Quando una società di diritto straniero intende operare all’interno del territorio italiano, gli strumenti societari dei quali può avvalersi, senza doversi necessariamente costituire in forma di una S. R. L. O di una S. P. A. Di diritto italiano (mantenendo quindi la propria identità di soggetto straniero ed il controllo e la gestione della propria attività commerciale nel paese d’origine) sono essenzialmente tre: la costituzione di un ufficio di rappresentanza o la sede secondaria (stabile organizzazione) o l’agente di commercio.
Sommario
Società estere: disciplina giuridica e trattamento fiscale in italia
Quando una società di diritto straniero intende operare all’interno del territorio italiano, gli strumenti societari dei quali può avvalersi, senza doversi necessariamente costituire in forma di una S. R. L. O di una S. P. A. Di diritto italiano (mantenendo quindi la propria identità di soggetto straniero ed il controllo e la gestione della propria attività commerciale nel paese d’origine) sono essenzialmente tre: la costituzione di un ufficio di rappresentanza o la sede secondaria (stabile organizzazione) o l’agente di commercio.
1. L’ufficio di rappresentanza
E’ frequente l’ipotesi dell’apertura dell’ufficio di rappresentanza, quando la società straniera ha l’esigenza di essere presente nel mercato italiano, ma non è in grado di sostenere i costi di costituzione e gestione di una succursale, di una sede secondaria o di una società figlia.
Questa soluzione rappresenta la forma operativa più agile, consente di promuovere i prodotti, l’attività od i servizi della società estera direttamente in loco, con bassi costi di costituzione e gestione e senza acquisire soggettività tributaria di diritto italiano.
La vigente normativa italiana non contiene una definizione organica di ufficio di rappresentanza e fino ad oggi la prassi interpretativa rinvia ai modelli O. C. S. E.
In tal senso, si considera Ufficio di Rappresentanza una sede fissa sul suolo italiano che svolga funzioni meramente ed esclusivamente promozionali e pubblicitarie, di raccolta di informazioni, di ricerca scientifica o di mercato.
Conseguentemente, l’Ufficio di Rappresentanza deve avere esclusivamente una funzione ausiliaria o preparatoria per la penetrazione dell’impresa straniera sul mercato italiano, (ad es. , la sola esposizione, acquisto e deposito di beni, raccolta di informazioni, pubblicità, ricerca) non potendo svolgere attività produttive o commerciali in senso proprio.
In sintesi, l’Ufficio di Rappresentanza deve svolgere soltanto un’attività promozionale della società, senza esercitare direttamente alcuna attività imprenditoriale (di produzione o di vendita), costituendo un mero centro di costo il cui responsabile non ha alcun potere di decidere o di impegnare la società di fronte a terzi.
Poste ed effettivamente rispettate tale condizioni, l’Ufficio di Rappresentanza non subisce alcun carico fiscale, dato che l’Ufficio non produce alcun reddito, mentre i suoi costi sono di norma integralmente deducibili per l’impresa madre.
L’Ufficio di Rappresentanza non essendo qualificabile come stabile organizzazione, non soggiace agli obblighi previsti per le sedi secondarie.
Nell’ordinamento italiano, l’Ufficio di Rappresentanza non ha obblighi di iscrizione presso il registro delle imprese, di deposito dell’atto costitutivo e dei bilanci.
La sua istituzione deve semplicemente essere denunciata al Registro delle imprese per l’iscrizione nel cd. Repertorio delle notizie Economiche ed Amministrative (R. E. A. ), previa la richiesta di un codice fiscale all’Agenzia delle Entrate competente in base al luogo dove si apre l’Ufficio di Rappresentanza.
E’ interessante constatare infine che l’impresa straniera che apre in Italia un Ufficio di Rappresentanza ha diritto di ottenere il rimborso dell’I. V. A. Pagata per costituire l’Ufficio e per mantenerne l’operatività.
2. La sede secondaria
La sede secondaria, o stabile organizzazione di una società straniera invece si ha quando l’Ufficio di Rappresentanza, nonostante la sua formale denominazione, svolge nei fatti anche attività produttive o commerciali, con l’effetto di divenire soggetto di imposta in Italia.
L’art. 162, co. 1, Tuir (modificato dal D. Lgs. 12. 12. 03, n. 344), identifica la stabile organizzazione in una “sede fissa di affari in cui l’impresa esercita in tutto o in parte la sua attività”. In tal senso, può aversi stabile organizzazione anche quando l’insediamento svolga una soltanto delle diverse fasi del processo economico d’impresa, quale quella produttiva, commerciale, finanziaria, etc. , in quanto siano qualitativamente e quantitativamente significative rispetto all’attività tipica dell’impresa.
Le attività svolte con sede fissa sono regolate alla stregua della normativa generale e, quindi, la società estera che intenda stabilirsi in Italia deve costituirsi con un atto notarile, ed iscriversi al Registro delle Imprese, entro trenta giorni dalla costituzione, con l’indicazione di una sede secondaria, e di un preposto alla sede secondaria, munito di procura.
La sede secondaria, se produce reddito in Italia, è soggetta alla normale tassazione sulle persone giuridiche.
3. Lo svolgimento di attività commerciale tramite un soggetto estraneo alla propria struttura societaria: l’agente di commercio
Una terza possibilità di svolgere affari in Italia per una società straniera è quella di avere un agente o rappresentante di commercio che svolga la sua attività per conto della società straniera.
Gli agenti e rappresentanti di commercio sono soggetti incaricati stabilmente da una o più imprese per concludere contratti in nome delle medesime in una determinata zona.
Nel caso dell’agente, la ditta mandante conclude direttamente il contratto di fornitura promosso dall’agente medesimo e gli obblighi di responsabilità inerenti a tale contratto faranno capo esclusivamente alla ditta stessa. Nel caso del rappresentante, rectius, dell’agente con rappresentanza la ditta invece dà mandato al rappresentante di concludere egli stesso il contratto con il cliente; in tal caso le responsabilità e gli obblighi inerenti alle condizioni contrattuali saranno esclusivamente del rappresentante.
L’agente può essere una persona fisica o una società. In caso di persona fisica quest’ultima deve iscriversi al Ruolo Agenti e rappresentanti tenuto dalla Camera di Commercio.
Salvo i casi di pratica acquisita per almeno un biennio negli ultimi cinque anni come viaggiatore-piazzista o addetto alle vendite alle dipendenze di una impresa, i requisiti professionali necessari per l’iscrizione sono: attestato di frequenza di un corso professionale, o diploma di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo commerciale, o laurea in materie commerciali e giuridiche.