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mercoledì 2 Ottobre 2024

RISARCIBILITÀ DEL DANNO DA PERDITA DI CHANCE

IN TEMA DI RISARCIMENTO DEL DANNO, IL CREDITORE CHE VOGLIA OTTENERE, OLTRE IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE, ANCHE I DANNI DERIVANTI DALLA PERDITA DI “CHANCE” – CHE, COME CONCRETA ED EFFETTIVA OCCASIONE FAVOREVOLE DI CONSEGUIRE UN DETERMINATO BENE, NON è UNA MERA ASPETTATIVA DI FATTO MA UN’ENTITà PATRIMONIALE A Sé STANTE, GIURIDICAMENTE ED ECONOMICAMENTE SUSCETTIBILE DI AUTONOMA VALUTAZIONE. RISARCIBILITà DEL DANNO DA PERDITA DI CHANCE

CASS. , SEZ. LAV. , 28 FEBBRAIO 2013, N. 5009 

IN TEMA DI RISARCIMENTO DEL DANNO, IL CREDITORE CHE VOGLIA OTTENERE, OLTRE IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE, ANCHE I DANNI DERIVANTI DALLA PERDITA DI “CHANCE” – CHE, COME CONCRETA ED EFFETTIVA OCCASIONE FAVOREVOLE DI CONSEGUIRE UN DETERMINATO BENE, NON è UNA MERA ASPETTATIVA DI FATTO MA UN’ENTITà PATRIMONIALE A Sé STANTE, GIURIDICAMENTE ED ECONOMICAMENTE SUSCETTIBILE DI AUTONOMA VALUTAZIONE – HA L’ONERE DI PROVARE, PUR SE SOLO IN MODO PRESUNTIVO O SECONDO UN CALCOLO DI PROBABILITà, LA REALIZZAZIONE IN CONCRETO DI ALCUNI DEI PRESUPPOSTI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEL RISULTATO SPERATO E IMPEDITO DALLA CONDOTTA ILLECITA DELLA QUALE IL DANNO RISARCIBILE DEVE ESSERE CONSEGUENZA IMMEDIATA E DIRETTA. NOTA – UN DIPENDENTE CONVENIVA IN GIUDIZIO IL PROPRIO DATORE DI LAVORO AL FINE DI OTTENERE IL RISARCIMENTO DEL DANNO PER NON ESSERE STATO POSTO NELLA CONDIZIONE DI PARTECIPARE REGOLARMENTE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE DEL PERSONALE PER L’INQUADRAMENTO A QUADRO DI SECONDO LIVELLO, TENUTASI NEL NOVEMBRE 1995. IN PARTICOLARE, IL RICORRENTE CHIEDEVA, IN VIA PRINCIPALE, IL RISARCIMENTO DEL DANNO PARI ALLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE CHE AVREBBE PERCEPITO SE AVESSE VINTO LA SELEZIONE E, IN VIA SUBORDINATA, IL RISARCIMENTO DEL DANNO PER LA PERDITA DI CHANCE. A SOSTEGNO DI TALI DOMANDE, IL LAVORATORE DEDUCEVA CHE NEL 2000, IL TRIBUNALE DI GROSSETO, IN UN ALTRO GIUDIZIO, AVEVA DICHIARATO LA NULLITà DI TALE PROCEDURA DI SELEZIONE DEL PERSONALE CON CONDANNA DELLA SOCIETà A RIPETERE LA PROVA NEL RISPETTO DELLA DISCIPLINA COLLETTIVA APPLICABILE. IL DATORE DI LAVORO DEDUCEVA DI AVER REGOLARMENTE (RI)CONVOCATO IL LAVORATORE, SUBITO DOPO IL DEPOSITO DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI GROSSETO, AL FINE DI CONSENTIRGLI DI RIPETERE LA PROVA SELETTIVA E CHE QUESTI SI ERA RIFIUTATO, IN QUANTO ORMAI PROSSIMO AL COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA ED IN QUANTO CONTESTAVA LA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE. CON SENTENZA DEL 2007, LA CORTE D’APPELLO DI FIRENZE, IN PARZIALE RIFORMA DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO, CONDANNAVA LA SOCIETà AL RISARCIMENTO DEL DANNO PER PERDITA DI CHANCE LIMITATAMENTE AL PERIODO INTERCORSO TRA LA PRIMA PROVA SELETTIVA (1995) E LA SUA SUCCESSIVA RIPETIZIONE (2000), PERIODO DURANTE IL QUALE AVREBBE POTUTO, TEORICAMENTE, PRESTARE ATTIVITà NELL’INQUADRAMENTO SUPERIORE. LA CORTE TERRITORIALE, IN PARTICOLARE, LIQUIDAVA IL RISARCIMENTO IN VIA EQUITATIVA NEL 20% DELLE MAGGIORI RETRIBUZIONI PERDUTE. AVVERSO TALE SENTENZA RICORREVA PER CASSAZIONE IL LAVORATORE. LA SOCIETà RESISTEVA CON CONTRORICORSO E CONTESTUALE RICORSO INCIDENTALE. IL LAVORATORE NEL PROPRIO RICORSO SI LAMENTAVA CHE LA CORTE D’APPELLO NON AVESSE DECISO SULLA DOMANDA PROPOSTA IN VIA PRINCIPALE DI RISARCIMENTO DEL DANNO PER LA MANCATA PROMOZIONE E CHE, SENZA ALCUNA MOTIVAZIONE, AVEVA PRESO IN CONSIDERAZIONE SOLO LA DOMANDA IN VIA SUBORDINATA. IL RICORRENTE PRINCIPALE CENSURAVA ALTRESì LA SENTENZA IMPUGNATA NELLA PARTE IN CUI LA CORTE D’APPELLO AVEVA LIMITATO IL RISARCIMENTO DEL DANNO, EX ART. 1227 COMMA 2 C. C. , TENENDO CONTO D’UFFICIO, PER L’ASSENZA DI VALIDE ALLEGAZIONI AVVERSARIE DEL SUO RIFIUTO DI RIPETERE LA PROVA SELETTIVA NEL 2000. LA SOCIETà CON IL PROPRIO RICORSO INCIDENTALE CENSURAVA INVECE LA PRONUNCIA DELLA CORTE TERRITORIALE PER AVER RICONOSCIUTO UN RISARCIMENTO DEL DANNO A FAVORE DEL LAVORATORE NONOSTANTE QUESTI NON AVESSE FORNITO ALCUNA PROVA DEL FATTO CHE, SE AVESSE PARTECIPATO ALLA SELEZIONE, AVREBBE AVUTO POSSIBILITà DI SUPERARLA. IL RICORRENTE INCIDENTALE DEDUCEVA INFATTI CHE IL LAVORATORE NON AVESSE OFFERTO ALCUNA PROVA CIRCA I REQUISITI NECESSARI PER OTTENERE LA QUALIFICA SUPERIORE CHE, NEL CASO DI SPECIE, CONSISTEVANO NELLA SEGNALAZIONE DELLA FILIALE NONCHé IN UN COLLOQUIO VOLTO AD ACCERTARE LE QUALITà MANAGERIALI. INOLTRE, SECONDO LA PROSPETTAZIONE DELLA SOCIETà, IL LAVORATORE NON AVEVA NEPPURE PROVATO CHE GLI ALTRI DIPENDENTI CHE AVEVANO SUPERATO LA PROVA FOSSERO PRIVI DI TITOLI DI STUDIO SUPERIORI AI SUOI O COMUNQUE IN POSSESSO DI ALTRE CONDIZIONI DI PRELAZIONE, ESSENDOSI LIMITATO A DEDURRE CHE LA PROVA ERA STATA SUPERATA DAL 90% DEI PARTECIPANTI. LA CORTE DI CASSAZIONE DECIDEVA PER IL RIGETTO DEL RICORSO PRINCIPALE PROMOSSO DAL LAVORATORE E, IN ACCOGLIMENTO DEL RICORSO INCIDENTALE DELLA SOCIETà, CASSAVA LA SENTENZA IMPUGNATA, RIGETTANDO LA DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO SULLA BASE DEL PRINCIPIO DI DIRITTO, PIù VOLTE AFFERMATO DALLA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITà (V. CASS. N. 14820/2007, N. 1715/2009 E N. 22376/2012), SECONDO CUI: IL CREDITORE CHE VOGLIA OTTENERE IL RISARCIMENTO DEI DANNI DERIVANTI DALLA PERDITA DI “CHANCE” HA L’ONERE DI PROVARE, PUR SE SOLO IN MODO PRESUNTIVO O SECONDO UN CALCOLO DI PROBABILITà, LA REALIZZAZIONE IN CONCRETO DI ALCUNI DEI PRESUPPOSTI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEL RISULTATO SPERATO E IMPEDITO DALLA CONDOTTA ILLECITA DELLA QUALE IL DANNO RISARCIBILE DEVE ESSERE CONSEGUENZA IMMEDIATA E DIRETTA. IN PARTICOLARE, LA SUPREMA CORTE OSSERVAVA CHE IL LAVORATORE NON AVESSE SVOLTO ALCUNA DEDUZIONE CIRCA IL CONTENUTO CHE AVREBBE DOVUTO AVERE IL COLLOQUIO, IL NUMERO DEI SOGGETTI DA SELEZIONARE E QUELLO DEI LAVORATORI CHE AVREBBE DOVUTO FORMARE OGGETTO DI SELEZIONE NONCHé L’ASSENZA, IN CAPO A QUESTI ULTIMI, DI TITOLI DI STUDIO SUPERIORI A SUOI

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