Se avete per la testa idee innovative e desiderate dar corpo al vostro progetto imprenditoriale con un iter semplificato, avvalendovi del supporto di vantaggiosi incentivi fiscali e finanziari, scegliete di aprire la vostra Start Up Innovativa! Ecco a voi una guida pratica con tutte le istruzioni utili ad avviare correttamente la vostra attività e diventare brillanti artefici del vostro destino, creando un ottimo giro d’affari!
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Un quadro legislativo organico per le Start – Up e PMI innovative
Con il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, da ultimo modificata dal d. L. N. 3/2015 convertito in legge n. 33/2015 (Investment Compact), è stato disegnato nel panorama legislativo italiano un quadro di riferimento organico per favorire la nascita e la crescita di nuove imprese innovative, introducendo la definizione e gli specifici requisiti della start-up innovativa e dell’incubatore certificato.
In particolare, al fine di sostenere in modo ancora più efficace la propagazione di innovazioni di tipo tecnologico all’interno del tessuto produttivo nazionale, è stata prevista l’estensione di larga parte delle misure già previste a beneficio delle startup innovative a una platea di imprese potenzialmente molto più ampia: le PMI innovative, vale a dire tutte le piccole e medie imprese, che costituiscono la spina dorsale del sistema economico e produttivo nazionale, operanti nel campo dell’innovazione tecnologica, a prescindere dalla data di costituzione, dall’oggetto sociale e dal livello di maturazione.
Ciò in linea con la promozione della crescita sostenibile e diffusione di una nuova cultura imprenditoriale che lavora a braccetto con il mondo della ricerca e dell’università e incline ad aprirsi a flussi internazionali di capitale umano e finanziario.
Cos’è la start up e i requisiti per avviare
In economia, con il termine Startup si identifica una nuova impresa nelle forme di un’organizzazione temporanea o una società di capitali in cerca di un Business model ripetibile e scalabile che si delinea essenzialmente come organizzazione umana guidata da un particolare intento innovativo.
La “start-up innovativa” è tecnicamente una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero la società europea residente in Italia, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che ha quale oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.
Nel dettaglio, la Start up può assumere la forma giuridica di :
Srl (compresa la nuova forma di srl semplificata o a capitale ridotto);
SpA;
Sapa;
Società cooperative.
Tra le condizioni richieste, la Start Up :
deve avere la sede principale dei propri affari ed interessi in Italia;
non deve essere stata costituita da più di 60 mesi dalla data di presentazione della domanda e deve svolgere attività di impresa;
il totale del valore della produzione annua, a partire dal secondo anno di attività, non deve superare i 5 milioni di euro;
non deve distribuire o aver distribuito utili;
non deve essere stata costituita per effetto di una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.
L’impresa deve inoltre possedere tassativamente uno dei tre seguenti requisiti:
Sostenere spese in ricerca e sviluppo in misura pari o superiore al 15 % per cento del maggiore importo tra il costo e il valore della produzione;
impiegare personale altamente qualificato per almeno un terzo della propria forza lavoro ovvero in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva di personale in possesso di laurea magistrale;
essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno un brevetto relativo ad industria, biotecnologie, semiconduttori, varietà vegetali.
Sezione speciale del Registro Imprese
Viene istituita un’apposita sezione del Registro delle imprese con l’iscrizione obbligatoria per le start-up innovative e gli incubatori certificati, al fine di poter usufruire dei benefici introdotti dalla normativa e nel contempo garantire la massima pubblicità e trasparenza.
Incubatore certificato di imprese start-up innovative
Trattasi di una una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano o di una Societas Europaea, residente in Italia, che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative ed è in possesso dei seguenti requisiti:
dispone di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere start-up innovative, quali spazi riservati per poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca;
dispone di attrezzature adeguate all’attività delle start-up innovative, quali sistemi di accesso in banda ultralarga alla rete internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi;
e’ amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione e ha a disposizione una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente;
ha regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attività e progetti collegati a start-up innovative;
ha adeguata e comprovata esperienza nell’attività di sostegno a start-up innovative.
Semplificazione dell’avvio con deroghe al diritto societario
Per consentire di lanciare le start up secondo una logica più flessibile e più funzionale alle esigenze di governance tipiche delle start-up, soprattutto se costituite in forma di S. R. L. , sono introdotte le seguenti facoltà:
facoltà di estendere di dodici mesi il periodo di c. D. “rinvio a nuovo” delle perdite (dalla chiusura dell’esercizio successivo alla chiusura del secondo esercizio successivo) e, nei casi di riduzione al di sotto del minimo legale, di consentire il differimento della decisione sulla ricapitalizzazione entro la chiusura dell’esercizio successivo;
facoltà di utilizzare anche per le startup innovative costituite in forma di S. R. L. Istituti ammessi solo nelle S. P. A. , in particolare la libera determinazione dei diritti attribuiti ai soci, attraverso la creazione di categorie di quote anche prive di diritti di voto o con diritti di voto non proporzionali alla partecipazione, o l’emissione di strumenti finanziari partecipativi;
facoltà di offrire al pubblico quote di partecipazione in startup innovative costituite in forma di S. R. L. , consentendo di facilitarne l’accesso al capitale indipendentemente dalla forma giuridica prescelta;
facoltà di deroga al divieto assoluto di operazioni sulle proprie partecipazioni qualora l’operazione sia effettuata in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l’assegnazione di strumenti finanziari a dipendenti, collaboratori, componenti dell’organo amministrativo o prestatori di opere o servizi, anche professionali (stock options e work for equity);
facoltà di emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci.
Raccolta diffusa di capitali di rischio tramite portali online
Viene introdotta un’apposita disciplina per la raccolta di capitale di rischio da parte delle imprese startup innovative attraverso portali online, avviando una modalità innovativa di raccolta diffusa di capitale (crowdfunding).
Sostegno all’internazionalizzazione
Vengono incluse anche le imprese startup innovative operanti in Italia tra quelle beneficiarie dei servizi messi a disposizione dall’Agenzia ICE per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane e dal Desk Italia: assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia, eventuale ospitalità a titolo gratuito alle principali fiere e manifestazioni internazionali e attività volta a favorire l’incontro delle start-up innovative con investitori potenziali per le fasi di early stage capital e di capitale di espansione.
Sottrazione alle procedure concorsuali della Start Up in crisi
Il fenomeno della eventuale crisi aziendale è sottratto giuridicamente alle procedure concorsuali vigenti, prevedendo il loro assoggettamento, in via esclusiva, alla disciplina della gestione della crisi da sovra-indebitamento, applicabile ai soggetti non fallibili che non prevede la perdita di capacità dell’imprenditore ma la mera segregazione del patrimonio destinato alla soddisfazione dei creditori.
Step da seguire per creare la vostra Start Up di successo
In primo luogo occorre trovare un mercato su misura tra prodotto e cliente, di cui va studiato il comportamento nel mondo reale. E’ quindi necessario predisporre un Business Plan contenente gli obiettivi da raggiungere, le caratteristiche del mercato e dei concorrenti e le strategie da attuare;
costituire una società di capitali in una delle forme giuridiche sopra indicate
dichiarare l’inizio attività con la SCIA
Richiedere l’iscrizione alla sezione startup innovative presso il Registro delle imprese.
Attenzione : La start up innovativa è tenuta contestualmente all’iscrizione nella sezione speciale del registro imprese e alla presentazione della Scia al competente sportello unico, anche attraverso la comunicazione unica, ove tale adempimento sia prevista dalla regolamentazione amministrativa locale.
NB Il MISE garantisce che la procedura per costituire una Srl semplificata non prevede spese notarili a patto che si utilizzi un modello standard per l’atto.
Per avviare con successo la vostra Start – Up innovativa,
contattateci al numero verde 800. 19. 27. 52