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mercoledì 2 Ottobre 2024

Spese funebri e obbligo di tracciabilità dei pagamenti

Obbligo di tracciabilità e detraibilità delle spese funebri: tipologie, criteri e importi, gli errori da non commettere che ti fanno perdere il diritto alla detrazione!

L’obbligo di tracciabilità.

La Legge di bilancio 2020 dal 1° gennaio 2020 ha introdotto l’obbligo di pagamento con mezzi tracciabili (articolo 1 comma 679).

L’obbligo di tracciabilità, ai fini delle detrazioni Irpef in dichiarazione dei redditi, abbraccia la generalità degli oneri contenuti all’articolo 15 del TUIR, con la sola eccezione delle spese mediche sostenute presso strutture pubbliche o accreditate e delle spese per farmaci.

Le spese funebri detraibili

Per spese funebri si intendono i costi sostenuti dal contribuente in occasione di un funerale e fatturati tramite agenzia di pompe funebri, quali il trasporto della salma e sistemazione nei loculi cimiteriali, le spese per il fiorista e per gli annunci funebri.

Con la legge di stabilità 2016 (articolo 1 comma 954 L. 208/2015) chi sostiene la spesa può detrarla anche se non è legato da vincolo parentela con la persona deceduta.

Le spese funebri detraibili devono essere attuali rispetto all’evento e quindi sostenute in occasione del decesso.

Sono escluse le spese sostenute in anticipo dal contribuente in previsione delle future onoranze funebri (come, ad esempio, l’acquisto preventivo di un loculo) o a posteriori, come quando si rende necessaria la traslazione della salma a distanza di anni, su richiesta del comune.

Detraibilità delle spese funebri.

Le spese funebri, come contenuto nell’elenco di cui all’art. 15 del Tuir, rientrano tra le spese detraibili ai fini Irpef soggette all’obbligo di tracciabilità.

Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19% delle spese sostenute. La spesa funebre è detraibile per un importo massimo di 1. 550 euro per ciascun decesso, soglia di spesa sulla quale viene poi calcolato il 19%, da spartire, eventualmente, fra tutti i soggetti che hanno sostenuto la spesa relativa allo stesso defunto.

Nel caso quindi la fattura dell’agenzia funebre riportasse il nome di una sola persona, ma di fatto alla spesa avessero partecipato più soggetti, sulla fattura stessa andrà riportata un’annotazione (sottoscritta dall’intestatario) che certifichi la spartizione della spesa. In questo modo, conservando tutti una copia della fattura, sarà possibile applicare la detrazione pro-quota.

La detraibilità varia al variare del reddito. A partire dal modello 730/2021, la detrazione spetta:

–       per l’intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120. 000 euro;

–      il credito decresce sino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240. 000 euro.

Per la verifica del limite reddituale si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca.

I mezzi tracciabili.

Carte, bancomat o assegni aprono le porte alle detrazioni fiscali nel modello 730/2021.

Il contribuente deve quindi provare di aver pagato con mezzi diversi dal contante mediante ricevuta rilasciata dall’esercente che riporti che il pagamento è stato eseguito con carta o bancomat.

è questa la prima verifica da fare per capire se una spesa rientra o meno tra quelle detraibili con il modello 730/2021.

è possibile provare che il pagamento è stato effettuato con mezzi tracciabili anche consegnando al professionista o al CAF l’estratto conto bancario, copia del bollettino postale o del MAV e del pagamento con PagoPA.

In alternativa, per salvare la detrazione fiscale nel modello 730/2021, se vi è impossibilità a produrre questi documenti, l’utilizzo del mezzo di pagamento tracciabile può essere documentato con un’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio (Agenzia delle Entrate, risposta all’interpello n. 431 del 2 ottobre 2020).

Le richieste di proroga 2021.

La consulta nazionale dei Caf e dei consulenti del lavoro ha richiesto, nel mese di aprile, al Ministero dell’economia e delle Finanze (MEF) di derogare per il 2021 (anno di imposta 2020) alla disposizione di cui alla Legge di bilancio 2020 che impone il pagamento tracciato delle spese con esclusione del pagamento in contanti.

è stata inoltre avanzata al MEF la richiesta di modificare la norma, nel senso di prevedere nella fattura o nella ricevuta l’inserimento della dicitura che informi sulla detraibilità della spesa sostenuta solo con mezzi di pagamento tracciabili.

Infatti, la scarsa conoscibilità della norma, vista l’insufficiente pubblicità data al nuovo obbligo, e la mancanza di utili accorgimenti come quello suggerito dai Caf, ha portato molti contribuenti, ignari della previsione, a continuare a pagare le spese detraibili in contanti, sebbene dietro emissione di regolare fattura.

I Caf hanno evidenziato che la situazione riguarda soprattutto le fasce più deboli del Paese, non abituate all’uso della moneta elettronica per ragioni anagrafiche e culturali.

La richiesta di proroga 2021 per salvare gli sconti fiscali per i pagamenti eseguiti in contanti nell’anno di imposta 2020, è per ora rimasta disattesa, seppure accoglibile in sede di conversione in legge del decreto Sostegni o tramite il nuovo decreto Sostegni bis.

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