Il Reverse charge prende sempre più piede nelle transazioni interne; sono stati infatti modificati i campi relativi alle operazioni con applicazione dell’inversione contabile, includendo anche le cessioni di console da gioco, tablet pc e laptop.
Reverse charge, cos’è e campi di applicazione
Il Dlgs 24/2016 ha esteso il campo di applicazione del Reverse charge.
Il Reverse charge prende sempre più piede nelle transazioni interne; sono stati infatti modificati i campi relativi alle operazioni con applicazione dell’inversione contabile, includendo anche le cessioni di console da gioco, tablet pc e laptop.
Il Reverse charge è una particolare modalità di attuazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) introdotto per ridurre l’evasione fiscale, secondo il quale l’onere dell’imposizione fiscale viene trasferito dal venditore al compratore; il riferimento normativo è rappresentato dall’articolo 17, commi 5 e 6 del dpr 633/1972 (c. D. «decreto IVA»).
Il campo di applicazione dell’inversione contabile riguarda:
– Le cessioni imponibili di oro da investimento;
– Le cessioni di materiale d’oro;
– Le prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili;
– Le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato;
– Le cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni alle cessioni di personal computer e dei loro componenti ed accessori;
– Le cessioni di personal computer e dei loro componenti ed accessori;
– Le cessioni di materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave e miniere.
Il settore che utilizza maggiormente il Reverse charge è quello edile, soprattutto in presenza di contratti di subappalto, ed è applicabile alle prestazioni di servizi di manodopera, di pulizia, di demolizione, di installazione impianti e di completamento degli edifici; non è applicabile invece nella preparazione del cantiere, trivellazione e perforazione, realizzazione coperture, noleggio a caldo di attrezzature e macchinari.
Il Reverse charge IVA è applicabile anche sulle cessioni di console da gioco, tablet, pc e laptop nell’ambito dei rapporti B2B cioé business to business (transazioni commerciali elettroniche tra imprese).
In termini pratici, con l’inversione contabile il venditore emette fattura senza l’addebito dell’imposta Iva; l’acquirente integra la fattura ricevuta con l’aliquota di riferimento per il tipo di operazione effettuata e, allo stesso tempo, procede con una duplice annotazione, sia nel registro degli acquisti che nel registro delle vendite.
Il nuovo Reverse charge IVA 2016 ha integrato il d. P. R. 633/1972, modificando la lettera c del comma 6 dell’articolo 17; la nuova normativa prevede l’applicazione dell’inversione contabile a tablet, pc portatili (laptop) e console di gioco: il regime si applica però solamente fino alla fase immediatamente precedente al commercio al dettaglio. In quest’ottica, gli acquisti dei prodotti suddetti saranno soggetti a regime IVA ordinario se acquistati per un utilizzo strumentale in proprio.
La nuova normativa ha però carattere temporaneo, infatti sarà in vigore solamente fino al 31 dicembre 2018. Non è prevista nessuna scadenza, invece, per il Reverse charge IVA edilizia, prestazioni di pulizia, demolizione, installazione impianti e completamento edifici.