La legge di stabilità (228/2012), all’articolo a, comma 473, ha riaperto fino al 1° Luglio 2013 i termini per l’affrancamento delle plusvalenze relative a terreni edificabili o agricoli (in tal senso anche la cessione di cubatura) purché siano posseduti alla data del 1° gennaio 2013 da persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di attività di impresa, oppure da società semplici ed enti non commerciali, anche non residenti.
Rivalutazione terreni edificabili, aree e cubatura: in scadenza entro il 1° luglio 2013 l’affrancamento tramite versamento dell’imposta sostitutiva
La legge di stabilità (228/2012), all’articolo a, comma 473, ha riaperto fino al 1° Luglio 2013 i termini per l’affrancamento delle plusvalenze relative a terreni edificabili o agricoli (in tal senso anche la cessione di cubatura) purché siano posseduti alla data del 1° gennaio 2013 da persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di attività di impresa, oppure da società semplici ed enti non commerciali, anche non residenti.
La plusvalenza da cessione ed il risparmio di imposta conseguito
La facoltà di rivalutare il valore d’acquisto delle aree edificabili è vantaggiosa ai fini della riduzione o dell’annullamento della plusvalenza tassabile ai sensi dell’articolo 67 del Tuir (DPR 917/86) in occasione di una cessione a titolo oneroso (in tal senso anche la permuta del terreno in cambio di immobili) delle aree in questione. Pertanto in tal modo a fronte di un gettito medio di imposta sulla plusvalenza da cessione pari al 40% (ad eccezione della tassazione separata che può essere mediamente inferiore di un 5%), il cedente sconta un affrancamento secco del 4% (pagabile in tre comode rate o in unica soluzione). Consigliato, tramite l’acconto incassato con preliminare di cessione antecedente al rogito (entro 30. 06. 2013), il cedente può pacificamente versare l’imposta sostitutiva in unica rata e chiudere la partita con il Fisco.
L’Aliquota
L’affrancamento può essere effettuato dietro pagamento di una imposta sostitutiva che va calcolata applicando una aliquota del 4% rispetto al valore attribuito all’area tramite perizia asseverata in tribunale da tecnico iscritto all’albo (requisito della certificazione) o dal notaio (maggiormente onerosa). Nell’ipotesi in cui il terreno fosse ceduto prima del 30 giugno 2013, la perizia dovrà essere esposta prima del rogito dal momento che il valore periziato costituisce il valore minimo di riferimento anche ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute in occasione dell’atto di vendita.
Le rate
La norma prevede due ipotesi per il versamento dell’imposta da affrancamento:
1. unica soluzione con F24 (codice 8056) entro il 30. 06. 2012;
2. tre rate con quota capitale di pari importo con scadenze:
a. 30. 06. 2013;
b. 30. 06. 2014 maggiorata di interessi del 3% (codice unico 8056);
c. 30. 06. 2015 maggiorata di interessi del 3% (codice unico 8056).
Resta salvo il diritto in capo al contribuente (garantito da prassi, giurisprudenza e dottrina) che volesse avvalersi nuovamente della rivalutazione per un’area già rivalutata in passato, di non versare il 4% per intero ma limitarsi alla differenza.
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