Rubrica Legale dell’Avv. Lifang Dong: cambiali
Sig. Deng: Buongiorno Avv. Dong! Sono un commerciante tessile di origine cinese, che ha un’ impresa a Prato.
Recentemente ho effettuato una transazione commerciale, per la quale ho ricevuto un pagamento per € 30. 000,00 in tre cambiali “pagherò” da € 10. 000,00 l’una.
Sul momento ho accettato questa forma di pagamento; in un secondo momento, però, mi sono accorto che qualcosa non andava, in quanto le cambiali mancavano di alcuni elementi, come ad esempio la completa denominazione “pagherò” impressa sulla facciata, oppure l’indicazione della data di emissione.
Le cambiali erano state tutte provviste di adeguata marca da bollo. Come mi consiglia di agire, Avvocato, per recuperare il mio credito in maniera sollecita e per intero?
Avv. Dong: Buongiorno a Lei, Sig. Deng.
La sua situazione, purtroppo, è abbastanza frequente in questi tempi di crisi economica, in cui molte persone da un lato fanno fatica ad adempiere alle loro obbligazioni e, dall’altro, sperimentano non poche difficoltà ad ottenere i pagamenti che spettano loro.
Venendo al suo caso particolare, l’art. 101 della Legge Cambiaria (Regio Decreto 1669/1933) afferma che il titolo di cambiale in cui manchi anche solo uno dei requisiti elencati nell’art. 100 Legge Cambiaria (fra i quali requisiti figurano, appunto, la denominazione corretta e l’indicazione della data di emissione), non vale come vaglia cambiario.
Dunque, i titoli di credito da Lei ricevuti, in quanto tali, non possono soddisfare in maniera regolare il suo credito.
Inoltre, il fatto che siano stati muniti di marca da bollo non implica di per sé che debbano essere considerati validi, come peraltro dispone l’art. 104 della Legge Cambiaria.
Peraltro, i titoli muniti di marca da bollo possono essere considerati come titoli esecutivi, ma questa è una questione in parte diversa, che affronteremo ora. Infatti, tale situazione, così inquadrata dal punto di vista giuridico, deve poter essere indirizzata in modo da soddisfare la sua legittima pretesa creditoria.
Lei, Sig. Deng, allo stato attuale dei fatti, ha a disposizione le seguenti opzioni. Innanzitutto, lei dovrebbe inviare una lettera di diffida scritta al suo debitore, intimandogli di pagare il suo debito per intero e con adeguati mezzi di pagamento (oppure esigendo da lui serie e certe garanzie di pagamento) entro un breve periodo di tempo (normalmente, si consigliano quindici giorni).
Se il debitore non accetta di pagare in via bonaria, allora si apriranno dinanzi a Lei due possibilità, sfortunatamente per Lei non agevoli da percorrere e dall’esito non sempre certo.
La prima è quella di citare in giudizio davanti al Tribunale Civile il suo debitore, chiedendogli non solo il pagamento del debito, ma anche il risarcimento del danno che Lei provi di aver subito a causa del mancato tempestivo pagamento.
La seconda possibilità, che però presenta non poche difficoltà, è quella di avvalersi delle cambiali bollate in suo possesso come titoli esecutivi su cui fondare un ricorso per decreto ingiuntivo ex art. 633 codice di procedura civile.
Il rischio di tale opzione, però, è che il debitore intimato di pagare le opponga l’invalidità delle cambiali in suo possesso, dando luogo ad un processo di opposizione a decreto ingiuntivo, che si svolgerà alla maniera del processo civile ordinario.
Nota: il contenuto di questo articolo non costituisce un parere del nostro studio legale, ma ha funzione informativa.
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