Gli enti di tipo associativo rappresentano una delle più diffuse categorie che può assumere l’ente non commerciale. Le norme generali che regolano gli enti di tipo associativo sono evidenziate nell’art. 111 del TUIR e nell’art. 4 del DPR 633/72. Gli enti di tipo associativo delineati dalla norma sono i seguenti:
Sommario
- associazioni politiche;
- associazioni sindacali;
- associazioni di categoria;
- associazioni religiose;
- associazioni assistenziali;
- associazioni culturali;
- associazioni sportive dilettantistiche;
- associazioni di promozione sociale;
- associazioni di formazione extra-scolastica della persona.
Tra gli enti associativi ci sono infine ulteriori agevolazioni destinate:
- agli enti religiosi;
- alle associazioni di categoria;
- alle associazioni di promozione sociale.
- Agevolazioni che non interessano la presente trattazione.
ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE E LA LEGGE 398/91 SOGGETTI INTERESSATI:
- Associazioni sportive dilettantistiche in possesso di determinati requisiti,
- Associazioni senza scopo di lucro e pro-loco.
REQUISITI NECESSARI
I requisiti necessari per l’applicazione alle associazioni sportive del regime forfetario di cui alla L. 398/1991 sono:
- affiliazione a federazioni sportive nazionali o ad enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle vigenti leggi;
- svolgimento di attività dilettantistiche;
- conseguimento nel precedente periodo d’imposta di proventi commerciali non superiori a lire 360 milioni.
PROVENTI DA CONSIDERARE NEL LIMITE DEI 360. 000. 000
A titolo esemplificativo nel limite dei 360 milioni rientrano i seguenti proventi:
1) Proventi da gare
2) Proventi da Feste e Lotterie
3) Proventi pubblicitari
4) Proventi da sponsorizzazione
5) Proventi da bar
6) Proventi da cessione diritti Radio-TV
7) Proventi attività didattiche
8) Proventi da terzi per utilizzo attrezzature sportive
PROVENTI CHE NON RIENTRANO NEL PLAFOND DI L. 360. 000. 000
I proventi da non considerare nel limite di 360 milioni sono i seguenti:
1) Proventi occasionali nel tetto dei 100. 000. 000 di cui all’art. 25 comma 1 della Legge 133/99.
2) Prestazioni senza specifica organizzazione non rientranti nell’art. 2195 del C. C. Rese in conformità alle finalità istituzionali verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione. (art. 108 T. U. I. R)
3) Contributi erogati da Amministrazioni Pubbliche per l’attività istituzionale. (vedere bozza delibera tra i prospetti). 4) Attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso il pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti. (art. III comma 3 T. U. I. R. ), (se adeguato lo Statuto) Sono in ogni modo considerate commerciali, anche se rese nei confronti dei soci, l’esercizio delle seguenti attività:
- Cessioni di nuovi prodotti per la vendita;
- Somministrazione di alimenti e bevande;
- Erogazione di acqua, gas, energia elettrica;
- Prestazioni alberghiere di alloggio, trasporto e deposito;
- Gestione di spacci aziendali e mense;
- Organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
- Gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
- Pubblicità commerciale, telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.
5) Indennità di preparazione e promozione di cui all’art. 6 della Legge 91/81. 6) Plusvalenze (Es. : cessione del diritto alle prestazioni degli atleti).
ESERCIZIO DELL’OPZIONE
Per usufruire dell’agevolazione di cui alla Legge 398/91 deve essere esercitata apposita opzione da effettuarsi ai seguenti Uffici:
- S. I. A. E. terrtorialmente competente prima dell’anno solare per cui si effettua la scelta. L’opzione per l’anno 2000 può essere (eccezionalmente) comunicata entro il 30/06/2000 (C. M. 29/12/1999, N. 247/E);
- Ufficio IVA o delle Entrate (se esistente) nella prima dichiarazione IVA presentata successivamente alla scelta.
Se l’associazione non è tenuta alla dichiarazione IVA la scelta va effettuata, entro il termine della presentazione della dichiarazione (31 Maggio), mediante denuncia di variazione Mod. AA 7/6. (vedere bozza tra i prospetti allegati).
I soggetti che iniziano l’attività e che, pertanto, richiedono per la prima volta l’assegnazione della partita IVA, devono esercitare l’opzione con la dichiarazione di inizio dell’attività di cui all’art. 35 del D. P. R. 633/72 e darne comunicazione al competente Ufficio della SIAE.
TERMINE DEL REGIME 398/91
L’uscita dal regime agevolativo può avvenire in 2 modi:
– per opzione da esercitarsi come illustrato sopra; trascorsi almeno cinque anni; (l’opzione è obbligatoria, infatti, per un quinquiennio)
– per perdita dei requisiti necessari, quali il superamento, in corso d’anno, del limite di 360 milioni.
L’effetto decorre dal mese successivo, con conseguente obbligo di istituzione degli appositi registri e certificazione dei titoli di accesso con registratore di cassa.
ADEMPIMENTI CONTABILI
La compilazione della distinta o dichiarazione d’incasso è stata abrogata a partire dall’01/01/2000.
Pertanto i nuovi adempimenti contabili possono essere così riassunti:
- annotazione, anche con un’unica registrazione mensile, dei corrispettivi entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento sul prospetto previsto dal D. M. 11/02/1997 opportunamente integrato,
- versamento trimestrale dell’IVA mediante modello unificato di pagamento (F24) con possibilità di effettuare la compensazione;
- numerazione progressiva e conservazione delle fatture di acquisto su base annuale;
- presentazione dichiarazione dei redditi (mod. Unico Enti non Commerciali);
- Redazione bilancio annuale, secondo obblighi statutari;
- ventaule redazione di separato rendiconto per i proventi esenti nel limite dei 100. 000. 000;
- adempimenti come sostituto d’imposta (ved. Oltre);
- esonero dall’obbligo di certificazione fiscale. (ricevuta, scontrino, ecc. );
- esonero dichiarazioni IVA periodiche ed annuali;
obbligo di conservare le scritture contabili e i documenti relativi ad incassi e pagamenti, per tutto il periodo per cui è possibile esperire l’azione di accertamento da parte dell’Amministrazione Finanziaria come previsto dall’articolo 43 del DPR 600/73 e, quindi fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.