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venerdì 6 Dicembre 2024

Spese della palestra dei figli: quando e come sono detraibili nella dichiarazione dei redditi

Le istruzioni ministeriali alle denunce dei redditi (730 o modello Unico PF), adottano il disposto del comma 1 lettera i – quinquies, dell’articolo 15 del D. P. R. N. 917/86, o Testo Unico delle Imposte sui Redditi, in merito alla disciplina sulla detraibilità delle spese della palestra sostenute per i figli, esse stabiliscono che dall’imposta lorda (Quadro RN dell’Unico PF) può essere detratto un importo pari al 19% delle spese per la pratica sportiva dilettantistica (non professionale).

Spese della palestra dei figli: quando e come sono detraibili nella dichiarazione dei redditi

Le istruzioni ministeriali alle denunce dei redditi (730 o modello Unico PF), adottano il disposto del comma 1 lettera i – quinquies, dell’articolo 15 del D. P. R. N. 917/86, o Testo Unico delle Imposte sui Redditi, in merito alla disciplina sulla detraibilità delle spese della palestra sostenute per i figli, esse stabiliscono che dall’imposta lorda (Quadro RN dell’Unico PF) può essere detratto un importo pari al 19% delle spese per la pratica sportiva dilettantistica (non professionale).

Requisito Soggettivo

Il diritto alla detrazione ai fini dell’abbattimento sull’imposta del reddito delle persone (Irpef) compete sia per l’iscrizione annuale che per l’abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica, rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e per ragazzi di età compresa tra cinque e diciotto anni. In merito al requisito dell’età, l’Agenzia delle Entrate, con la C. M. 34/E/2008, ha stabilito che lo stesso è rispettato anche nel caso in cui la stessa condizione (range anni 5 – anni 18) sussista anche per una sola parte del periodo di imposta.

Quantum

L’ammontare massimo della spesa detraibile è stabilito in € 210,00 per ogni figlio fiscalmente a carico.  Detto importo deve essere inteso quale limite massimo riferito alla spesa complessivamente sostenuta da entrambi i genitori, per lo svolgimento della pratica sportiva dei figli (R. M. N. 50/E/2009). In sostanza, quindi, i genitori che partecipano alla spesa, possono fruire entrambi del limite di € 210 (a figlio) nelle rispettive dichiarazioni, dovranno, invece, ripartire tra di loro tale importo che costituisce il riferimento per la determinazione della detrazione.

Documentazione da richiedere ed allegare al dichiarativo

Le modalità attuative dell’agevolazione in esame sono state fissate dal D. M. 28/03/2007 pubblicato sulla GU del 9. 5. 2007 n. 106 che ha definito:

a)      cosa si intende per associazioni sportive, palestre, piscine, eccetera;

b)      la documentazione necessaria ai fini dell’agevolazione.

Per associazioni sportive si intendono le società ed associazioni di cui all’articolo 90 commi 17 e seguenti, L. N. 289/2002, che riportino espressamente nella propria denominazione la dicitura delle finalità sportive e della natura dilettantistica.

Per palestre, piscine, altre attrezzature ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica si intendono gli impianti, comunque, organizzati:

·        destinati all’esercizio della pratica sportiva non professionale, agonistica e non, compresi gli impianti polisportivi, in tale senso chiariamo che la dicitura agonismo nelle ricevute è corretta e ne consente la detrazione, un conto l’attività professionale, altro invece “l’impegno e spirito combattivo di cui danno prova atleti e squadre nello svolgimento di una gara” Dizionario Garzanti sul significato di agonismo;

·        gestiti da soggetti giuridici diversi dalle associazioni/società sportive dilettantistiche, sia pubblici che privati anche in forma di impresa (individuale o societaria).

Da quanto sopra discende che sono escluse, ad esempio:

·        le associazioni che non rientrano nella definizione di “sportiva dilettantistica”, quali quelle che non hanno ottenuto il riconoscimento del Coni o delle rispettive Federazioni sportive nazionali o Enti di promozione sportiva;

·        le società di capitali di cui alla Legge n. 91/81 (sport professionistico);

·        le associazioni non sportive (ad esempio culturali) che organizzano corsi di attività motoria non in palestra. La spesa deve essere documentata attraverso bollettino bancario o postale, fattura, ricevuta o quietanza di pagamento.

La documentazione deve riportare ai sensi dell’art. 2, comma 1, del citato DM lettere a), b), c), d), ed e):

a)     la ditta, la denominazione o ragione sociale ovvero cognome e nome (se persona fisica) e la sede ovvero la residenza nonché il codice fiscale, del percettore;

b)     la causale del pagamento (iscrizione, abbonamento, eccetera);

c)     l’attività sportiva esercitata (es. Nuoto, pallacanestro, eccetera);

d)     l’importo pagato;

e)     i dati anagrafici del ragazzo praticante l’attività sportiva dilettantistica e il codice fiscale del soggetto che effettua il versamento.

Come argomentato dall’Agenzia, la ricevuta deve sempre riportare tali indicazioni affinché la detrazione possa avere efficacia. La stessa Agenzia delle Entrate, con la C. M. 20/E/2011, ricorda che nella particolare ipotesi in cui sia il Comune a stipulare con associazioni sportive, palestre, piscine, convenzioni per la frequenza di corsi di nuoto, ginnastica, eccetera, il bollettino di c/c postale intestato direttamente al Comune e la ricevuta complessiva che riporta i nomi di tutti i ragazzi che hanno frequentato il corso non costituiscono documentazione sufficiente ai fini della detrazione. Si richiede, pertanto, anche in questo caso il rispetto delle condizioni indicate dalle lettere a), b), c), d) ed e) dell’articolo 2, comma 1 del DM. In altri termini, quindi, è necessaria soprattutto l’indicazione della denominazione dell’Associazione che presta l’attività sportiva.

Per info e/o assistenza contabile e tributaria contattare il n. 06. 31055924

Dott. Alessio Ferretti

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Dott. Alessio Ferretti

Tributarista Qualificato Lapet ai sensi della Legge 4/2013, referente di Networkfiscale.com, Commercialista.it, Commercialista.com, amministratore e consigliere in varie società. Dottore Commercialista ODCEC di Roma nr di iscrizione AA12304

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