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mercoledì 2 Ottobre 2024

RISTRUTTURAZIONE: COSA DEVE FARE CHI RISTRUTTURA PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE

Gli adempimenti previsti per richiedere la detrazione sulle spese  di ristrutturazione sono stati recentemente semplificati e ridotti.  

COSA DEVE FARE CHI RISTRUTTURA  PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE

Gli adempimenti previsti per richiedere la detrazione sulle spese  di ristrutturazione sono stati recentemente semplificati e ridotti.

In particolare, dal 14 maggio  2011  è stato soppresso  l’obbligo  dell’invio  della  comunicazione  di inizio  lavori all’Agenzia delle  Entrate e quello  di indicare  il costo  della  manodopera, in maniera  distinta, nella fattura emessa  dall’impresa  che esegue  i lavori.

In luogo dell’invio della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo  di Pescara, è sufficiente indicare  nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo  della detrazione.

Inoltre, occorre  conservare ed esibire, a richiesta degli uffici, i documenti indicati nel provvedimento del Direttore  dell’Agenzia  delle Entrate del 2 novembre 2011.

In particolare, oltre ai documenti indicati  più avanti (comunicazione all’Asl, fatture e ricevute comprovanti le spese  sostenute,  ricevute  dei  bonifici  di pagamento), il contribuente deve essere in possesso  di:

 

■   domanda di accatastamento (se l’immobile  non è ancora  censito)

■   ricevute  di pagamento dell’Ici, se dovuta

■   delibera  assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori (per gli interventi su par- ti comuni  di edifici residenziali)  e tabella  millesimale  di ripartizione delle spese

■   dichiarazione di consenso del possessore  dell’immobile all’esecuzione dei lavori, per gli interventi  effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi

■   abilitazioni amministrative richieste  dalla  vigente  legislazione edilizia  in relazione alla tipologia  di lavori da realizzare (concessioni, autorizzazioni, eccetera)  o, se la normativa non  prevede  alcun  titolo abilitativo,  dichiarazione sostitutiva dell’atto  di notorietà  in cui indicare  la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati  rientrano  tra quelli agevolabili.

Comunicazione  all’Azienda sanitaria locale

Deve  essere  inviata  all’Azienda  sanitaria  locale  competente per territorio  una  comunicazione  con raccomandata A. R. Con le seguenti  informazioni:

■   generalità  del committente dei lavori e ubicazione degli stessi

■   natura  dell’intervento da realizzare

■   dati identificativi  dell’impresa  esecutrice dei lavori con esplicita assunzione di responsabilità,  da parte  della  medesima, in ordine  al rispetto  degli obblighi  posti dalla  vigente normativa  in materia  di sicurezza sul lavoro e contribuzione

■   data di inizio dell’intervento di recupero.

 

La comunicazione non deve essere effettuata in tutti i casi in cui i decreti legislativi relativi alle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l’obbligo della notifica preliminare alla Asl.

Pagamento mediante bonifico

Per fruire della detrazione è necessario che  i pagamenti siano  effettuati con bonifico  bancario o postale  da cui risultino:

■   causale  del versamento

■   codice  fiscale del soggetto che paga

■   codice  fiscale o numero  di partita Iva del beneficiario del pagamento.

Le spese  che  non  è possibile  pagare  con  bonifico  (per esempio,  oneri  di urbanizzazione, diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori, ritenute  fiscali sugli onorari  dei professionisti,  imposte  di bollo) possono  essere pagate  con altre modalità.

Quando vi sono  più soggetti che  sostengono la spesa,  e tutti intendono fruire della  detrazione,  il bonifico  deve  riportare  il numero  di codice  fiscale  delle  persone  interessate  al beneficio  fiscale.

Se il bonifico contiene l’indicazione del codice  fiscale del solo soggetto che fino al 13 maggio 2011  era  obbligato  a presentare il modulo  di comunicazione al Centro  operativo  di Pescara,  gli altri aventi  diritto, per ottenere  la detrazione, devono  riportare  in un apposito spazio  della dichiarazione dei redditi il codice  fiscale indicato  sul bonifico.

Per gli interventi  realizzati  sulle parti comuni  condominiali, oltre al codice  fiscale del condominio  è necessario indicare  quello dell’amministratore o di altro condomino che effettua il pagamento.

Ritenuta sui bonifici

Al momento del pagamento del bonifico, banche e poste devono operare una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta dovuta dall’impresa che effettua i lavori. Dal 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 98/2011) questa ritenuta è pari al 4%.

Con la Circolare n. 40 del 28 luglio 2010 l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni operative in merito all’applicazione di questo adempimento.

Con riferimento  alle spese sostenute in favore dei Comuni, se il contribuente paga con bonifico, pur non essendo tenuto a tale forma di versamento, deve indicare nella motivazione del pagamento il Comune, come soggetto beneficiario e la causale del versamento (per esempio, oneri di urbanizzazione, Tosap, eccetera). In questo modo, la banca o Poste Spa non codificano il versamento come importo soggetto a ritenuta (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 3/E del 4 gennaio 2011).

Altri adempimenti

I contribuenti interessati  devono  conservare, oltre alla ricevuta  del bonifico,  le fatture o le ricevute  fiscali relative alle spese effettuate per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione.

Questi  documenti, che devono  essere intestati alle persone  che fruiscono  della detrazione, potrebbero essere  richiesti,  infatti, dagli uffici finanziari  che  controllano le loro  dichiarazioni dei redditi.

Per gli interventi  realizzati  sulle parti comuni  condominiali il contribuente, in luogo di tutta la documentazione prevista, può utilizzare  una certificazione rilasciata  dall’amministratore del condominio, in cui lo stesso attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti e indichi  la somma  di cui il contribuente può tenere  conto  ai fini della detrazione.

 

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Dott. Alessio Ferretti

Tributarista Qualificato Lapet ai sensi della Legge 4/2013, referente di Networkfiscale.com, Commercialista.it, Commercialista.com, amministratore e consigliere in varie società. Dottore Commercialista ODCEC di Roma nr di iscrizione AA12304

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