In base alla risoluzione della Agenzia delle Entrate 70/E del 23. 10. 2013 le società e gli enti che hanno optato per la rivalutazione degli immobili versando l’imposta sostitutiva in modo errato causa dubbia interpretazione della norma istitutiva, sono esenti da sanzioni.
Rivalutazione immobili imprese: le rate versate in modo errato non sono soggette a sanzione
In base alla risoluzione della Agenzia delle Entrate 70/E del 23. 10. 2013 le società e gli enti che hanno optato per la rivalutazione degli immobili versando l’imposta sostitutiva in modo errato causa dubbia interpretazione della norma istitutiva, sono esenti da sanzioni. La risoluzione n. 70/E del 23 ottobre, riconosce la difficoltà interpretativa della disposizione che ruotano intorno al calcolo degli interessi dovuti in caso di scelta per il versamento rateizzato delle somme e al numero di rate. L’articolo 15 del Decreto Anticrisi, commi da 16 a 23 Dl 185/2008 ha concesso alle società, di persone e di capitali, ed a tutti i soggetti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del Tuir, nonché alle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, che non adottano i principi contabili internazionali, la possibilità di rivalutare i beni immobili risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2007, a esclusione delle aree fabbricabili e degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, pagando un’imposta sostitutiva dell’Irpef, dell’Ires, dell’Irap e di eventuali addizionali.
Chi si è avvalso di questa chance ha anche potuto optare per il versamento dilazionato in un massimo di tre rate e, a tal proposito, la norma indicava, come scadenza della prima, il termine di pagamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, per le altre due (su cui calcolare gli interessi legali in misura pari al 3% annuo), il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi.
Ebbene, il documento di prassi fa notare che parlare di interessi legali al 3% annuo può effettivamente generare confusione, considerato che la misura del saggio degli interessi legali, per sua natura, è variabile e “mal si concilia con l’indicazione di uno specifico tasso di interesse. Pertanto, ove il legislatore avesse voluto far riferimento al saggio degli interessi legali, non ne avrebbe indicato l’esatta misura”. Il dilemma nasce, quindi, dall’uso pleonastico del termine “legali”. Ribadito, dunque, che gli interessi andavano applicati nella misura del 3% annuo, tuttavia, nel rispetto del principio di tutela dell’affidamento e della buona fede del contribuente (articolo 10 della legge 212/2000 – Statuto dei diritti del contribuente), i contribuenti, che hanno frainteso la lettera della disposizione e applicato alle rate successive alla prima interessi minori, saranno esenti da sanzioni. Per analogia interpretativa non saranno punite le imprese che non hanno inteso la tassatività del numero delle tre rate, pensando di potersi comunque avvalere anche dell’ulteriore modalità di versamento dilazionato prevista dall’articolo 20 del Dlgs 241/1997.
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