Desiderate avviare un’attività imprenditoriale innovativa nel sociale con minimi oneri fiscali e moltissimi incentivi finanziari costruendo un business modellato sul miglioramento della vita degli altri e del benessere collettivo? Scegliete subito la Start Up innovativa a vocazione sociale! Ecco la guida pratica per aprire con la procedura semplificata.
Desiderate avviare un’attività imprenditoriale innovativa nel sociale con minimi oneri fiscali e moltissimi incentivi finanziari costruendo un business modellato sul miglioramento della vita degli altri e del benessere collettivo? Scegliete subito la Start Up innovativa a vocazione sociale! Ecco la guida pratica per aprire con la procedura semplificata.
Come noto, con l’ultima manovra finanziaria, a partire dal 2017, si prevede l’incremento delle agevolazioni fiscali e finanziarie per chi investe in startup e PMI innovative e a vocazione sociale cioè imprese sociali che producono o scambiano beni e servizi di utilità sociale
In sintesi, le aliquote vengono uniformate al 30% sia per la detrazione dall’imposta per i soggetti IRPEF (al posto dell’attuale aliquota del 19%) con tetto massimo elevato a 1 milione di euro, sia per la deduzione dal reddito per i soggetti IRES (in luogo dell’attuale aliquota del 20%), qui fino ad un importo limite di 1,8 milioni di euro, indipendentemente dalla tipologia di startup innovativa beneficiaria. La nuova aliquota riguarda anche le startup a vocazione sociale e quelle che commercializzano esclusivamente prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico (per le quali la normativa vigente prevede aliquote maggiorate pari al 25% di detrazione e 27% di deduzione dal reddito).
Cosa si intende per start – up innovative a vocazione sociale?
Ai sensi dell’art. 25, comma 4 del DL 179/2012, convertito con L. 221/2012, le startup innovative a vocazione sociale sono definite come “le start-up innovative di cui al comma 2 e 3 che operano in via esclusiva nei settori indicati all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155”.
I settori che rilevano sono:
assistenza sociale;
assistenza sanitaria;
assistenza socio-sanitaria;
educazione, istruzione e formazione;
tutela dell’ambiente e dell’ecosistema;
valorizzazione del patrimonio culturale;
turismo sociale;
formazione universitaria e post-universitaria;
ricerca ed erogazione di servizi culturali;
formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo;
servizi strumentali alle imprese sociali.
Come avviare
Chi desidera investire in questa particolare tipologia di startup innovativa, applicherà una procedura estremamente semplificata.
Il riconoscimento dello status di startup innovativa a vocazione sociale avviene infatti tramite un’autocertificazione (circolare 3677/C emanata dal Ministero dello sviluppo economico il 20 gennaio 2015) con cui l’impresa:
dichiara di operare in via esclusiva in uno o più settori elencati all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155;
indica tale/i settore/i nell’apposito codice 034 della modulistica registro imprese;
dichiara di realizzare, operando in tale/i settori, una finalità d’interesse generale;
si impegna a dare evidenza dell’impatto sociale prodotto mediante la redazione di un “Documento di descrizione di impatto sociale” contenente la specificazione degli indicatori di natura qualitativa e quantitativa.
all’autocertificazione occorre allegare il “Documento di descrizione di impatto sociale” sopra indicato.
Attenzione: la startup innovativa a vocazione sociale dovrà trasmettere tale documento in via telematica alla Camera di commercio competente con cadenza annuale.
Nel caso di Startup innovativa già iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese, tale autocertificazione può essere presentata in qualsiasi momento, quindi anche in occasione del primo adempimento utile (es. In occasione dell’aggiornamento semestrale o al momento della conferma del possesso dei requisiti, ai sensi rispettivamente dei commi 14 e 15 dell’art. 25 del DL 179/2012).
NB Nella circolare n. 3677/C del 20 gennaio 2015 n. 6957, il Ministero dello Sviluppo Economico ha evidenziato la necessità che il riconoscimento dello status di startup innovativa a vocazione sociale debba avere evidenza pubblica attraverso la Sezione Speciale del Registro delle imprese ai sensi dell’art. Art 25, comma 8 e comma 10 del D. L. 18 ottobre 2012, n. 179.
Per avviare con successo la vostra Start – Up innovativa e attivare correttamente tutti i bonus fiscali e le agevolazioni finanziarie,
contattateci al numero verde 800. 19. 27. 52