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venerdì 6 Dicembre 2024

Servizi di Catering: guida pratica per fatturare con IVA agevolata

Un ristorante fornisce un servizio di catering in occasione di una cerimonia privata. Come dovrà gestire il buffet per poter fatturare al cliente finale con aliquota IVA agevolata, conseguendo così un grosso risparmio fiscale e moltiplicando la propria competitività sul mercato?

Quesito

Un ristorante fornisce un servizio di catering in occasione di una cerimonia privata. Come dovrà gestire il buffet per poter fatturare al cliente finale con aliquota IVA agevolata, conseguendo così un grosso risparmio fiscale e moltiplicando la propria competitività sul mercato?

Analisi del caso

In primis occorre distinguere il catering dalla commercializzazione di beni che ricorre invece nel caso della vendita in chioschi di ristorazione o nei cinema, dove i pasti caldi sono standardizzati.

Il catering, dall’inglese “to cater” cioè ristorazione, riguarda tutte le attività legate alla fornitura di alimenti e bevande nell’ambito di grandi eventi, come meeting, cerimonie, ecc. Il cui tratto caratterizzante è quello di provvedere al cibo e alle bevande al di fuori del luogo in cui vengono cucinati.

Il moderno servizio di catering fornito dal ristorante, con le annesse varianti relative alle modalità di preparazione, consegna, presentazione delle pietanze, composizione del menù e scelta delle bevande da abbinare ai cibi, prevede anche la messa a disposizione di stoviglie, posate, tavoli e personale di servizio, dunque trattasi in sostanza del cosiddetto “banqueting” (il derivato inglese banqueter indica il commensale, il banchettante) che comprende tutte le operazioni di presentazione e allestimento. Nell’uso comune infatti i due termini si sono fusi e vengono utilizzati come sinonimi.

In particolare, per individuare correttamente l’aliquota IVA applicabile, occorre far riferimento all’articolo 3, comma 2, n°4, del DPR 633/72 che qualifica la somministrazione di alimenti e bevande come prestazioni di servizi, dunque, riferendosi alla Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72, l’aliquota applicabile è del 10%.

Le condizioni richieste a tal fine sono essenzialmente due:

la somministrazione di buffet e rinfreschi deve svolgersi dentro o fuori dal pubblico esercizio;
prodotti, personale ed attrezzatura devono rientrare tra quelli forniti dall’azienda.

Attenzione: nell’ipotesi in cui difettino tali requisiti e ci si limiti ad una cessione di beni, l’aliquota applicata sarà quella dei beni oggetto di vendita.

N. B. Le sentenze del 2011 della Corte di Giustizia CE, sezione III, nr. C-497/09, C-499/09, C-501/09 e C-502/09, hanno puntualizzato che la derrata alimentata, se preparata e consumata in loco con le attrezzature a disposizione del produttore stesso, non si configura come “catering, quindi prestazione di servizio”, ma come “cessione di beni”.

Quanto esposto trova una conferma più risalente nella la risoluzione 107/E del 1998 fornita dall’Agenzia delle Entrate, in merito ai “piatti da asporto”, cioè quelli consumati al momento, rispetto ai quali l’Amministrazione finanziaria precisa che  “stante la relativa natura composita (minestre, zuppe, paste alimentari cotte, con carne e senza carne, etc. ) l’aliquota IVA applicabile deve di volta in volta essere individuata a seconda delle componenti che costituiscono i pasti stessi e che qualificano la preparazione alimentare consentendo di individuarne la relativa classifica doganale e la eventuale corrispondente voce della Tabella A allegata al D. P. R. N. 633 del 1972. ”

Soluzione

Il ristoratore che ha fornito il servizio di catering potrà fatturare al cliente finale con aliquota agevolata al 10% a condizione che il servizio di buffet venga effettuato con prodotti di proprietà dell’azienda, nonché con personale e attrezzatura (tavoli, sedie, ecc) della stessa oltre alle connesse attività di presentazione ed allestimento, ma non come mero servizio standardizzato limitato allo sola preparazione delle pietanze, estraneo cioè a qualsiasi indicazione da parte del cliente (perché in tal caso verrebbero meno le caratteristiche peculiari che giustificano il risparmio lecito d’imposta).

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