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venerdì 6 Dicembre 2024

Deducibiltà marchio d’impresa e collettivo 2017: come vanno contabilizzati e ammortizzati i costi in Bilancio?

Una società di capitali è cessionaria (acquista la proprietà) o licenziante (acquista la licenza d’uso) di un marchio da persona fisica non agente nell’esercizio dell’impresa. Sono deducibili fiscalmente i costi sostenuti dalla società corrispondenti alle plusvalenze e royalties erogate al privato e dove vanno iscritti in Bilancio?  

Il caso

Una società di capitali è cessionaria (acquista la proprietà) o licenziante (acquista la licenza d’uso) di un marchio da persona fisica non agente nell’esercizio dell’impresa. Ci si chiede dove tali corrispettivi erogati (prezzo di cessione o royalties) dalla società vadano inseriti in bilancio e se e come siano deducibili.

Qualificazione civilistico-contabile dei marchi

Civilisticamente i marchi rientrano tra le immobilizzazioni immateriali ex articolo 2424 del codice civile e costituiscono beni strumentali intangibili di utilità durevole.

Da un punto di vista contabile, in bilancio, i costi che vengono sostenuti dalle imprese per le royalties si classificano nel conto economico tra i costi per il godimento di beni di terzi.

I costi relativi al prezzo di cessione pagato o alle royalties corrisposte sono deducibili?

In linea di principio, per l’utilizzatore della proprietà intellettuale, ai fini della determinazione della base imponibile su cui applicare l’aliquota d’imposta, i costi sono considerati deducibili (principio di competenza). Più precisamente, la decurtazione del costo sarà subordinata alla verifica di inerenza e competenza della proprietà intellettuale con l’attività commerciale svolta.

Dunque, in ogni caso, la società cessionaria o utilizzatrice del marchio è legittimata a dedurre gli importi corrisposti al dante causa del brand, a prescindere dalla fiscalità che si verifica in capo a quest’ultimo (nel caso di specie persona fisica non titolare di reddito d’impresa né di reddito di lavoro autonomo, né, eccetto il caso di marchio collettivo, di reddito diverso, per la quale i compensi incassati saranno fiscalmente non imponibili)

Deducibilità ai fini IVA delle royalties: arriva la conferma della Cassazione

Con sentenza n°15997 del 29/07/2015, la Cassazione civile ha sancito la deducibilità ai fini IVA delle royalties pagate a titolo di licenza d’uso di marchio.

L’Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate aveva contestato alla Crown Italcaps S. R. L. , ai fini IRPEG, la deduzione nell’anno 2002 di royalties perché ritenute non inerenti ed aveva emesso, nei confronti della stessa, avviso di recupero dell’IVA relativa alle fatture delle royalties, emesse nell’anno 2003, perché ritenuta indebitamente detratta.

Il ricorso proposto dalla contribuente avverso l’atto impositivo veniva accolto dalla Commissione Tributaria di prima istanza e la decisione, appellata dall’Agenzia delle Entrate, confermata dalla Commissione Tributaria del Lazio-sezione staccata di Latina con la sentenza indicata in epigrafe.  Il Giudice di appello, nel condividere la decisione dei primi Giudici con riguardo alla deduzione delle royalties, in merito all’I. V. A. Riteneva che la Società avesse invocato correttamente il meccanismo di imposta per cui i committenti si rendono nello stesso tempo debitori e creditori di imposta, sicché la pretesa erariale era infondata e non condivisibile.

Con la sentenza citata la Cassazione ha confermato la sentenza d’appello, rigettando il ricorso dell’Agenzia delle Entrate.

Criteri di ammortamento fiscale dei marchi (e brevetti)

A seguito delle modifiche apportate dal D. L. N. 223/2006, convertito dalla Legge n. 248/2006 (“Manovra-bis”), sono cambiati, con effetto già dall’esercizio 2006, i criteri di ammortamento fiscale dei marchi, nonché dei brevetti e degli altri diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno.

Sotto l’aspetto fiscale la deducibilità di quote di ammortamento relative ai marchi è prevista all’articolo 103 del TUIR che nella formulazione modificata dal citato decreto, ha stabilito che la quota massima deducibile nell’esercizio degli ammortamenti dei marchi sia ridotta a 1/18 del costo, rispetto alla precedente misura di 1/10 del costo stesso.

Piena deducibilità del costo delle Royalties

Nel momento in cui, l’azienda non fosse titolare del diritto di proprietà del marchio, ma licenziataria in forza di un contratto di concessione in licenza, le royalties sostenute per poter usufruire dei “diritti di concessione” legati al marchio stesso, saranno deducibili in misura corrispondente alla durata del contratto. Per tale motivo, ove possibile, i contratti sono annuali, rinnovabili, ottenendo la piena deducibilità del costo sostenuto, nell’anno di competenza.

L’ammortamento civilistico invece sarà sistematico in ogni esercizio, in relazione con la residua possibilità di utilizzazione del bene, entro un periodo di 5 anni .

Il nuovo limite di 1/18 del costo ai fini fiscali ha trovato applicazione a partire dal periodo in corso alla data di entrata in vigore del decreto, quindi, per le imprese con esercizio coincidente con l’anno solare, a partire dal 2006.

Tali modifiche sono determinanti in sede di predisposizione del bilancio al fine dello stanziamento della fiscalità corrente e differita.

Dunque, il periodo minimo di ammortamento fiscale dei marchi diventato pari a 18 anni (corrispondente ad un’aliquota massima di ammortamento del 5,56%).

La deduzione si applica tramite delle quote di ammortamento annuali e il costo sarà al termine interamente deducibile.

Simulazione del caso

Supponiamo che la società dell’esempio pratico in esame, a fronte della concessione di licenza di un marchio sostenga dei costi per un importo totale di € 3. 600 (royalties corrisposte). A fronte dei cospicui redditi potenzialmente generabili dall’utilizzo economico del brand, la società affronterà un costo annuale di € 200 interamente deducibile dalla base imponibile e davvero esiguo rispetto al business che potrà produrre grazie al valore economico di un marchio d’impresa e ancor più di un marchio collettivo.

Contabilizzazione fiscale ammortamento marchio

Costo del marchio capitalizzato nel 2016

3. 600

Quota di ammortamento massima dell’esercizio di imposta

3. 600×1/18

200

 

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