La legge di stabilità (228/2012), all’articolo a, comma 473, ha riaperto fino al 1° luglio 2013 i termini per l’affrancamento delle plusvalenze (artt 67-68 Tuir) relative alla cessione di partecipazioni societarie (o quote sociali) non quotate purché siano possedute alla data del 1° gennaio 2013 da persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di attività di impresa, oppure da società semplici ed enti non commerciali, anche non residenti.
Rivalutazione quote sociali e partecipazioni societarie: Riaperti i termini per l’affrancamento fino al 1° luglio 2013
La legge di stabilità (228/2012), all’articolo a, comma 473, ha riaperto fino al 1° luglio 2013 i termini per l’affrancamento delle plusvalenze (artt 67-68 Tuir) relative alla cessione di partecipazioni societarie (o quote sociali) non quotate purché siano possedute alla data del 1° gennaio 2013 da persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di attività di impresa, oppure da società semplici ed enti non commerciali, anche non residenti.
La plusvalenza da cessione ed il risparmio di imposta conseguito
La facoltà di rivalutare il valore d’acquisto delle partecipazioni societarie non quotate è vantaggiosa ai fini della riduzione o dell’annullamento della plusvalenza tassabile ai sensi dell’articoli 67 e 68 del Tuir (DPR 917/86) in occasione di una cessione a titolo oneroso (in tal senso anche la permuta di partecipazioni o quote sociali) delle partecipazioni in questione.
Pertanto in tal modo a fronte di un gettito di imposta sulla plusvalenza da cessione a tassazione ordinaria mediamente pari al 40% (ad eccezione delle partecipazioni non qualificate che scontano la ritenuta a titolo di imposta del 20% e pertanto il vantaggio della rivalutazione è presente ma ridotto), il cedente sconta un affrancamento secco del 4% (2% caso di partecipazioni non qualificate), pagabile in tre comode rate annuali o in unica soluzione.
L’Aliquota
L’affrancamento può essere effettuato dietro pagamento di una imposta sostitutiva che va calcolata applicando una aliquota del:
a) 4% del valore rivalutato se trattasi di partecipazione qualificata;
b) 2% del valore rivalutato se trattasi di partecipazione non qualificata;
tramite perizia asseverata in tribunale da tecnico (Tributarista, Commercialista, Ragioniere, etc. ) iscritto all’albo (requisito della certificazione) o dal notaio (maggiormente onerosa).
Si ricorda che il valore rivaluta tramite perizia costituisce il valore minimo accertabile ai fini fiscali.
Le rate
La norma prevede due ipotesi per il versamento dell’imposta da affrancamento:
1. unica soluzione con F24 (codice 8056) entro il 30. 06. 2012;
2. tre rate con quota capitale di pari importo con scadenze:
a. 30. 06. 2013;
b. 30. 06. 2014 maggiorata di interessi del 3% (codice unico 8056);
c. 30. 06. 2015 maggiorata di interessi del 3% (codice unico 8056).
Resta salvo il diritto in capo al contribuente (garantito da prassi, giurisprudenza e dottrina) che volesse avvalersi nuovamente della rivalutazione per partecipazioni già rivalutate in passato, di non versare il 4% per intero ma limitarsi alla differenza o qualora, il valore odierno fosse inferiore chiederne il rimborso e/o la compensazione.
Per info contattare lo Studio Associato Alessio Ferretti & Partners o Network Fiscale S. R. L. Unipersonale
Numero Verde 800. 19. 27. 52 – a. Ferretti@networkfiscale. Com