Scade il 31 ottobre 2012 il termine per il versamento della seconda o terza rata dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione di partecipazioni o terreni. I contribuenti che si sono avvalsi della rideterminazione prevista dalla Legge n. 106 del 2011 e che già in passato hanno usufruito della stessa agevolazione sono chiamati al versamento della rata entro fine mese.
Rivalutazione Terreni e Partecipazioni: Scade il 31 ottobre il termine per il versamento della seconda/terza rata.
Scade il 31 ottobre 2012 il termine per il versamento della seconda o terza rata dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione di partecipazioni o terreni. I contribuenti che si sono avvalsi della rideterminazione prevista dalla Legge n. 106 del 2011 e che già in passato hanno usufruito della stessa agevolazione sono chiamati al versamento della rata entro fine mese.
Si ricorda che gli stessi possono detrarre le imposte già pagate in precedenza oppure chiederne il rimborso entro 48 mesi dal nuovo pagamento, come sancito e chiarito dalla recente circolare 47/E del 2011 inerente la rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabili e agricoli e delle partecipazioni in società.
Ricordiamo che il contribuente che in passato avesse già usufruito di una precedente rideterminazione del valore dei beni, avrebbe potuto detrarre l’imposta sostitutiva già versata dall’imposta dovuta. Per chi non si fosse avvalso della possibilità di detrarre il versato sul dovuto, è possibile chiedere il rimborso, dell’imposta sostitutiva già pagata, entro 48 mesi dalla data di versamento relativa all’ultima rideterminazione. Inoltre, se la richiesta di rimborso fosse presentata entro questo periodo, l’amministrazione finanziaria è tenuta ad abbandonare l’eventuale contenzioso esistente.
Per consentire il versamento delle predette imposte, relative ai beni posseduti, ai sensi dell’articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i codici in parola assumono le seguenti denominazioni:
Ø “8055”, denominato “Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati”;
Ø “8056”, denominato “Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola “.
In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella “Sezione Erario” con indicazione nel campo “Anno di riferimento” dell’anno di possesso dei beni per i quali si opera la rivalutazione, espresso nella forma “AAAA”.