23.9 C
Rome
mercoledì 2 Ottobre 2024

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE: PER QUALI LAVORI SPETTANO LE AGEVOLAZIONI

entriamo nel merito delle spese e delle tipologia dei lavori ammissibili ed idonei ad usufruire delle agevolazioni fiscali in merito alle spese di ristrutturazione…

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE: PER QUALI  LAVORI SPETTANO LE AGEVOLAZIONI

I lavori sulle unità immobiliari  residenziali e sugli edifici residenziali per i quali spetta l’agevolazione fiscale sono:

A. Quelli elencati  alle lettere b), c) e d) dell’articolo  3 del Dpr 380/2001 (Testo unico  delle disposizioni legislative e regolamentari in materia  edilizia). In particolare, la detrazione riguarda  le spese sostenute  per interventi  di manutenzione straordinaria, per le opere  di restauro  e risanamento conservativo e per i lavori di ristrutturazione edilizia  effettuati sulle singole unità immobiliari  residenziali di qualsiasi  categoria catastale,  anche  rurali e sulle loro pertinenze

B. Quelli  indicati  alle  lett. A), b), c) e d) dell’articolo  3 del  Dpr  380/2001 (manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro  e risanamento conservativo, ristrutturazione  edilizia), effettuati su tutte le parti comuni  degli edifici residenziali. Gli interventi  di manutenzione  ordinaria  sono dunque ammessi  all’agevolazione  solo se riguardano  parti comuni di edifici residenziali.

C. Gli interventi necessari  alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se detti lavori non rientrano nelle categorie indicate  nelle precedenti  lettere A e B e a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza. La detrazione delle spese sostenute  per questi interventi è stata introdotta  dal decreto  legge n. 201/2011.

D. Gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche  a proprietà  comune

E. I  lavori  finalizzati  all’eliminazione  delle  barriere  architettoniche,  aventi  ad  oggetto ascensori  e montacarichi (ad esempio,  la realizzazione di un elevatore  esterno  all’abitazione)

F. Gli interventi per la realizzazione di ogni strumento  che, attraverso la comunicazione, la robotica  e ogni altro mezzo  di tecnologia più avanzata, sia idoneo  a favorire la mobilità interna  ed esterna  all’abitazione per le persone  portatrici  di handicap gravi, ai sensi dell’articolo 3, comma  3, della legge 104/1992. La detrazione compete unicamente per le spese sostenute  per realizzare interventi  sugli immobili,  mentre  non spetta per le spese sostenute  in relazione al semplice  acquisto  di strumenti,  anche  se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità  interna  ed esterna. Pertanto,  a titolo di esempio,  non  rientrano  nell’agevolazione i telefoni a viva voce,  gli schermi a tocco, i computer, le tastiere espanse. Tali beni, tuttavia, sono inquadrabili nella categoria  dei sussidi tecnici  e informatici  per i quali, a determinate condizioni, è prevista la detrazione Irpef del 19%

G. Gli interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere  volte ad evitare gli infortuni domestici. Con  riferimento  alla  sicurezza domestica, non  dà  diritto  alla  detrazione il semplice acquisto,  anche  a fini sostitutivi, di apparecchiature o elettrodomestici dotati di meccanismi di sicurezza, in quanto  tale fattispecie non integra un intervento  sugli immobili (ad esempio  non spetta alcuna  detrazione per l’acquisto di una cucina  a spegnimento automatico  che sostituisca  una tradizionale cucina  a gas). L’agevolazione compete, invece,  anche  per la semplice  riparazione di impianti  insicuri realizzati  su immobili  (per esempio,  la sostituzione del tubo del gas o la riparazione di una presa malfunzionante).

Tra le opere  agevolabili  rientrano:

■   l’installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti

■   il montaggio  di vetri anti-infortunio

■   l’installazione del corrimano

H. Interventi relativi all’adozione di misure finalizzate  a prevenire  il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi. Per “atti illeciti” si intendono quelli penalmente illeciti (per esempio,  furto, aggressione, sequestro  di persona  e ogni altro reato la cui realizzazione comporti  la lesione  di diritti giuridicamente protetti). In questi casi, la detrazione è applicabile unicamente alle spese sostenute  per realizzare interventi  sugli immobili.   Non rientra nell’agevolazione, per esempio,  il contratto  stipulato  con un istituto di vigilanza.

A titolo esemplificativo, rientrano  tra queste  misure:

■ rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie  degli edifici

■   apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione

■   porte blindate  o rinforzate

■  apposizione o sostituzione di serrature,  lucchetti, catenacci, spioncini

■   installazione di rilevatori di apertura  e di effrazione  sui serramenti;

■   apposizione di saracinesche

■   tapparelle metalliche con bloccaggi

■   vetri antisfondamento

■   casseforti a muro

■ fotocamere o cineprese collegate  con centri di vigilanza  privati

■  apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline

 

I.   gli interventi  finalizzati  alla cablatura degli edifici,  al contenimento dell’inquinamento acustico,  al conseguimento di risparmi  energetici,  all’adozione di misure  di sicurezza statica e antisismica  degli edifici, all’esecuzione di opere  interne. Gli interventi  per l’adozione di misure  antisismiche e per l’esecuzione di opere  per la messa  in sicurezza statica  devono  essere  realizzati  sulle parti strutturali  degli edifici o complessi  di edifici collegati  strutturalmente e comprendere interi edifici. Se riguardano i centri storici, devono  essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.

Sono  agevolate, inoltre,  le  spese  necessarie per  la  redazione della  documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio,  nonché per la realizzazione degli interventi  necessari  al rilascio della suddetta  documentazione.

 

Altre spese ammesse all’agevolazione

Oltre  alle spese  necessarie per l’esecuzione dei lavori,  ai fini della  detrazione è possibile considerare anche:

■  le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali  connesse

■  le spese per prestazioni professionali  comunque richieste  dal tipo di intervento

■   le spese  per la messa  in regola  degli edifici ai sensi del DM 37/2008 – ex legge 46/90 (impianti elettrici) e delle norme  Unicig per gli impianti  a metano  (legge 1083/71)

■   le spese per l’acquisto  dei materiali

■   il compenso corrisposto  per la relazione di conformità  dei lavori alle leggi vigenti

■   le spese per l’effettuazione  di perizie  e sopralluoghi

■   l’imposta  sul valore  aggiunto,  l’imposta  di bollo  e i diritti pagati  per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori

■   gli oneri di urbanizzazione

■   gli altri eventuali  costi strettamente collegati  alla realizzazione degli interventi  nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (decreto n. 41 del 18 febbraio  1998).

 

Non possono  invece  ritenersi comprese tra quelle  oggetto della detrazione le spese di trasloco  e custodia  dei  mobili  per  il periodo  necessario all’effettuazione degli  interventi  di recupero edilizio.

 

La manutenzione ordinaria

Gli interventi di manutenzione ordinaria  sono ammessi all’agevolazione solo quando riguardano le parti comuni.   La detrazione spetterà  ad ogni condomino in base  alla quota millesimale.

 

Le parti  comuni  interessate  sono  quelle  indicate  dall’articolo  1117,  numeri  1, 2 e 3 del Codice  civile: il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili, tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, i locali  per la portineria  e per l’alloggio del portiere, gli ascensori,  i pozzi,  le cisterne,  le fognature,  eccetera.

Gli stessi interventi,  eseguiti sulle proprietà  private o sulle loro pertinenze (garage, cantine, soffitte), non danno  diritto ad alcuna  agevolazione.

Sono esempi  di interventi di manutenzione ordinaria:  le opere  di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza  gli impianti tecnologici esistenti, la sostituzione di pavimenti, infissi e serramenti,  la tinteggiatura  di pareti, soffitti, infissi interni ed esterni, il rifacimento  di intonaci  interni, l’impermeabilizzazione di tetti e terrazze,  la verniciatura delle porte dei garage.

Se queste  opere  fanno parte di un intervento  più vasto, come  la demolizione di tramezzature, la realizzazione di nuove  mura divisorie e lo spostamento dei servizi, l’insieme delle stesse è comunque ammesso  al beneficio  delle detrazioni fiscali.

 

La manutenzione straordinaria

Sono considerati interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche  necessarie per rinnovare  e sostituire parti anche  strutturali degli edifici e per realizzare ed integrare i servizi igienico/sanitari e tecnologici, sempre che non vadano  a modificare  i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari  e non comportino mutamenti  delle destinazioni d’uso.

Esempi di manutenzione straordinaria:

• installazione di ascensori e scale di sicurezza

• realizzazione e miglioramento  dei servizi igienici

• sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso

• rifacimento di scale e rampe

• interventi finalizzati al risparmio energetico

• recinzione dell’area privata

• costruzione di scale interne.

Restauro e risanamento conservativo

Sono compresi  in questa  tipologia  gli interventi  finalizzati  a conservare l’immobile  e assi- curarne  la funzionalità per mezzo  di un insieme  di opere  che,  rispettandone gli elementi tipologici,  formali e strutturali, ne consentono destinazioni d’uso con esso compatibili.

 

Esempi di interventi di restauro e risanamento conservativo:

• interventi mirati all’eliminazione e alla prevenzione di situazioni di degrado

• adeguamento delle altezze dei solai nel rispetto delle volumetrie esistenti

• apertura di finestre per esigenze di aerazione dei locali.

Ristrutturazione edilizia

Tra gli interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi  quelli rivolti a trasformare un fabbricato  mediante un insieme  di opere  che  possono  portare  ad un fabbricato  del tutto o in parte diverso dal precedente.

Esempi di ristrutturazione edilizia:

• demolizione e fedele ricostruzione dell’immobile

• modifica della facciata

• realizzazione di una mansarda o di un balcone

• trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda

• apertura di nuove porte e finestre

• costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti.

Riguardo  agli interventi  di ristrutturazione edilizia  ammessi  al beneficio  della  detrazione fiscale, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito  che:

■ in caso di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, la detrazione spetta solo per la fedele ricostruzione, nel rispetto di volumetria  e sagoma  dell’edificio preesistente

■   per la demolizione e ricostruzione con ampliamento, la detrazione non spetta in quanto l’intervento  si considera, nel suo complesso, una “nuova  costruzione”

■  se la ristrutturazione avviene  senza  demolire  l’edificio esistente  e con ampliamento del- lo stesso,  la detrazione spetta  solo per le spese  riguardanti  la parte  esistente  in quanto l’ampliamento configura,  comunque, una “nuova  costruzione”.

Questi  stessi criteri si applicano anche  agli interventi di ampliamento previsti in attuazione del cosiddetto Piano Casa (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 4/E del 4 gennaio 2011).

RICHIEDI UNA CONSULENZA AI NOSTRI PROFESSIONISTI

Abbiamo tutte le risorse necessarie per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi.
Non esitare, contatta i nostri professionisti oggi stesso per vedere come possiamo aiutarti.
Oppure scrivici all'email info@commercialista.it

Dott. Alessio Ferretti

Tributarista Qualificato Lapet ai sensi della Legge 4/2013, referente di Networkfiscale.com, Commercialista.it, Commercialista.com, amministratore e consigliere in varie società. Dottore Commercialista ODCEC di Roma nr di iscrizione AA12304

Profilo completo e Articoli Dott. Alessio Ferretti

Iscriviti alla Newsletter

Privacy

Focus Approfondimenti

Altri Articoli

Iscriviti

Iscriviti alla nostra newsletter per rimanere aggiornato sul mondo delle normative e legge per il fisco e tributi!

No grazie!