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venerdì 6 Dicembre 2024

Scadenze contabili 15 maggio 2017 imprese/associazioni con guida alla fatturazione differita

Quali sono gli adempimenti contabili ai quali le imprese e le associazioni devono far fronte entro prossimo il 15 maggio, data ormai imminente? Quali sono le istruzioni pratiche da osservare, in particolare, in caso di fatturazione differita?  

Il 15 maggio 2017 nello scadenzario dei commercialisti figura come termine finale per provvedere ai seguenti adempimenti contabili:   

A) SOGGETTI IVA

1) Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione.

Istruzioni operative fatturazione differita

La fattura differita è un documento fiscale emesso in un momento non coincidente con quello dell’effettuazione della prestazione (servizi), oppure diverso dalla consegna della merce (beni).

Questa tipologia di fattura costituisce uno strumento semplificato per le imprese in quanto consente di riepilogare in un unico documento fiscale i pagamenti eseguiti nel mese solare da un dato cliente.

La fattura differita dev’essere emessa e registrata entro il 15°giorno del mese successivo a quello in cui i beni vengono spediti/consegnati o le prestazioni vengono realmente effettuate. Legalmente l’operazione rientrerà nella liquidazione periodica del mese di riferimento (che deve essere indicato) e l’IVA andrà versata entro il 16 del mese successivo.

Esempio: se il pagamento della consegna di un bene è avvenuto ad aprile, anche se la fattura viene emessa in modalità differita il 15 maggio, l’operazione rientra nella liquidazione periodica di aprile e l’IVA andrà versata entro il 16 maggio.

Attenzione: per semplificare quindi la successiva gestione fiscale, nella prassi ormai diffusa si tende a fatturare entro il mese (tipicamente nell’ultimo giorno lavorativo) e non posticipare nei 15 giorni successivi.

Esaminiamo la fatturazione differita nei vari casi:

prestazioni di servizi Italia: in tal caso le prestazioni devono essere individuabili attraverso documentazione idonea che ne attesta l’esecuzione come tramite contratto e in documenti d’intervento, rapporti giornalieri o simili; devono essere effettuate nello stesso mese solare e nei confronti di un medesimo soggetto;

prestazioni di servizi verso altro Stato UE: è possibile emettere fattura differita per prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell’Unione europea, non soggette all’imposta ai sensi dell’aricolo. 7-ter del DPR n°633/1972;

L’articolo 7-ter contiene la regola generale, secondo cui le prestazioni di servizi sono rilevanti ai fini IVA nel territorio dello Stato:

– quando sono rese a committenti soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato;

– quando sono rese a committenti non soggetti passivi d’imposta da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato;

cessioni di beni Italia: qui è necessario che la consegna/spedizione risulti provata da documento di trasporto (DDT) o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione come ad esempio la lettera di vettura, la ricevuta fiscale o scontrino fiscale, ma solo se opportunamente integrati;

cessioni di beni intracomunitarie: in tali ipotesi si applicano le medesime regole sopra citate e la data di riferimento è quella di partenza del trasporto o della spedizione dei beni dall’Italia (o dall’altro Stato membro per quanto riguarda gli acquisti).

2) Annotazione delle fatture attive del mese precedente e annotazione nel registro dei corrispettivi degli incassi dell’intero mese solare precedente qualora risultino dall’emissione di scontrini e/o ricevute fiscali (in caso contrario i corrispettivi devono essere annotati entro il giorno non festivo successivo); Riguardo alla registrazione delle fatture di importo inferiore ad € 300 del mese precedente, possono essere così riepilogate sia le fatture attive che le fatture di acquisto.

N. B. I soggetti in contabilità ordinaria hanno la facoltà di non tenere i registri IVA in quanto sostituiti dalle annotazioni sul libro giornale e inventari (cronologico per i professionisti).

B) ESERCENTI COMMERCIO AL MINUTO E SOGGETTI DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE: registrazione, anche cumulativa, dei corrispettivi delle operazioni nel mese solare precedente per le quali è stato rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale da parte dei soggetti esercenti il commercio al minuto e assimilati e soggetti che operano nella grande distribuzione che già possono adottare, in via opzionale, la trasmissione telematica dei corrispettivi (Circolare n°8/E/2006);

C) ASD PRO LOCO E ALTRE ASSOCIAZIONI: registrazione dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell’esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente da parte delle Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e delle associazioni pro loco che hanno effettuato l’opzione per il regime fiscale agevolato di cui all’articolo 1 della Legge n°398/1991.  L’annotazione dovrà essere effettuata nel registro approvato con D. M. 11 febbraio 1997 opportunamente integrato.

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