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mercoledì 2 Ottobre 2024

Segnalazione dei Beni concessi in uso a Soci e Familiari e dei finanziamenti apportati (es: Soci conto apporti infruttiferi)

I soggetti che esercitano attività di impresa, sia in forma individuale che collettiva, comunicano i dati anagrafici dei soci – comprese le persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono partecipazioni nell’impresa concedente – o dei familiari dell’imprenditore che hanno ricevuto in godimento beni dell’impresa, nonché effettuano qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione nei confronti della società concedente, secondo l’allegato tecnico al presente provvedimento.

Beni Dell’impresa Concessi In Godimento A Soci O Familiari

Prot. N. 166485  Provvedimento del  direttore dell’agenzia delle entrate

Modalità e termini di comunicazione all’Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari, ai sensi dell’articolo 2, comma 36- sexiesdecies , del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento dispone:

1. Soggetti obbligati e oggetto della comunicazione

1. 1 I soggetti che esercitano attività di impresa, sia in forma individuale che collettiva, comunicano i dati anagrafici dei soci – comprese le persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono partecipazioni nell’impresa concedente – o dei familiari dell’imprenditore che hanno ricevuto in godimento beni dell’impresa, nonché effettuano qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione nei confronti della società concedente, secondo l’allegato tecnico al presente provvedimento.

1. 2 La comunicazione di cui al punto 1. 1 può essere assolta, in via alternativa, dall’impresa concedente, dal socio o dal familiare dell’imprenditore.

1. 3 La comunicazione deve essere effettuata per ogni bene concesso in godimento nel periodo d’imposta, ovvero per ogni finanziamento o capitalizzazione realizzati nello stesso    periodo; l’obbligo sussiste, comunque, anche per i beni per i quali il godimento permane nel periodo d’imposta in corso al 17 settembre 2011, così come per i finanziamenti o capitalizzazioni in corso nello stesso periodo.

1. 4 La comunicazione deve essere effettuata anche per i beni concessi in godimento dall’impresa ai  soci,  o  familiari di questi ultimi, o  ai  soci o  familiari di  altra  società appartenente al medesimo gruppo.

1. 5 L’obbligo della comunicazione non sussiste quando i beni concessi in godimento al singolo socio o familiare dell’imprenditore, diversi da quelli da indicare nelle categorie “autovettura”, “altro veicolo”, “unità da diporto”, “aeromobile”, “immobile” e, pertanto, da includere  nella  categoria  “altro”  del  tracciato  record  contenuto nell’allegato  tecnico  al presente provvedimento, siano di valore non superiore a tremila euro, al netto dell’imposta sul valore aggiunto applicata.

2. Dati da indicare nella comunicazione

2. 1 Nella comunicazione devono essere indicati i seguenti elementi:  – per le persone fisiche: codice fiscale, dati anagrafici e stato estero di residenza;  – per i soggetti diversi dalle persone fisiche: codice fiscale, denominazione e comune del domicilio fiscale o lo stato estero di residenza; – tipologia di utilizzazione del bene;  – tipologia, identificativo del contratto e relativa data di stipula;  – categoria del bene, durata della concessione (data di inizio e fine), corrispettivo e relativo valore di mercato; – ammontare dei finanziamenti e capitalizzazioni.

3. Modalità e termini di comunicazione dei dati

3. 1 I soggetti obbligati effettuano le comunicazioni di cui al punto 1, utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline, in relazione ai requisiti da essi posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni. Al fine della trasmissione telematica devono    essere utilizzati i prodotti software di controllo resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate.

3. 2 Per la trasmissione dei dati, gli stessi soggetti possono avvalersi degli intermediari di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.

3. 3 Gli archivi contenenti le comunicazioni da trasmettere tramite il servizio telematico dovranno avere dimensioni non superiori a 3 megabyte.

3. 4 La comunicazione deve essere effettuata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta in cui i beni sono concessi in godimento.

3. 5 Per i beni concessi in godimento nei periodi d’imposta precedenti a quello di prima applicazione delle disposizioni del presente provvedimento, la comunicazione deve essere effettuata entro il 31 marzo 2012.

3. 6 La comunicazione deve essere effettuata, entro il medesimo termine di cui al punto  3. 4, con riferimento ai beni per i quali nel periodo d’imposta precedente è cessato il diritto di godimento.

4. Trattamento dei dati

4. 1 I dati e le notizie che pervengono all’Anagrafe tributaria sono raccolti e ordinati su scala nazionale al fine della valutazione della capacità contributiva dei contribuenti, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli stessi.

4. 2 I dati e le notizie raccolti, che sono trasmessi nell’osservanza della normativa in materia di riservatezza e protezione dei dati personali, sono inseriti nei sistemi informativi dell’Anagrafe  tributaria  e  sono  trattati,  secondo  il  principio  di  necessità,  attraverso particolari sistemi di elaborazione che consentono di eseguire analisi selettive che limitano il trattamento dei dati personali, e di individuare i soli soggetti che posseggono i requisiti fissati per l’esecuzione dei controlli fiscali.

5. Sicurezza dei dati

5. 1 La sicurezza nella trasmissione dei dati, di cui al punto 4, è garantita dal sistema di invio telematico dell’Anagrafe tributaria, mediante l’adozione delle misure riguardanti il controllo degli accessi al sistema, la crittografia e la cifratura degli archivi.

5. 2 La sicurezza degli archivi del sistema informativo dell’anagrafe tributaria è garantita da misure che prevedono un sistema di autorizzazione per gli accessi effettuati e di conservazione delle copie di sicurezza per il tempo necessario all’espletamento del controllo fiscale.

6. Ricevute

6. 1 La trasmissione dei dati si considera effettuata nel momento in cui è completata, da parte dell’Agenzia delle entrate, la ricezione del file contenente i dati medesimi.

6. 2 L’Agenzia delle entrate attesta l’avvenuta trasmissione dei dati mediante una ricevuta, contenuta in un file, munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel o del codice di riscontro per il servizio Internet (Fisconline) generati secondo le modalità descritte ai paragrafi 2 e 3 dell’allegato tecnico al decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni.

6. 3  Salvo cause di forza maggiore, le ricevute sono rese disponibili per via telematica entro i cinque giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file all’Agenzia delle entrate.

6. 4  La  ricevuta di  cui  al  punto 6. 2  non  è  rilasciata  e,  conseguentemente, i  dati  si considerano non trasmessi qualora il file che li contiene sia scartato per uno dei seguenti motivi:  a)  mancato riconoscimento del codice di autenticazione o del codice di riscontro di cui ai citati allegati tecnici del Decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni;    b)   codice di autenticazione o codice di riscontro duplicato, a fronte dell’invio dello stesso file avvenuto erroneamente più volte; c)  file non elaborabile, in quanto non verificato utilizzando il software di controllo di cui al punto 6. 3; d)   mancato riconoscimento del soggetto tenuto alla trasmissione dei dati, nel caso di trasmissione telematica effettuata da un soggetto di cui al punto 3.

6. 5 Le circostanze elencate al punto precedente sono comunicate, sempre per via telematica,  al  soggetto  che  ha  effettuato  la  trasmissione  del  file,  il  quale  è  tenuto  a riproporne la corretta trasmissione entro i cinque giorni lavorativi successivi alla comunicazione di scarto.

7. Annullamento della comunicazione e comunicazione sostitutiva.

7. 1 La procedura di annullamento dei file inviati è consentita entro il termine di trenta giorni dalla data indicata nella ricevuta telematica di cui al punto 6. 2.

7. 2 La trasmissione di un file in sostituzione di un altro precedentemente inviato per lo stesso periodo di riferimento, è possibile dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla ricezione del file da sostituire.

Motivazioni

Con il presente provvedimento si dà attuazione alla disposizione di cui all’articolo 2, comma 36-sexiesdecies del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.   Tenuto conto anche di quanto previsto dal medesimo articolo 2, commi da 36-terdecies a 36-duodevicies le imprese o i soci/familiari sono tenuti a comunicare all’Anagrafe tributaria  i  dati  dei  soggetti,  soci  o  familiari  dell’imprenditore, che  hanno  ricevuto  in godimento  i  beni  dell’impresa,  nonché  i  finanziamenti  e  le  capitalizzazioni effettuati/ricevuti.

Il  termine per  la  trasmissione delle  comunicazioni è  fissato al  31  marzo dell’anno successivo  a  quello  di  chiusura del  periodo d’imposta in  cui  i  beni  sono  concessi  in godimento.

L’intervento normativo, volto a rafforzare le misure che presiedono il recupero della base imponibile non dichiarata, ha la finalità di riportare l’intestazione dei beni all’effettivo utilizzatore, scoraggiando l’occultamento anche attraverso lo schermo societario di beni che di  fatto  vengono posti    nella  disponibilità dei  soci  –  comprese le  persone fisiche  che direttamente, ma anche indirettamente detengono partecipazioni nell’impresa concedente – o dei familiari dell’imprenditore, che ne traggono immediata utilità.

Tenuto conto che il comma 36-septiesdecies dell’art. 2 del d. L. N. 138 del 2011, prevede che l’Agenzia delle entrate procede al controllo sistematico della posizione delle persone fisiche che utilizzano i beni concessi in godimento e che effettuano finanziamenti o capitalizzazioni, anche ai fini della ricostruzione sintetica del reddito nei confronti dei predetti soggetti, il provvedimento prevede che la comunicazione debba essere effettuata anche per qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione nei confronti della società concedente.

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1).    Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio  2001, (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);   Regolamento  di  amministrazione  dell’Agenzia  delle  entrate,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

b) Disciplina normativa di riferimento:  Decreto-legge  13  agosto  2011,  n.   138,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  14 settembre 2011, n. 148 (art. 2, commi 36-quaterdecies, 36-sexiesdecies e 36-septiesdecies).

Decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni   Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (art. 38, quarto, quinto comma).

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 16 Novembre 2011

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Dott. Alessio Ferretti

Tributarista Qualificato Lapet ai sensi della Legge 4/2013, referente di Networkfiscale.com, Commercialista.it, Commercialista.com, amministratore e consigliere in varie società. Dottore Commercialista ODCEC di Roma nr di iscrizione AA12304

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