La scadenza del modello CU del 7 marzo 2019 riguarda esclusivamente i redditi lavoratori dipendenti. Potranno essere trasmesse con il modello 770 le certificazioni uniche dei lavoratori autonomi e che non rientrano nel modello 730 precompilato. Altra data importante è quella del 18 marzo 2019, termine per il versamento del saldo IVA ma anche per il pagamento della tassa di vidimazione dei libri sociali.
La scadenza del modello CU del 7 marzo 2019 riguarda esclusivamente i redditi lavoratori dipendenti. Potranno essere trasmesse con il modello 770 le certificazioni uniche dei lavoratori autonomi e che non rientrano nel modello 730 precompilato.
Altra data importante è quella del 18 marzo 2019, termine per il versamento del saldo IVA ma anche per il pagamento della tassa di vidimazione dei libri sociali.
Non bisognerà inviare l’esterometro del mese di febbraio la cui scadenza, che sarebbe stata fissata alla fine del mese, è stata oggetto di proroga al 30 aprile 2019 (anche per i dati delle fatture del mese di gennaio).
Ma facciamo ora il punto di tutte le scadenze fiscali di marzo 2019, con l’elenco completo di tasse e imposte da versare nonché delle comunicazioni e degli adempimenti previsti per imprese, professionisti e società.
Scadenze fiscali 7 marzo 2019: invio certificazione unica (CU 2019)
Sarà la scadenza per l’invio della certificazione unica il primo appuntamento di marzo 2019. Entro il 7 marzo sarà necessario trasmettere all’Agenzia delle Entrate il modello di CU 2019 contenente i dati dei redditi relativi all’anno d’imposta 2018.
Si ricorda che la scadenza per l’invio telematico delle CU 2019 con i compensi erogati a lavoratori autonomi è fissata al 31 ottobre,termine ultimo per la trasmissione del modello 770/2018.
Ulteriore data da ricordare sarà inoltre quella del 1° aprile 2019, termine ultimo per la consegna della certificazione unica al percipiente.
Scadenze fiscali 18 marzo 2019: versamento saldo IVA
Da segnare in rosso sul calendario è la scadenza del 18 marzo 2019, termine per il versamento del saldo IVA emerso dalla dichiarazione annuale.
Il versamento dovrà essere utilizzato mediante il modello F24 utilizzando il codice tributo 6099 – “Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale”
Il saldo IVA 2019 potrà essere versato anche beneficiando della rateizzazione fino a 9 rate entro novembre: l’importo dell’imposta a debito dovrà essere maggiorato dello 0,33% al mese per ognuna delle rate successive alla prima.
I contribuenti hanno inoltre la possibilità di differire il versamento Iva alla data di scadenza per il pagamento delle imposte sui redditi, ovvero al 30 giugno 2019: in questo caso l’importo dovuto dovrà essere maggiorato dello 0,40% per ogni mese o frazione di esso successivo alla scadenza del saldo Iva del 18 marzo 2019.
Il termine di presentazione della stessa rimane invariato al 30. 04. 2019.
Scadenze fiscali 18 marzo 2019: tassa vidimazione libri sociali
Sempre entro la scadenza del 18 marzo 2019 sarà necessario effettuare il versamento della tassa di vidimazione dei libri sociali.
I soggetti interessati alla scadenza sono le società di capitali, per le quali è previsto l’obbligo di versamento di un importo commisurato al capitale sociale e così stabilito:
euro 309,87 se il capitale sociale è inferiore o uguale ad euro 516. 456,90;
euro 516,46 se il capitale sociale è maggiore ad euro 516. 456,90.
In caso di variazione del capitale dopo il 1° gennaio, l’importo della tassa di vidimazione dei libri sociali varia soltanto a partire dal periodo d’imposta successivo.
Scadenze fiscali 18 marzo 2019: adempimenti periodici IVA, INPS e Irpef
Agli adempimenti di cui sopra si unisce anche la scadenza di quelli periodici, prevista sempre il 18 marzo 2019, che riguarda i contribuenti titolari di partita IVA.
Per quanto riguarda Irpef e adempimenti Inps, il 18 marzo 2019 dovrà essere effettuato il versamento delle ritenute alla fonte e dei contributi Inps relativi al mese di febbraio 2019.
Il versamento Irpef riguarda le ritenute alla fonte operate su:
redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese precedente. Oltre alle ritenute il sostituto d’imposta deve versare anche le addizionali comunali e regionali;
redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente, provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza corrisposte nel mese precedente. Il codice tributo da utilizzare in questo caso è 1040 con periodo di competenza 02/2019.
I contributi Inps dovuti dal datore di lavoro e relativi alle retribuzioni erogate nel mese di febbraio 2019 potranno essere pagati con lo stesso modello F24.
I contribuenti con liquidazione Iva mensile dovranno versare l’imposta dovuta per il mese di febbraio 2019 utilizzando il modello F24 e il codice tributo 6002.
Ricordiamo inoltre che la scadenza del 18 marzo è anche quella entro la quale i contribuenti con liquidazione IVA mensile dovranno emettere le fatture elettroniche relative alle operazioni del mese di febbraio, beneficiando della disapplicazione delle sanzioni.
Riportiamo inoltre di seguito il quadro aggiornato delle scadenze fiscali prorogate:
comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE) relativa al quarto trimestre 2018: il nuovo termine è fissato al 10. 04. 2019;
comunicazioni dati fatture (cosiddetto spesometro): il nuovo termine è stato fissato al 30. 04. 2019;
comunicazioni dei dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia dei mesi di gennaio e febbraio 2019 (cioè il famigerato “esterometro”): il nuovo termine è stato fissato al 30. 04. 2019;
vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e Laptop: il nuovo termine per il versamento dell’IVA slitta al 16. 05. 2019, i dati relativi alle operazioni dei mesi di marzo e aprile 2019 dovranno, essere comunicati al Fisco entro il 31. 05. 2019