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venerdì 6 Dicembre 2024

Sesso retribuito per contratto: è reato? E se la prestazione sessuale è solo una clausola di un contratto di lavoro?

E’ reato il contratto avente ad oggetto prestazioni sessuali dietro corrispettivo economico? Sotto il profilo civilistico è valido? E se la prestazione sessuale si inserisse come clausola/postilla all’interno di un contratto più ampio che regola i rapporti lavorativi, come quello tra titolare dell’azienda e segretaria cosa accadrebbe?  

Illiceità della causa contraria al buon costume

Sotto il profilo civilistico l’articolo 1372 codice civile stabilisce che “Il contratto ha forza di legge tra le parti”: tuttavia tra i requisiti essenziali del contratto figura all’articolo 1325 n°2) la causa che nell’accezione recepita dalla prevalente giurisprudenza di “causa in concreto” si identifica, al di là di un inquadramento astratto del prototipo tipico del negozio, con la funzione pratica che racchiude gli interessi economici reali della specifica operazione contrattuale. Tale causa, ai fini della validità del contratto deve essere necessariamente lecita, pena ex articolo 1418 codice civile la nullità del contratto. In particolare, il codice civile, all’articolo 1343, stabilisce che la causa è illecita quando è contraria a norme imperative, ordine pubblico o al buon costume: tale ultimo concetto, secondo la giurisprudenza di legittimità, va inteso come “il complesso dei principi etici costituenti la morale sociale, in quanto ad essi uniforma il proprio comportamento la generalità delle persone corrette, di buona fede e sani principi, in un determinato momento storico e in un dato ambiente”.

De deriva che assume indubbiamente carattere immorale un contratto che preveda prestazioni a carattere sessuale.

Pertanto, per legge, anche qualora il contratto sia privo di vizi del consenso (errore, violenza o dolo), lo stesso, in presenza di una causa illecita (contraria al buon costume) sarebbe comunque privo di validità giuridica per nullità della causa, quindi a fortiori privo di efficacia ex tunc (cioè retroattivamente a decorrere dalla stipula).

Regola

Sotto il profilo civilistico, il contratto eventualmente stipulato tra etera e cliente dietro compenso economico (anche verbalmente e non per iscritto) con cui la Escort si impegna a eseguire una prestazione (magari a domicilio) dietro pagamento di un corrispettivo è nullo cioè non ha alcun valore per il diritto, perché è caratterizzato da oggetto lecito, giacché il denaro e l’attività sessuale sono prestazioni lecite, ma connotato da causa illecita, atteso che, sotto il profilo sinnallagmatico, lo scambio tra denaro e prestazione sessuale è ritenuto contrario al buon costume. Va dunque considerato come mai stipulato “Tamquam non esset”, senza implicare isolatamente, sanzioni né penali o amministrative.

E’ reato?

L’attività di meretricio non costituisce isolatamente un reato in Italia, a condizione che non si inserisca in una cornice penalmente rilevante e sanzionabile come l’induzione, il favoreggiamento, lo sfruttamento della prostituzione o ancora l’ esercizio di casa di prostituzione: dunque, se non sono integrati i relativi presupposti di incriminazione, non si sarebbe in presenza di un “reato-contratto” Quindi il contratto in oggetto non integrerebbe di per sé reato, oltre ad essere privo di valore sotto il profilo civilistico.

La Escort può citare in giudizio il cliente in caso di mancato pagamento?

Per la legge, dunque, un contratto con una prostituta o con chiunque offra prestazioni sessuali in cambio di denaro è come se non fosse mai stato stipulato e, in caso di inadempimento di una delle due parti, l’altra non potrà ricorrere al giudice per ottenere tutela Trattasi del principio della irripetibilità della prestazione ex articolo 2035 codice civile fatta in conseguenza o in previsione di un negozio turpe od immorale, allorquando della turpitudine siano partecipi tanto colui che ha dato quanto colui che ha ricevuto.  Non sarà quindi possibile ricorrere in giudizio per ottenere l’esecuzione forzata del contratto o il risarcimento del danno o ancora il decreto ingiuntivo da parte della Escort verso il cliente moroso nel pagamento in applicazione del brocardo romano “In pari causa turpitudinis melior est condicio possidentis”.  Al massimo, la prostituta che non è stata pagata potrebbe sostenere, suo favore, la tesi della violenza sessuale.

Prestazione sessuale per contratto: clausola non essenziale “vitiatur sed non vitiat”

E se invece il “sesso in cambio di soldi” si inserisse, all’interno di altro contratto più ampio, connotato da una causa lecita, sotto forma di “particolare” clausola”?

In altri termini, che accadrebbe se l’accordo per ottenere i “favori carnali” fosse solo una “postilla” inserita all’interno di un normale e valido contratto, come ad esempio quello della prestazione lavorativa di una segretaria?

Il quesito trae spunto dalla nota vicenda di un politico che avrebbe stipulato un contratto scritto con la propria segretaria per ottenere da quest’ultima delle prestazioni sessuali periodiche in cambio di denaro.

In tal caso, di norma, la legge all’articolo 1419 codice civile prevede la nullità della sola clausola non essenziale, mentre resterebbe valido il resto del contratto quindi “vitiatur sed non vitiat” operando la nullità parziale in applicazione del principio di conservazione del contratto.  Tuttavia, se risultasse che, in base alle intenzioni delle parti, la clausola rivestiva un ruolo determinante nell’architettura contrattuale, al punto che questo non sarebbe stato stipulato in assenza di quella clausola, la nullità travolgerebbe l’intero contratto.

Soluzione

Stabilire attraverso un contratto l’obbligo di eseguire una prestazione sessuale, al di fuori delle cornici penalmente rilevanti di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, non è tecnicamente un reato. Ma risulta nullo per la legge e non è possibile agire in giudizio per ottenere le prestazioni economiche non eventualmente corrisposte dal “cliente”.

Il contratto conserverebbe la sua validità se contemplasse come oggetto principale una diversa prestazione – ad esempio lavorativa che contribuirebbe a connotare come lecita la causa – e la prestazione sessuale fosse solo una clausola non essenziale nella struttura e nel funzionamento concreto dell’accordo negoziale che comunque, sarebbe colpita da nullità lasciando in piedi la parte lecita del negozio.

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