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venerdì 6 Dicembre 2024

SVILUPPATORI FREE LANCE DI APPLICAZIONI MOBILE PER SMARTPHONE E IPAD (PHONE, ANDROID, ETC..) GUIDA FISCALE E VADEMECUM 1.0

La presente guida o vademecum fiscale, è creata allo scopo di fornire un valido, chiaro e sintetico orientamento, in una disciplina recente e in continua evoluzione, con specifico riferimento alla figura di una singola persona fisica che crea un’opere dell’ingegno… 

Sviluppatori free lance di applicazioni mobile per smartphone e ipad (Phone,  Android, etc. ) Guida Fiscale e Vademecum 1. 0

La presente guida o vademecum fiscale, è creata allo scopo di fornire un valido, chiaro e sintetico orientamento, in una disciplina recente e in continua evoluzione, con specifico riferimento alla figura di una singola persona fisica che crea un’opere dell’ingegno, successivamente, avvia una attività con l’ottica di crescer e creare valore, per  passare allo step successivo di costituzione di una impresa, optando tra le possibili soluzioni per quella non solo corretta (lecita), ma soprattutto SOSTENIBILE in termini FISCALI e PREVIDENZIALI.

 

Nozione della Figura professionale dello Sviluppatore Free Lance

Non essendo prevista una nozione dal nostro legislatore, l’abbiamo ricavata in via induttiva dalle offerte di lavoro da parte aziende del settore su siti quali monster ed infojobs:-“Lo sviluppatore freelance di applicazioni per smartphone ed ipad, è una persona fisica, che ha valide conoscenze informatiche in linguaggi di programmazione ed uso di sistemi operativi.  Con questo knowhow e la propria esperienza, se opera in qualità di sviluppatore in outsourcing, presta la propria consulenza per lo sviluppo di un prodotto già esistente o di nuova elaborazione ma di proprietà altrui. Altrimenti può creare applicazioni per conto proprio e consentirne a terzi soggetti la rivendita, dietro corrispettivo di solito chiamato royalties. ”

 

Questa settimana pubblichiamo la versione 1. 0 della guida fiscale agli adempimenti degli sviluppatori freelance, nelle prossime settimane (la newsletter la pubblichiamo il venerdì) procederemo con  i seguenti passi:

 

1. 0        nozione e Disciplina degli introiti da utilizzazione di opere dell’ingegno come persona fisica non titolare di partita iva;

2. 0        Guida Fiscale e previdenziale dello Sviluppatore Freelance titolare di partita IVA;

3. 0        Guida Fiscale alla creazione di una impresa che si occupa di creare applicazioni.

 

Resta salvo che, l’acronimo 1. 0 per le singole guide, prevede la possibilità di implementarle e svilupparle.

 

1. 0 Nozione e Disciplina degli introiti da utilizzazione di opere dell’ingegno come persona fisica non titolare di partita iva

Se lo sviluppatore Freelance, persona fisica ancora privo della partita iva, crea per conto proprio una applicazione, considerata un programma autonomo, o un elemento che consente una maggiore fruibilità di un altro già esistente, di fatto crea un’opera dell’ingegno e come tale, se dovesse concederne a terzi (Apple, Google, etc. ) la rivendita su piattaforme di loro proprietà, avrà diritto a riceverne dei compensi a titolo di utilizzazione delle opere dell’ingegno, inquadrabili ai sensi dell’articolo 53 comma 2 lettera b del DPR 917/86 TUIR, come reddito di lavoro assimilato  a quello autonomo.

 

Come determina il reddito e lo dichiara se non è titolare di partita iva?

Ai sensi dell’articolo 54 comma 8 dello stesso DPR 917/86, il reddito non  si determina in via analitica (ricavi meno costi con dettaglio e documentazione di ogni singola voce), ma esclusivamente e tassativamente in modo forfetario:

a)  Il reddito al netto delle eventuali ritenute subite dal soggetto erogante (se italiano) viene abbattuto della detrazione forfettaria del 25% se il percettore ha una età non inferiore ai 35 anni.

b) Il reddito al netto delle eventuali ritenute subite dal soggetto erogante (se italiano) viene abbattuto della detrazione forfettaria del 40% se il percettore ha una età  inferiore ai 35 anni.

 

Adempimenti formali e denuncia dei redditi.

Gli unici adempimenti previsti si limitano a conservare documenti inerenti i compensi percepiti per almeno quattro anni dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi. Quest’ultima deve essere presentata o come 730 compilando il quadro D, oppure come Unico compilando il quadro  RL sezione III. In ambedue le versioni, il contribuente è tenuto ad indicare l’ammontare complessivo dei compensi percepiti, al netto delle eventuali ritenute subite e delle detrazioni fortettarie spettanti.

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Dott. Alessio Ferretti

Tributarista Qualificato Lapet ai sensi della Legge 4/2013, referente di Networkfiscale.com, Commercialista.it, Commercialista.com, amministratore e consigliere in varie società. Dottore Commercialista ODCEC di Roma nr di iscrizione AA12304

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