Le operazioni effettuate in regime di scissione dei pagamenti “Split Payment” rientrano nelle ipotesi in cui l’art 38-bis comma 10 DPR 633/1972 prevede il rimborso IVA prioritario che risulta particolarmente vantaggioso perché DM 2015 ha eliminato, rispetto a tali operazioni i limiti applicabili alle operazioni soggette al reverse charge. Vediamo più da vicino le differenze tra questi due meccanismi fiscali/contabili e come ed entro quali termini richiedere i rimborsi dei crediti IVA o la compensazione nelle ipotesi di Split Payment.
L’articolo 38-bis, comma 10 del D. P. R. 633/1972, prevede la possibilità di ottenere il rimborso dei crediti IVA annuali ed infrannuali in via prioritaria in alcuni casi tra cui per le operazioni assoggettate al meccanismo della “scissione dei pagamenti” (cd. “split payment”), cioè le cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti delle P. A. (D. M. 23 gennaio 2015, come modificato dal D. M. 20 febbraio 2015).
In pratica, entro tre mesi dalla richiesta i contribuenti che hanno realizzato nel trimestre un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2. 582,28 euro, possono ottenere in via prioritaria il rimborso di questa somma (o l’utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi contributi e premi) presentando il modello TR.
Crediti IVA a rimborso “no limits”
NB Relativamente alle operazioni in regime di scissione dei pagamenti ai fini IVA, il recupero dell’imposta sul valore aggiunto in regime prioritario risulta ancora più vantaggiosa rispetto alle operazioni in reverse charge (inversione contabile), in quanto non trovano applicazione le condizioni alternativamente prescritte in queste ultime ipotesi e cioè:
esercizio dell’attività da almeno 3 anni;
eccedenza IVA chiesta a rimborso pari o superiore ad € 10. 000 in caso di rimborso annuale ed € 3. 000 in caso di richiesta di rimborso trimestrale;
eccedenza IVA chiesta a rimborso di importo pari o superiore al 10% dell’ammontare complessivo dell’IVA assolta sugli acquisti e importazioni effettuati nell’anno o nel trimestre a cui si riferisce il rimborso richiesto.
Focus sulla differenza tra Reverse Charge e Split Payment
Entrambi questi congegni fiscali/contabili sono accomunati dalla finalità precipua di trasferire l’IVA in “mani più sicure”, arginando la prassi evasiva dei fornitori o venditori di non dichiarare/versare l’IVA fatturata ai clienti.
Mettiamo a confronto il funzionamento di entrambi:
A) nel caso di Reverse Charge si attua l’inversione dell’obbligo di contabilizzazione dell’IVA, ordinariamente a debito del fornitore della prestazione, che viene traslato sull’acquirente per cui l’emissione della fattura avviene senza IVA, con obbligo, a carico dell’acquirente, di riportare l’operazione sia come imponibile (nell’apposito quadro della dichiarazione) sia come normale acquisto detraibile;
B) nello Split Payment la PA (cessionaria o committente) paga l’importo della fattura al netto dell’imposta (IVA) al fornitore privato e successivamente versa la parte di IVA dovuta sulla fattura allo Stato anziché al fornitore.
Scadenze: la presentazione del modello TR deve avvenire entro e non oltre l’ultimo giorno del mese successivo a quello di chiusura del trimestre e quindi:
1° trimestre: entro 30/04/2017;
2° trimestre: entro 31/07/2017;
3° trimestre: entro 31/10/2017.
Attenzione: i contribuenti che intendono chiedere il rimborso o l’utilizzo in compensazione del credito IVA relativo al primo trimestre 2017, (gennaio, febbraio e marzo) devono presentare il modello TR debitamente compilato entro il 30 aprile 2017 (ex articolo 8 del DPR 542/1999).
Per richiedere:
il servizio di compilazione modello TR rimborso/compensazione IVA;
un checkup Fiscale;
un parere tributario in materia IVA;
una istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate,
e ricevere assistenza tributaria specializzata nella massima serenità e con la massima efficienza ed efficacia, chiamaci subito al NUMERO VERDE 800. 19. 27. 52!