Il comma 22 dell’art. 11 del decreto lavoro ha introdotto una nuova imposta di consumo che inciderà per il 58,5%sul prezzo di vendita al dettaglio delle sigarette elettroniche ed in generale su tutti i prodotti contenenti nicotina o sostanze in grado di sostituire l’uso dei tabacchi lavorati, detti anche prodotti succedanei dei prodotti da fumo e sulle apparecchiature per la loro assimilazione. La nuova imposta scatterà a partire dal 1° gennaio 2014.
è stato convertito in legge il decreto n. 76/2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28 giugno 2013, detto anche “decreto lavoro”, recante “Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti”.
Il comma 22 dell’art. 11 introduce la nuova imposta di consumo non solo sulle sigarette elettroniche ma in generale su tutti i prodotti contenenti nicotina o sostanze in grado di sostituire l’uso dei tabacchi lavorati, detti anche prodotti succedanei dei prodotti da fumo e sulle apparecchiature per la loro assimilazione (le sigarette elettroniche).
Si tratta in pratica di un imposta di consumo che inciderà per il 58,5%sul prezzo di vendita al dettaglio di tali prodotti.
La nuova imposta scatterà a partire dal 1° gennaio 2014 e, come detto, inciderà pesantemente sul prezzo di vendita sia dei prodotti principali che delle parti di ricambio e delle ricariche.
Inoltre la loro commercializzazione non sarà più libera ma soggetta ad autorizzazione da parte dei monopoli e dell’agenzia delle dogane, come avviene attualmente per i prodotti da fumo tradizionali.
I rivenditori dovranno quindi rispettare gli stessi requisiti previsti per la gestione dei depositi fiscali dei tabacchi lavorati, come stabilito dal D. M. N. 67 del 22 febbraio 1999.
I rivenditori, dovranno rilasciare agli enti preposti, cauzione.
In secondo luogo si dovrà attendere un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 ottobre 2013, per la fissazione di più specifiche regole in ordine alla presentazione delle istanze finalizzate ad ottenere l’autorizzazione alla commercializzazione (ossia per la distribuzione all’ingrosso), alla fissazione dei prezzi e ad altri aspetti attinenti alla liquidazione e versamento delle imposte.
Infine, è stato confermato che la vendita al pubblico di tali prodotti, in deroga al divieto di cui all’articolo 74 del d. P. R. 1074/58, è effettuabile anche per il tramite delle tabaccherie.
Riportiamo in dettaglio le norme del decreto che disciplinano la materia.
Comma 22.
Nel decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo l’articolo 62-ter è inserito il seguente:
“Art. 62-quater (Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 i prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati nonchè i dispostivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo, sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari al 58,5 per cento del prezzo di vendita al pubblico.
2. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1, è assoggettata alla preventiva autorizzazione da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli nei confronti di soggetti che siano in possesso dei medesimi requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, dall’articolo 3 del decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67.
3. Il soggetto di cui al comma 2 e’ tenuto alla preventiva prestazione di cauzione, in uno dei modi stabiliti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, a garanzia dell’imposta dovuta per ciascun periodo di imposta.
4. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 ottobre 2013, sono stabiliti il contenuto e le modalita’ di presentazione dell’istanza ai fini dell’autorizzazione di cui al comma 2, le procedure per la variazione dei prezzi di vendita al pubblico dei prodotti di cui al comma 1, nonche’ le modalita’ di prestazione della cauzione di cui al comma 3, di tenuta dei registri e documenti contabili, di liquidazione e versamento dell’imposta di consumo, anche in caso di vendita a distanza, di comunicazione degli esercizi che effettuano la vendita al pubblico, in conformita’, per quanto applicabili, a quelle vigenti per i tabacchi lavorati.
5. In attesa di una disciplina organica della produzione e del commercio dei prodotti di cui al comma 1, la vendita dei prodotti medesimi e’ consentita, in deroga all’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, altresi’ per il tramite delle rivendite di cui all’articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293.
6. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 e’ soggetta alla vigilanza dell’Amministrazione finanziaria, ai sensi delle disposizioni, per quanto applicabili, dell’articolo 18. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 50.
7. Il soggetto autorizzato ai sensi del comma 2 decade in caso di perdita di uno o piu’ requisiti soggettivi di cui al comma 2, o qualora sia venuta meno la garanzia di cui al comma 3. In caso di violazione delle disposizioni in materia di liquidazione e versamento dell’imposta di consumo e in materia di imposta sul valore aggiunto e’ disposta la revoca dell’autorizzazione. “.
Comma 23.
All’articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, dopo il comma 10, e’ aggiunto il seguente:
” 10-bis. Il Ministero della salute esercita il monitoraggio, per i profili di competenza, sugli effetti dei prodotti succedanei dei prodotti da fumo, al fine di promuovere le necessarie iniziative anche normative a tutela della salute. “.