Il Decreto Rilancio, all’articolo 137, ha introdotto la possibilità di rivalutare i terreni e le partecipazioni entro il 30 settembre 2020.
In sede di conversione in legge del Decreto Rilancio il termine del 30 settembre è stato posticipato al 15 novembre 2020, sia per il versamento della prima rata che per la redazione ed il giuramento della perizia.
RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI
Articolo 137 del Decreto Rilancio
Il Decreto Rilancio, all’articolo 137, ha introdotto la possibilità di rivalutare i terreni e le partecipazioni entro il 30 settembre 2020.
In sede di conversione in legge del Decreto Rilancio il termine del 30 settembre è stato posticipato al 15 novembre 2020, sia per il versamento della prima rata che per la redazione ed il giuramento della perizia.
Tale disposizione prevede la possibilità di effettuare una rivalutazione del valore delle partecipazioni non negoziate e dei terreni, posseduti alla data del 1° luglio 2020.
Gli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, avevano introdotto la facoltà di rideterminare i valori dei terreni e delle partecipazioni, possedute da persone fisiche non esercenti attività d’impresa, società semplici ed enti non commerciali con riferimento alle attività non inerenti all’attività d’impresa, agli effetti della determinazione delle plusvalenze, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva da applicare sul maggior valore attribuito ai cespiti a seguito di apposita perizia redatta e giurata.
La rivalutazione è subordinata al versamento di predetta imposta, fissata nella misura dell’11 per cento.
Tale imposta può essere pagata in unica soluzione o rateizzata, fino ad un massimo di 3 rate annuali di pari importo. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.
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