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mercoledì 2 Ottobre 2024

Come sospendere il pagamento delle rate del mutuo?

Il Fondo di solidarietà mutui “prima casa” noto anche come “Fondo Gasparrini” ed operativo dal 2013 è stato istituito con Legge n. 244 del 24/12/2007 presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che all’art. 2, commi 475 e ss. Ha previsto la possibilità per i titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà che possono incidere negativamente sul reddito del nucleo familiare.

 

Decreti cura Italia: attuazione del fondo solidarietà mutui “prima casa” per lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e liberi professionisti

Il Fondo di solidarietà mutui “prima casa” noto anche come “Fondo Gasparrini” ed operativo dal 2013 è stato istituito con Legge n. 244 del 24/12/2007 presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che all’art. 2, commi 475 e ss. Ha previsto la possibilità per i titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà che possono incidere negativamente sul reddito del nucleo familiare.

La sospensione del pagamento delle rate può essere richiesta per non più di 2 volte e per un periodo massimo complessivo di 18 mesi nel corso dell’esecuzione del contratto.

Sono rimborsati dal Fondo alle Banche gli oneri finanziari pari alla quota di interessi delle rate, al netto dello spread che rimane a carico del mutuatario.

 

L’accesso al beneficio è dovuto nei casi di:

–      cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

–      cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato;

–      cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia (art. 409 n. 3 del c. P. C. );

–      morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all’80%.

In caso di mutuo cointestato gli eventi indicati possono riferirsi anche ad uno solo dei mutuatari.
In caso di decesso del mutuatario, gli eredi possono richiedere la sospensione del pagamento delle rate purché ricorrano, in capo ai medesimi mutuatari, tutti i requisiti e le condizioni previsti per l’accesso al Fondo.

 

L’ammissione al beneficio è concessa a coloro che possiedono le seguenti caratteristiche:

–      titolo di proprietà sull’immobile adibito ad abitazione principale.

L’immobile non deve rientrare nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

–      titolarità di un mutuo di importo erogato non superiore a € 250. 000,00;

–      il mutuo deve essere in ammortamento da almeno un anno;

–      indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a € 30. 000,00 riferito al nucleo familiare del richiedente.

Per conseguire il beneficio, il mutuatario deve dimostrare di non essere in grado di provvedere al pagamento delle rate del mutuo e degli oneri relativi alle procedure necessari per la sospensione.

Sono esclusi i soggetti che:

–       si trovano in ritardo dei pagamenti per più di 90 giorni consecutivi;

–       fruiscono di agevolazioni pubbliche;

–       fruiscono di altre misure di sospensione del pagamento delle rate di durata superiore a 18 mesi;

–       hanno stipulato un’assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi sopra citati.

In questa attuale situazione di emergenza, dovuta dall’epidemia da COVID-19, lo Stato interviene a sostegno dei cittadini con varie misure e tra queste prevede, disciplinato dall’art. 54 del decreto-legge Cura Italia, che;

Per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del decreto legge, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo si applicano le seguenti misure:

–       l’ammissione ai benefici è estesa ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus;

–       per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);

–       per mutui concessi da intermediari bancari o finanziari, il Fondo provvede al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione;

–       l’ammissione al beneficio è concessa anche in caso di sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito.

Per le finalità di cui sopra, al Fondo sono assegnati 400 milioni di euro per il 2020

I soggetti ammessi ai benefici del Fondo, quindi lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e liberi professionisti, possono presentare domanda di sospensione del pagamento delle rate del mutuo alla Banca erogatrice del finanziamento attraverso la compilazione dell’apposito modulo, collocato in fondo al presente articolo, e allegare tutta la documentazione attestante i requisiti per la richiesta della sospensione.

Sarà poi la Banca ad inviare la domanda alla Consap, che provvederà ad effettuare tutte le verifiche del caso. Qualora non ricorrano motivi ostativi alla richiesta, la Consap autorizza la sospensione e rilascia entro 15 giorni lavorativi il nulla osta. La Banca, acquisito il nulla osta da parte di Consap, comunica

all’interessato entro 5 giorni l’esito dell’istruttoria e attiva la sospensione dell’ammortamento del mutuo entro 30 giorni lavorativi.

 

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Dott.ssa Silvia Picca

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Manager Nord Italia - Senior Consultant
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