Si definisce start up innovativa una società di capitali, anche in forma cooperativa, non quotata su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i seguenti requisiti…
Cos’è una start up innovativa
La definizione è disciplinata dal comma 2 dell’articolo 25 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre. Che ha confermato quanto esposto in sede alla presentazione del Dl approvato in Cdm, con una serie di ulteriori precisazioni.
Si definisce start up innovativa una società di capitali, anche in forma cooperativa, non quotata su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i seguenti requisiti:
· maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell’Assemblea ordinaria dei soci detenute da persone fisiche.
· Costituita e attiva da non più di 48 mesi (quattro anni). Sede principale in Italia.
· A partire dal secondo anno di attività, il totale del valore della produzione annua risultante dall’ultimo bilancio, approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro.
· Non distribuisce e non ha distribuito utili.
· Oggetto sociale esclusivo: sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.
· Non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.
Oltre a quanto sopra esposto, la start up innovativa deve posserdere anche almeno uno dei seguenti requisiti:
a) spese in ricerca e sviluppo uguali o superiori al 30% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione (non contano le spese per l’acquisto di beni immobili). Le spese risultano dall’ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, basta una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante.
b) Impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore a un terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di alte qualificazioni, ovvero: dottorato di ricerca (anche dottorandi e anche presso università straniere), laurea e almeno tre anni di attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero.
c) Titolare o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a un’invenzione industriale, biotecnologica, topografia di prodotto, semiconduttori, nuova varietà vegetale, direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività d’impresa.