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mercoledì 2 Ottobre 2024

Risparmio lecito d’imposta

No evasione, no elusione! Verso l’abbattimento del carico fiscale e contributivo in modo lecito.

Risparmio lecito d’imposta

 

No evasione, no elusione! Verso l’abbattimento del carico fiscale e contributivo in modo lecito.

 

Il risparmio lecito d’imposta si realizza  nel momento in cui il contribuente utilizza gli strumenti messi a disposizione dall’ordinamento che gli consentono un minore onere tributario. Oggi, anche l’Agenzia delle Entrate riconosce al contribuente il legittimo risparmio d’imposta se esso si pone nelle condizioni di fruire di un vantaggio fiscale previsto dalla legge, a prescindere dall’assenza di sostanza economica o meno delle operazioni poste in essere. La nuova direttiva n. 2016/1164 in merito alle pratiche di elusione fiscale rinnega il concetto di sostanza economica facendo riferimento al concetto di genuinità delle operazioni. Per individuare eventuali “abusivi” è necessario verificare:

–      se il vantaggio conseguito è legittimo o meno;

–      se risulta illegittimo verificare che non si tratti di ipotesi riconducibile all’evasione;

–      si ipotizza abuso del diritto invece quando non c’è evasione, ma il vantaggio risulta illegittimo.

Ai sensi dell’art. 10-bis dello Statuto del contribuente: “resta ferma la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali differenti offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale”. In sostanza il contribuente può scegliere tra diversi regimi opzionali e tra operazioni che comportano un carico fiscale diverso.

 

è legittimo il risparmio d’imposta quando il contribuente adotta soluzioni, percorsi giuridici, che il sistema stesso offre come alternative fiscali più vantaggiose di conseguenza la scelta del contribuente non può essere censurata.

 

Fino ad ora l’errore è stato quello di pensare che esistesse un unico percorso giuridico un unico schema negoziale, così che le norme antielusive avrebbero dovuto adeguare la tassazione alla sostanza economica di questo schema superando i percorsi e gli schemi utilizzati. Oggi, come fatto già presente, è l’Agenzia delle Entrate che riconosce il risparmio lecito con emissione di prassi. Si ha legittimo risparmio d’imposta ogni qualvolta il contribuente seleziona all’interno dell’ordinamento e pone in essere la condotta fiscalmente meno onerosa tra due o più percorsi negoziali tra loro alternativi ma equivalenti in termini di risultati economici-giuridici. Al contribuente che cerca di porre in essere il comportamento fiscalmente meno oneroso è concessa la possibilità di proporre interpello in modo da avere la certezza se l’operazione costituisce fattispecie di abuso del diritto, indicando:

il settore impositivo rispetto al quale l’operazione pone il dubbio applicativo;
le puntuali norme di riferimento, comprese quelle passibili di una contestazione in termini di abuso del diritto con riferimento all’operazione prospettata.

Se il legislatore prevede due o più metodi di tassazione per la stessa operazione e tutti i percorsi tassativi risultano leciti, il contribuente può scegliere il metodo fiscalmente meno oneroso a prescindere dalla sostanza economica dell’operazione sottostante.

Due risoluzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate:

–      risoluzione 97/E/2016: è caso di una società che realizza una scissione proporzionale a favore di una società beneficiaria neocostituita alla quale viene assegnato il ramo immobiliare. Vengono poi trasferite tutte le partecipazioni della scissa, proprietaria del ramo operativo, considerando che gli acquirenti delle partecipazioni hanno mostrato un interesse limitato a quest’ultimo ramo.
L’Agenzia ha riconosciuto il principio del legittimo risparmio di imposta, considerando la sostanziale indifferenza fiscale della cessione diretta o indiretta dell’azienda;

–      risoluzione 101/E/2016: è il caso di una società che ha registrato una minusvalenza in seguito all’assegnazione agevolata ai soci di un immobile.
L’Agenzia ha riconosciuto tale operazione quale legittimo risparmio di imposta, in quanto è lo stesso legislatore a permettere la scelta fra l’assegnazione agevolata ai soci in luogo della cessione e la minusvalenza derivante dall’operazione risulta deducibile fiscalmente.

 

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