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sabato 7 Dicembre 2024

Slot Machines: Esenzione IVA, Calcolo ricavi netti gestore, esercente, Misure cautelari come l’ipoteca ed il sequestro conservativo

Sistema del gioco e calcolo del PREU: L’intero sistema di raccolta vede il concorso di tre soggetti: il concessionario, il gestore e l’esercente, terzo raccoglitore. Il contratto che intercorre tra gestore ed esercente, viene a configurarsi come uno degli strumenti attraverso i quali si realizza la raccolta delle giocate e ciò a prescindere dallo specifico contenuto dei contratti in essere.

Sent. N. 61 del 6 aprile 2009 (ud. 16 marzo 2009) della Comm. Trib. Prov. Di Belluno, Sez. II – Pres. Coniglio, Rel. Fiori

Iva – Giochi e scommesse – Esenzione

Massima

L’intero sistema di raccolta vede il concorso di tre soggetti: il concessionario,il gestore e l’esercente, terzo raccoglitore.

Il contratto che intercorre tra gestore ed esercente, viene a configurarsi come uno degli strumenti attraverso i quali si realizza la raccolta delle giocate e ciò a prescindere dallo  specifico contenuto dei contratti in essere.

L’operazione di raccolta delle giocate rientra nel campo dell’esenzione oggettiva  dall’applicazione  dell’IVA,  ai  sensi  del richiamato art. 10, co. 1, nr. 6, del DPR 633/1972. La norma di cui all’art. 1, co. 497, della L. 311/2004 ha esentato dall’IVA i proventi  derivanti dalla attività di raccolta delle giocate.

Fatto e Diritto

Con ricorso depositato all’Agenzia delle Entrate di Pieve di Cadore in data 01.07.2008 la Società (. ) titolare di esercizio pubblico di bar nel quale sono installati alcuni apparecchi da intrattenimento (comunemente detti Videogiochi e Videopoker), impugna l’avviso di  accertamento notificato  in  data  06.02.2008 con il quale l’Ufficio contesta l’omesso assoggettamento ad IVA per il periodo d’imposta 2005 dei compensi percepiti per le prestazioni di servizi rese dalla società in qualità di gestore degli apparecchi di  intrattenimento i cui proventi sono assoggettabili ad IVA con aliquota ordinaria,   trattandosi di corrispettivi acquisiti per l’esercizio della  attività di gestore, sulla base dei contratti stipulati con il concessionario ” *****S. R. L. “.

L’Ufficio, muovendo dal p. V. Di constatazione della Guardia di Finanza di Pieve di Cadore redatto a conclusione di verifica parziale a carico della società e ad essa notificato in data 06.02.2007, contesta  alla  ricorrente l’omesso  assoggettamento  ad  IVA  ordinaria  del  20% dei corrispettivi percepiti nel corso del 2005 dalla ” *****S. R. L. “, società  gestrice  degli apparecchi di intrattenimento, per l’installazione degli stessi presso l’esercizio pubblico di proprietà della società ed i servizi  accessori prestati  dalla  stessa per complessivi  Euro  11. 863,54 cui corrisponde un’imposta evasa di Euro 2. 376,70, che l’Ufficio procede  a  recuperare con gli interessi di mora, irrogando contestualmente sanzioni per  pari  importo di Euro 2. 377,00.

La ricorrente impugna l’avviso di accertamento  sostenendo  che  le operazioni poste  in  essere  nell’ambito  della  raccolta  delle  scommesse effettuate con apparecchi disciplinati  dall’art. 110 comma 6 del TULPS 18.06.1931 n. 773, sono esenti da  Iva  in  ragione  della  norma  contenuta all’art. 1 comma 494 della  L. 30. 12. 2004  n.   311, anche  alla  luce  dei chiarimenti fomiti con circolare n. 21/E dell’Agenzia delle Entrate.

Secondo la ricorrente, i corrispettivi di cui trattasi  attengono ad una delle diverse fasi attraverso cui si effettua la raccolta delle scommesse i cui proventi sono assoggettati a prelievo fiscale alla fonte mediante il PREU (prelievo unico erariale) del 13,5% sull’intero  ammontare delle giocate.

Poiché il titolare dell’esercizio pubblico dove sono collocati gli apparecchi è titolare di un rapporto diretto con il concessionario  della rete oltre che con il gestore degli apparecchi  l’attività  dallo stesso svolta ed i relativi compensi, pur rientrando nel campo  di  applicazione dell’Iva, sono tuttavia esenti alla luce della normativa  sopra  richiamata, che fa espresso riferimento, quanto al regime di esenzione, sia al gestore degli apparecchi, che al possessore ed ai terzi attraverso i quali il gestore effettua la raccolta.

Chiede quindi che il provvedimento sia annullato, previa sospensione di esso, in ragione  del  pericolo che deriverebbe all’azienda dall’inizio dell’azione esecutiva, con condanna dell’Ufficio alla rifusione delle spese anche in ragione dell’ingiustificato comportamento  tenuto dall’Ufficio in sede di accertamento con adesione.

L’Ufficio si è costituito in giudizio con  memoria  depositata  in  data 14. 10. 2008, replicando che il rapporto  tra   ***** S. R. L. e la società ricorrente è di natura meramente commerciale ed è del tutto  estraneo al rapporto che lega il concessionario della rete al gestore degli apparecchi per il quale vale la invocata esenzione.

Poiché detto compenso afferisce al corrispettivo dell’obbligo di custodia degli apparecchi ed al godimento del diritto di esclusiva esso, anche alla luce della richiamata  circolare,  non rientra tra le operazioni esenti che attengono esclusivamente al rapporto tra concessionario ed esercente.

Conclude opponendosi all’accoglimento del ricorso e alla richiesta sospensiva deducendo la mancanza del fumus e del periculum in mora in ragione della modesta entità della somma pretesa.

Il collegio,  con ordinanza in  data   01. 12. 2008 sospendeva il provvedimento impugnato ritenendo sussistente il fumus  boni  iuris  della impugnazione proposta fissando l’udienza di discussione al 16. 03. 2009.

All’udienza  di  discussione del  merito  le  parti   insistevano   per l’accoglimento delle rispettive conclusioni.

Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato e meriti pertanto accoglimento.

Merita in proposito ricordare che fino al 30.04.2004 l’attività di noleggio e gestione di  apparecchi da intrattenimento in Italia veniva esercitata attraverso due soli soggetti di  riferimento: il gestore, proprietario degli apparecchi da intrattenimento, e l’esercente,  cioè  il titolare dell’esercizio pubblico in cui gli apparecchi erano collocati.

Per la gestione dell’attività di noleggio, il rapporto tra  gestore ed esercente doveva inquadrarsi nell’ambito dei rapporti di natura commerciale concernenti la reciproca prestazione di servizi: quello di concessione  in uso dell’apparecchio, manutenzione, funzionamento ed incasso delle giocate da parte del gestore e quello di fornitura  della  locazione, custodia ed allacciamento alla rete elettrica da parte dell’esercente.

Le prestazioni effettuate dall’esercente venivano compensate con una percentuale degli importi delle giocate su fattura emessa dall’esercente e imputata a costi dal gestore.

Il regime fiscale applicato dipendeva dai decreti ministeriali di volta in volta emanati, nella maggior parte dei casi soggetti ad imposta sugli intrattenimenti (ISI), mentre il regime IVA dipendeva dall’opzione effettuata o meno dal gestore per il regime ordinario o forfetario.

L’introduzione sul mercato delle nuove tipologie di apparecchi denominati “videopoker”,  induceva l’Amministrazione ad intervenire per regolare nuovamente la materia mettendo al bando videopoker ed introducendo una nuova tipologia di apparecchi definiti dall’Amministrazione dei Monopoli di Stato “New Slot”, soggetti alla disciplina dell’art. 110 c.6 TULPS, che consentono agli utilizzatori vincite di  denaro secondo percentuali prefissate per legge.

Secondo la normativa disciplinatrice della materia, detti apparecchi, per essere installati e gestiti, devono essere preventivamente collegati, via cavo, alla rete telematica del  A. A. M. S. per il tramite di società concessionarie aggiudicatane della concessione a seguito di gara.

Le New Slot, prima di essere Installate, devono  essere  provviste dei nulla  osta   di   produzione e di messa in esercizio rilasciati dall’Amministrazione; le  stesse vengono  successivamente  installate  nei pubblici esercizi e collegate mediante apposito strumento (P. D. A. ) alla rete telematica che funge da strumento di controllo informatizzato.

Per la gestione degli apparecchi, viene normalmente prevista la sottoscrizione di due distinti contratti: il primo tra la concessionaria ed il gestore, che regola gli impegni assunti dal secondo nella installazione e gestione degli apparecchi in conformità con la  disciplina  dettata  in materia; il secondo tra la concessionaria e l’esercente, il quale si obbliga ad escludere dal gioco i minori, ad attivare le procedure di blocco in  caso di mal funzionamento ecc.

L’intero sistema organizzato è finalizzato alla raccolta delle giocate dagli apparecchi che comporta sul gioco di 100,00 Euro, l’erogazione del 75% per vincite, con un netto residuo di Euro 25,00, sul quale viene effettuato il prelievo unico erariale del 13,5% sull’intera  giocata (poi  ridotto  al 12%), residuando quindi la somma di Euro 11,50, sul  quale  vengono  ad incidere Euro 1,30, per canone di concessione e canone di rete, residuando quindi, a favore di gestore ed esercente, Euro 10,20, cosicché la somma residua della raccolta, al netto della PREU ammonta complessivamente ad Euro 11,50.

Alla luce di quanto esposto risulta pertanto evidente che l’intero sistema di raccolta vede il concorso di tre soggetti: il concessionario, il gestore e l’esercente, che nella circolare dell’Agenzia delle Entrate 21E del 13 maggio 2005 viene individuato quale terzo raccoglitore.

E’ del tutto evidente che, in assenza di tale soggetto, non potrebbe farsi luogo alla raccolta delle scommesse, tanto più che il collegamento dell’apparecchio installato all’interno dell’esercizio pubblico con la rete telematica, è lo strumento attraverso il quale viene esercitato il controllo sulla gestione dello stesso.

Il contratto che intercorre tra gestore ed esercente, viene perciò a configurarsi come uno degli strumenti attraverso i quali si realizza la raccolta delle giocate e ciò a prescindere  dallo  specifico contenuto dei contratti in essere che  molto  spesso sono  stati  congegnati secondo le procedure precedentemente in vigore ma che, in realtà, disciplinano la messa a disposizione dei giocatori degli strumenti per effettuare le scommesse.

Orbene, l’art. 1 c. 497 della L. 30. 12. 2004 n. 311 (Legge  finanziaria 2005), ha disposto che “l’esenzione di cui  all’art. 10, 1c.n.6 del Decreto del Presidente della Repubblica 26. 10. 1972 n. 633  si  applica  alla raccolta delle giocate con gli apparecchi de intrattenimento di cui all’art. 110 c. 6 del T. U.

Delle Leggi di Pubblica Sicurezze di cui al Regio Decreto n. 18 giugno 1931 n. 773 e successive modificazioni, anche relativamente  ai rapporti tra i concessionari della rete per  la  gestione  telematica  ed  i terzi incaricati della raccolta stessa”.

Ne consegue che l’operazione di raccolta delle giocate rientra nel campo dell’esenzione oggettiva dall’applicazione dell’IVA ai sensi del  richiamato art. 10, c. 1, n. 6 del D. P. R. 633/1972.

A tal  proposito la circolare dell’Agenzia delle  Entrate  21/E  del 13. 05. 2005, all’art. 7, ha espressamente precisato che “l’esenzione  IVA  di cui all’art. 10, primo comma, n. 6 del  D. P. R.   633/1972, si  applica alla raccolta delle giocate con gli apparecchi da intrattenimento di cui all’art. 110, comma 6 del TULPS. , anche  relativamente ai rapporti tra i concessionari della rete per la gestione telematica ed i terzi  incaricati della raccolta stessa.

Per quanto riguarda l’individuazione dei terzi incaricati della raccolta,  l’A. A. M. S.   ritiene  che,  dall’esame della normativa e della concreta situazione del comparto, è possibile  individuare due figure di soggetti (operatori del concessionario) che effettuano  per i concessionari stessi, la raccolta  delle  giocate:  l’esercente   ed   il possessore degli apparecchi”.

Alla luce della autorevole interpretazione dell’Agenzia  delle  Entrate, sembra dunque certo che la norma di cui al più volte citato art. 1, c. 497 della L. 311/2004, abbia inteso di esentare dall’IVA i proventi  derivanti dalla attività di raccolta delle giocate che ammontano, secondo  il  riparto sopra illustrato, all’11,5% delle somme giocate,  tant’è  che  la  stessa circolare ha successivamente a precisare  che “in tal modo viene sostanzialmente esentato ai fini  IVA  l’importo  stabilito nella  misura massima dell’11,5% delle giocate, che rappresenta la  remunerazione per la prestazione  dell’attività di gioco, comprensivo del compenso del concessionario e dei corrispettivi dallo stesso concessionario  pagati  ai soggetti incaricati della raccolta”.

Ne consegue che l’attività svolta dall’esercente, risultando collegata da un nesso funzionale a quella del concessionario che agisce attraverso il gestore, non può che rientrare anche dal punto di vista fiscale nella attività di raccolta delle scommesse.

Cosicché del tutto correttamente sia il gestore che l’esercente provvedono ad iscrivere direttamente le proprie quote di spettanza derivanti dalla raccolta delle giocate tra i propri  ricavi quali risultanti  dalle distinte d  incasso che non costituiscono  documenti  fiscali  in  senso proprio, ma rappresentano documenti riepilogativi che coinvolgono  tutti  i soggetti che intervengono nella raccolta.

Dello stesso avviso si sono pronunciate, a quanto consta, la Commissione Tributaria Provinciale di Nuore Sez. III, con sentenza n. 319/07  in  data 04. 10. 2007 e la  I  Sezione  della  Commissione Tributaria Provinciale di Belluno con sentenza n. 49/08 in data 07. 10. 2008.

P. Q. M. – Alla luce delle esposte considerazioni il ricorso merita accoglimento.

Giuste  ragioni concernente la non agevole  interpretazione della normativa ed il non  univoco orientamento di dottrina e giurisprudenza, inducono a compensare le spese tra le parti.

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Dott. Alessio Ferretti

Tributarista Qualificato Lapet ai sensi della Legge 4/2013, referente di Networkfiscale.com, Commercialista.it, Commercialista.com, amministratore e consigliere in varie società. Dottore Commercialista ODCEC di Roma nr di iscrizione AA12304

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