A decorrere dal 1° gennaio 1998, previa presentazione di apposita domanda, artigiani e commercianti, titolari d’impresa o collaboratori familiari, con più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Inps, possono chiedere che il contributo previdenziale sia applicato nella misura del 50% (art. 59, comma 15, Legge 27 dicembre 1997 n° 449). Sono esclusi da tale agevolazione i titolari di pensione di reversibilità, mentre è consentita ai titolari di assegno di invalidità.
A decorrere dal 1° gennaio 1998, previa presentazione di apposita domanda, artigiani e commercianti, titolari d’impresa o collaboratori familiari, con più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Inps, possono chiedere che il contributo previdenziale sia applicato nella misura del 50% (art. 59, comma 15, Legge 27 dicembre 1997 n° 449). Sono esclusi da tale agevolazione i titolari di pensione di reversibilità, mentre è consentita ai titolari di assegno di invalidità.
Il beneficio può essere riconosciuto anche per periodi contributivi precedenti la data di presentazione della domanda solo a seguito di formale richiesta degli interessati e a condizione che non si sia già proceduto alla liquidazione di supplementi di pensione, fermi restando il limite del primo gennaio 1998 e la sussistenza, per i periodi di riferimento, dei requisiti dell’età e del pensionamento. In questo caso l’accredito contributivo ed il conseguente supplemento di pensione vengono ridotti della metà.
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