggetto in regime di impresa e da società)

Il trasferimento d’azienda mediante cessione determina in capo al cedente il conseguimento di un provento straordinario qualificato come plusvalenza, ex art. 86 DPR 917/86 (TUIR) il cui trattamento fiscale si differenzia in funzione di diversi regimi di tassazione (ordinario, differito o separato) applicabili. Ecco una guida che li analizza in breve, tracciando un quadro sintetico dei vari casi (cessione da persona fisica non imprenditore, cessione da soggetto in regime di impresa e cessione da società).   

Il trasferimento d’azienda mediante cessione determina in capo al cedente il conseguimento di un provento straordinario qualificato come plusvalenza, ex art. 86 DPR 917/86 (TUIR).

NB Il valore della plusvalenza è dato dalla differenza tra il prezzo di cessione stabilito e il valore contabile dei beni ceduti. Se il costo di acquisizione è superiore al valore dei beni, la differenza deve essere iscritta dall’acquirente nell’avviamento.

Trattamento fiscale della plusvalenza da cessione di azienda

Il trattamento fiscale dell’eventuale plusvalenza emergente si differenzia in funzione di diversi regimi di tassazione (ordinario, differito o separato) applicabili :

a seconda che il cedente sia un imprenditore individuale o una società;

in base al periodo di possesso dell’azienda ceduta.

A) In regime ordinario la plusvalenza è tassata interamente nell’esercizio di realizzazione della stessa;

B) Con il regime differito o rateizzato su opzione del cedente, la plusvalenza viene frazionata in quote costanti con una rateazione massima di 5 anni, se l’azienda o il ramo ceduto sono stati detenuti per almeno tre anni prima della cessione.

C) L’imprenditore individuale, in deroga al regime di tassazione ordinario ovvero alla rateizzazione, può assoggettare a tassazione separata ex art articolo 17, comma 1 lettera g del Tuir, le plusvalenze, compreso il valore d’avviamento, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute dall’imprenditore individuale da più di cinque anni. Secondo tale regime, l’imposta non è calcolata direttamente dal contribuente in autotassazione, ma liquidata a conguaglio dall’Agenzia delle Entrate che comunica al contribuente il versamento da effettuare mediante apposita cartella esattoriale.

Istruzioni per la tassazione separata

Il cedente che opta per tale regime opzionale dovrà provvedere alla apposita compilazione del quadro RM di Unico;

occorre, comunque, versare in sede di modello Unico, un acconto pari al 20% dell’ammontare imponibile.

Attenzione : la tassazione separata non necessariamente risulta più conveniente rispetto a quella ordinaria, ragion per cui è necessario effettuare una valutazione specifica in relazione al singolo caso.

NB Tale opzione non è esercitabile dalle società, in capo alle quali l’unica possibilità alternativa al regime ordinario è quella di “spalmare” la plusvalenza in cinque periodi d’imposta compreso quello in cui avviene la cessione.

La plusvalenza non è imponibile ai fini IRAP.

Quadro sintetico della qualificazione reddituale e tassazione delle plusvalenze da cessione di azienda

A) Cessione di azienda da persona fisica non in regime d’impresa: plusvalenze tassate come redditi diversi ai sensi art. 67 Tuir :

B) Cessione da persona fisica in regime d’impresa di aziende :

possedute da meno di tre anni: plusvalenze tassate come reddito d’impresa con regime ordinario ;

possedute da almeno 3 anni : plusvalenze tassate come redditi d’impresa – tassazione rateizzata ;

possedute da più di 5 anni : plusvalenze tassate come reddito d’impresa – tassazione separata o rateizzata.

C) Cessione operata da società (di persone e di capitali) di aziende :

possedute da meno di tre anni : plusvalenze tassate come redditi d’impresa in regime ordinario;

possedute da almeno 3 anni : plusvalenze tassate come reddito d’impresa – tassazione rateizzata.

Per pianificare serenamente le vostre operazioni di cessione d’azienda e scegliere correttamente il regime fiscale più conveniente nel caso specifico,

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