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venerdì 6 Dicembre 2024

Reverse Charge: Guida e Vademecum all’uso, come emettere fattura e quando e chi deve applicare il meccanismo dell’inversione contabile

Con questa guida fiscale il meccanismo del reverse charge IVA diventa uno strumento semplice da gestire,   costantemente aggiornata con le ultime modiche normative, tra cui la Legge di Stabilità 2015 che ha modificato l’articolo 17 del D. P. R. N. 633/1972 rendendo il reverse applicabile in toto a subappalti, appalti o contratti d’opera, e con le recenti circolari e risoluzione prodotte dall’Agenzia delle Entrate. Tra cui la Circolare numero 37/E del 22 dicembre 2015 ivi allegata.

Reverse Charge: Guida e Vademecum all’uso,  come emettere fattura e quando e chi deve applicare il meccanismo dell’inversione contabile

 

Guida fiscale e vademecum per gestire in modo autonomo e semplice l’applicazione del meccanismo del “reverse charge dell’IVA” in ogni settore, aggiornata con le ultimissime normative, circolari e risoluzioni.

 

Reverse charge IVA edilizia 2016: il concetto di fabbricato

La circolare numero 37/E dell’Agenzia delle Entrate interviene anche su un altro importante tema legato al reverse charge IVA per il settore dell’edilizia: il concetto di fabbricato.

Nella risposta al quesito numero 6 l’Agenzia delle Entrate precisa che il concetto di fabbricato, ai fini della normativa sul reverse charge IVA in edilizia, non deve essere limitato all’edificio, ma deve ricomprendere tutti gli impianti e le pertinenze esterne che sono funzionali all’edificio medesimo.

In particolare, nel caso in cui un impianto sia esterno al fabbricato, questi rappresenta parte integrante dell’edificio se è funzionale all’utilizzo dello stesso. Pertanto in questa fattispecie, il reverse charge IVA trova applicazione anche per gli impianti esterni.

L’Agenzia delle Entrate fornisce anche alcuni esempi a proposito di impianti esterni che comportano l’applicazione del reverse charge IVA:

·         impianto di videosorveglianza perimetrale;

·         impianto citofonico;

·         impianto di climatizzazione;

·         impianto idraulico di un edificio con tubazioni esterne.

 

Altri elementi utili per inquadrare la definizione di edificio ai fini della corretta applicazione del meccanismo del reverse charge IVA in edilizia:

la Risoluzione n. 46/E/1998, in riferimento alla circolare n. 1820 del 23-7-1960 del Ministero dei Lavori pubblici, nella quale viene precisato che “per edificio e fabbricato si intende qualsiasi costruzione coperta isolata da vie o da spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante muri che si elevano, senza soluzione di continuità, dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più liberi accessi sulla via, e possa avere una o più scale autonome”;
l’art. 2 del D. Lgs n. 192/2005 (attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia) ove l’edificio “è un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l’ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti”.

 

Reverse charge IVA edilizia 2016: si applica anche al codice ATECO 43. 29. 09

l’Agenzia delle Entrate, facendo riferimento alle precisazioni fornite dall’ISTAT, ha chiarito che anche le prestazioni di manutenzione e riparazione vengono ricomprese nelle attività di cui al codice ATECO 43. 29. 09 (“altri lavori di costruzione e installazione nca”) e pertanto sono assoggettabili al meccanismo di inversione contabile IVA. In altri termini, anche le prestazioni di manutenzione e riparazione svolte da soggetti titolari del suddetto codice ATECO devono essere assoggettate la meccanismo di inversione contabile.

 

Reverse charge IVA  in edilizia 2016: le manutenzioni straordinarie

Con la circolare numero 37/E del 22 dicembre 2015, l’Agenzia delle Entrate ha fornito diversi chiarimenti in ordine all’applicazione del reverse charge IVA o inversione contabile nel settore dell’edilizia e nei settori ad esso connessi.
Tale circolare appare particolarmente significativa, alla luce soprattutto del metodo adottato ovvero quello di rispondere direttamente ai quesiti posti dalle associazioni professionali di categoria.

La prima questione affrontata dall’Agenzia delle Entrate è quella delle manutenzioni straordinarie.

Nella precedente circolare numero 14/E del 27 marzo 2015 (ivi allegata), l’Agenzia delle Entrate richiedeva di distinguere in fattura:

  • i servizi soggetti al reverse charge IVA;
  • i servizi soggetti al regime ordinario.

Nella circolare numero 37/E/2015, l’Agenzia delle Entrate ritiene che la distinzione tra i due regimi non debba rilevarsi negli interventi di manutenzione straordinaria consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari. In particolare, l’Agenzia delle Entrate precisa che:

“l’attrazione della manutenzione straordinaria alle regole ordinarie può trovare applicazione limitatamente agli interventi edilizi di frazionamento e accorpamento, precedentemente rientranti nella “ristrutturazione edilizia” e ora derubricati a “manutenzione straordinaria” (cfr. Articolo 17, comma 1, del DL n. 133 del 2014). Conseguentemente, in presenza, ad esempio, di un contratto avente ad oggetto il frazionamento di un’unità immobiliare, senza modifica della volumetria complessiva dell’edificio e dell’originaria destinazione d’uso, in cui è prevista anche l’installazione di uno o più impianti, non si dovrà procedere alla scomposizione del contratto, distinguendo l’installazione di impianti dagli interventi edilizi, ma si applicherà l’IVA secondo le modalità ordinarie all’intera fattispecie contrattuale. ”

 

Reverse charge IVA  in edilizia 2016: fornitura con posa in opera o prestazione di servizi

La circolare numero 37/E dell’Agenzia delle Entrate chiarisce come si distingue tra la fornitura con posa in opera e la prestazione di servizi.

A questo proposito l’Agenzia delle Entrate scrive che:

“si ha appalto quando la fornitura della materia costituisce un semplice mezzo per la produzione dell’opera ed il lavoro è lo scopo essenziale del negozio, in modo che le modifiche da apportare al bene consistono non già in accorgimenti marginali e secondari diretti ad adattarlo alle specifiche esigenze del committente della prestazione, ma sono tali da dar luogo ad un servizio che, sotto il profilo qualitativo, assume valore determinante al fine del risultato da fornire alla controparte. ”

Nella precedente circolare numero 14/E/2015 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che “devono ritenersi escluse dal reverse charge IVA le forniture di beni con posa in opera in quanto tali operazioni, ai fini IVA, costituiscono cessioni di beni e non prestazioni di servizi, poiché la posa in opera assume una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene”.

Tra i criteri interpretativi utili ai fini dell’inquadramento tra servizi accessori e non, per l’Agenzia delle Entrate dobbiamo tenere in considerazione in fase contrattuale e/o di emissione della fattura:

dell’importanza della prestazione di servizi erogata rispetto alla fornitura del bene, con la chiave di lettura che i servizi accessori forniti si limitano alla semplice posa in opera del bene?  Oppure sono diretti a modificare la natura del bene considerato? Del rapporto tra il prezzo del bene e quello dei servizi;
della causa e la volontà contrattuale, inteso, nel senso che prevale l’obbligazione di dare o quella di fare?

 

Reverse charge IVA edilizia 2016: gli impianti fotovoltaici

Con la circolare numero 37/E/2015, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta anche sul tema degli impianti fotovoltaici.
In analogia a quanto esposto sopra in tema di impianti esterni, l’Agenzia delle Entrate richiama ancora una volta il principio di funzionalità per effetto del quale:

“quando l’impianto è funzionale all’edificio esso è soggetto al meccanismo dell’inversione contabile IVA a prescindere dalla sua ubicazione. Viceversa, se l’impianto è autonomamente accatastato è soggetto al regime IVA ordinario”.

Novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2015 in materia di Reverse Charge IVA nell’edilizia

Le modifiche all’articolo 17 lettere a) e a-ter) del comma 6 dell’articolo 17, in vigore dal 01. 01. 2015 disciplinano l’applicazione del meccanismo del reverse charge dell’ l’inversione contabile alle seguenti fattispecie.

Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano anche:

a) alle prestazioni di servizi, diversi da quelli di cui alla lettera a-ter), compresa la manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore”. La disposizione non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori [questa ipotesi è quella già applicata sino al 31. 12. 2014; mediante la parte aggiunta (sottolineata nel testo) risultano sottratte dalla medesima alcune prestazioni di servizi specificamente elencate dalla successiva lettera a-ter];

a-ter) alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici; … omissis …

Quest’ultime, dunque, sono le nuove casistiche di inversione contabile, che ora si tratta di individuare in modo oggettivo a prescindere, si noti, dalla qualifica soggettiva del prestatore e del committente.

Un sicuro aiuto viene dalla lettura della Relazione Tecnica, che spiega il motivo per cui in tali settori si è deciso di ampliare le casistiche di reverse (prima limitate al subappalto nel settore dell’edilizia, oggi allargate ad ogni prestazione di servizi): si è riscontrato che nei settori delle prestazioni di servizi di pulizia (codice ATECO2007: 81. 2) e per le prestazioni di servizi di demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici (codice ATECO2007: 43), vi sia una maggiore propensione sia a non dichiarare l’Iva sulle operazioni imponibili sia a non effettuare il versamento dell’imposta dovuta.

I settori interessati e le casistiche di applicazione sono riepilogati nelle tabelle sottostanti:

Reverse Charge: Guida e Vademecum all’uso, come emettere fattura e quando e chi deve applicare il meccanismo dell’inversione contabile

Reverse Charge: Guida e Vademecum all’uso, come emettere fattura e quando e chi deve applicare il meccanismo dell’inversione contabile

 

I settori interessati e le casistiche di applicazione sono riepilogati nelle tabelle sottostanti:

Volendo operare un raffronto con la normativa comunitaria, soccorre l’articolo 199 della Direttiva 112, che consente l’applicazione del reverse charge alle “prestazioni di servizi di costruzione, inclusi i servizi di riparazione, pulizia, manutenzione, modifica e demolizione relative a beni immobili” e con quelle del paragrafo 2 che consente agli Stati di definire le operazioni e le categorie di soggetti cui le misure possono applicarsi. Va, infatti, osservato la novella di cui alla nuova lettera a-ter) non ha eliminato tout court le limitazione della lettera a) che circoscrive l’applicazione del reverse charge per le prestazioni edili rese da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore. Fuori dalle ipotesi della nova lettera a-ter il reverse continua quindi ad applicarsi limitatamente ai rapporti di subappalto (o sub contratto d’opera) laddove la prestazione sia riconducibile al settore costruzioni da individuare secondo le attività descritte nel settore F dei codici Ateco (in particolare, costruzioni di edifici, ingegneria civile e altri lavori di costruzione specializzati non riconducibili ad edifici e comunque all’elencazione della lettera a-ter).

 

Sanzioni per errato e/o omessa applicazione del meccanismo Reverse Charge IVA in edilizia

Si deve prestare molta attenzione alla corretta applicazione del Reverse Charge IVA nell’edilizia, purtroppo le sanzioni sono elevate e se comminate, sono di entità tali, che possono compromettere e divorare utili e ricavi del lavoro eseguito. Un delirio.

Reverse Charge: Guida e Vademecum all’uso, come emettere fattura e quando e chi deve applicare il meccanismo dell’inversione contabile

 

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