Il termine per poter presentare ricorso è di 60 giorni, dalla data di notifica dell’atto prodromico, prestando attenzione sia alla sospensione dei termini feriali dal 1° agosto al 31 agosto, sia al fatto che l’anno possa essere o meno bisestile.
Sommario
Scadenzario tributario: verifica la data entro il quale poter impugnare l’atto notificato e presentare ricorso
Il termine per poter presentare ricorso è di 60 giorni, dalla data di notifica dell’atto prodromico, prestando attenzione sia alla sospensione dei termini feriali dal 01 agosto al 31 agosto, sia al fatto che l’anno possa essere o meno bisestile.
Sospensione feriale: come si calcolano i giorni
Con l’arrivo del mese di agosto scatta la pausa estiva anche per il mondo della giustizia tributaria, come disciplinato dall’art. 1, comma 1, della Legge n. 742 del 1969, che ha disposto la sospensione di diritto, durante il periodo delle ferie estive, del decorso dei termini processuali.
Il recente Decreto legge n. 132 del 2014 aveva previsto che la sospensione dei termini feriali decorresse dal 6 al 31 agosto (25 giorni) riducendo il precedente, stabilito dal 1° agosto al 15 settembre (46 giorni). In sede di conversione, l’intervallo temporale è stato modificato e andrà dal 1° al 31 di agosto.
Se l’inizio del decorso dei termini processuali cade durante il periodo di sospensione feriale, i termini iniziano a decorrere alla fine del periodo di sospensione e cioè dal 1° settembre. Ne deriva, ad esempio, che in caso in cui la notifica di un atto di accertamento sia intervenuta prima del periodo di sospensione feriale, ossia prima del 1° agosto, il computo dei 60 giorni utili per la proposizione del ricorso si ottiene sommando il periodo decorso anteriormente al 1° agosto a quello successivo al 31 agosto. Al contrario, se l’inizio del decorso dei termini processuali cade durante il periodo di sospensione feriale, tra il 1° agosto ed il 31 agosto, i termini iniziano a decorrere dalla fine del periodo di sospensione e cioè dal 1° settembre.
Tuttavia la sospensione feriale, in ambito tributario, rileva non solo per ciò che concerne il contenzioso in senso stretto, ma anche per i termini di pagamento degli atti impugnabili che, fatte alcune eccezioni, possono beneficiare di questo maggior arco temporale. Nella maggior parte dei casi, tale pagamento è riferito al termine per proporre ricorso il quale risulta appunto influenzato dalla sospensione. Di conseguenza, per esempio, il versamento delle somme dovute a seguito di accertamenti esecutivi beneficia del maggiore termine anche ai fini del pagamento qualora i 60 giorni cadano nel periodo feriale. In caso di ricorso, la norma prevede che il contribuente debba versare un terzo delle imposte pretese nell’atto, entro il termine per impugnare. Anche per questo adempimento è possibile differire la scadenza oltre il 31 agosto.
Procedimenti esclusi dalla sospensione feriale
In materia tributaria la sospensione feriale opera a tutti gli effetti, non essendo previsti casi di esclusione. Dunque, la sospensione trova applicazione per: la proposizione del ricorso, la costituzione in giudizio e il deposito di documenti e di memorie illustrative, le impugnazioni di secondo grado e il ricorso per Cassazione.
Anno bisestile
Nel caso di anno bisestile, il computo dei sessanta giorni deve considerare il 29 febbraio. Per tale motivo abbiamo redatto due diverse tabelle.