L’Art. 9 del decreto legge n. 76 del 28 giugno 2013 (commi 13 e 14) in vigore dal 28 giugno 2013 ha eliminato la possibilità di costituire Società a responsabilità limitata a capitale ridotto e il limite di 35 anni di età per la costituzione della Società a responsabilità limitata semplificata.
Società Responsabilità Limitata a Capitale Ridotto SRLCR
L’Art. 9 del decreto legge n. 76 del 28 giugno 2013 (commi 13 e 14) in vigore dal 28 giugno 2013 ha eliminato la possibilità di costituire Società a responsabilità limitata a capitale ridotto e il limite di 35 anni di età per la costituzione della Società a responsabilità limitata semplificata.
Pertanto dal 28. 06. 2013 è possibile costituire soltanto le Srl ordinarie, le Srl ordinarie a capitale ridotto (SRLCR) e le Srl semplificate.
Le società a responsabilità limitata a capitale ridotto (SRLCR), inferiore a 10. 000,00 euro si costituiscono per atto pubblico e devono essere iscritte al Registro Imprese.
Scelta rispetto alla Srl semplificata
Chi sceglie la Srl a capitale ridotto rispetto alla semplificata è motivato dallo statuto vincolante (soprattutto nella configurazione dell’oggetto sociale) delle seconde e dalle difficoltà a renderle operative, basti pensare a casi in cui le banche si sono rifiutate di aprire il conto corrente o ad oggetti sociali non adeguati al codice ateco con iscrizione sospesa in CCIAA.
Le SRL semplificate richiedono ulteriori interventi legislativi per godere di una piena operatività.
Scelta rispetto alla Srl ordinaria
La principale differenza con le SRL ordinarie si fonda sulla tariffa notarile, considerate che si calcola a percentuale sul capitale sociale sottoscritto, costituire una SRLCR con 1 euro di capitale sociale, fa risparmiare in sede di costituzione fino a 2. 000 euro di compenso al notaio (nostri dati su Roma e Milano).
Con il primo bilancio in utile si può patrimonializzare la SRLCR ed ovviare alla bassa capitalizzazione di avvio.
Fonti normative
ART. 44 del D. L. N, 83/2012, convertito nella legge n. 134/2012 in vigore dal 26/06/2012
ART. 2463-bis C. C.
ART. 2330 C. C.
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