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mercoledì 27 Novembre 2024

Redditometro: Proprietà azienda ereditata in successione

SENTENZA Cassazione Civile Sent. N. 23171 del 17-11-2010

Svolgimento del processo

P. N. Ha impugnato l’avviso di accertamento relativo ad IRPEF, ILOR e SSN 1995, notificatogli nel 2001 sulla base dell’imputazione a tale annualità – D. P. R. N. 600 del 1973, ex art. 38 – di un sesto (L. 7 3. 333. 000) del reddito presuntivamente derivante da un acquisto di azienda per L. 490. 000. 000 – effettuato dal P. Nel 1998 (previa detrazione della somma di L. 56. 606. 000 – pervenuta al contribuente per successione nel 1997).

La Commissione Tributaria Provinciale ha respinto il ricorso, disattendendo, oltre le doglianze di carattere processuale, quelle relative a fatto che l’esborso iniziale relativo all’acquisto era stato di L. 1 40. 500. 000, mentre gli ulteriori pagamenti erano avvenuti negli anni successivi.

La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha accolto con sentenza 4 aprile 2005 il ricorso del P. In relazione alla valutazione dell’esborso effettivo, provato dall’appellante attraverso la produzione dell’atto di acquisto, qualificato come vendita a rate (con acconto iniziale, seguito da cambiali e da una rivendita nel 2001 dell’azienda, mediante accollo del residuo debito di L. 254. 000. 000 da parte del nuovo acquirente)ed ha quindi annullato integralmente all’avviso di accertamento in quanto basato su un importo superiore a quello pagato dai P.

L’Agenzia delle Entrate chiede la cassazione di tale sentenza sulla base di un unico motivo, cui P. N. Resiste con controricorso e ricorso incidentale, affidato ad un unico motivo. Motivi della decisione
I ricorsi proposti avverso la medesima sentenza vanno riuniti à sensi dell’art. 335 c. P. C. Con l’unico motivo del ricorso principale si censura la sentenza impugnata per violazione del D. P. R. N. 600 del 1973, art. 38, e art. 2697 c. C. , nonchè per difetto di motivazione in ordine alla mancata applicazione, da parte dei giudici tributari, della disposizione del D. P. R. N. 600 del 1973, art. 38, comma 5, che prevede, in caso di accertamento sintetico del reddito netto in relazione a spesa per incrementi patrimoniali, che tale spesa si presume comunque sostenuta con redditi conseguiti in quote costanti nell’anno in cui è stata effettuata e nei cinque anni precedenti.

Nel caso in esame quindi la Commissione Regionale avrebbe dovuto eventualmente ridurre il reddito relativo al 1995 in relazione alla somma pagata dal contribuente nel 1998 (secondo un insieme di calcoli esposti nella doglianza in esame), ma non annullare “in toto l’avviso impugnato. Il controricorrente eccepisce l’inammissibilità della domanda di merito introdotta dall’Agenzia ricorrente per la prima volta in sede di Legittimità, dopo che nei due gradi precedenti l’Ufficio aveva sempre sostenuto la conferma dell’avviso sulla base della maggior somma in indicata, per cui il giudice d’appello non poteva pronunciare oltre i limiti della domanda. In sede di ricorso incidentale il P. Contesta la compensazione delle spese applicata dai giudici d’appello.

Il ricorso principale e fondato e va accolto, con assorbimento del ricorso incidentale.

Il giudice tributario, che è giudice del rapporto, può modificare il contenuto dell’accertamento, nell’ambito dell’importo preteso dall’Ufficio, di cui le Commissioni tributarie possono operare la riduzione, ove correttamente motivata (Cass. 10816/2002), come riscontrabile dagli elementi e dalle circostanze di causa. Infatti secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass. 15825/2006; 16252/2007; 13868/2010; 13132/2010) essendo il processo tributario annoverabile non tra i processi di “impugnazione/annullamento”, ma fra quelli di “impugnazione/merito”, in quanto non diretto alla sola eliminazione giuridica dell’atto impugnato, ma alla pronuncia di una decisione di merito sostitutiva, sia della dichiarazione del contribuente che dell’accertamento dell’Ufficio, il giudice che ritenga invalido l’avviso di accertamento per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi ad annullare, come nella specie, l’atto impositivo, ma deve esaminare il merito della pretesa tributaria e, operando una motivata valutazione sostitutiva, ricondurla eventualmente nella corretta misura, purchè entro i limiti, della domanda. Nella fattispecie, noi 1998, l’esborso da parte del contribuente, come dato accertato e non contestato ulteriormente dall’Agenzia, e stato di L. 140. 000. 500, e a tale somma vanno dunque rapportate le quote di reddito presunto nel quinquennio precedente, il relativo calcolo andrà verificato dal giudice di rinvio, che si indica previa cassazione sul punto della sentenza impugnata – in altra Sezione della Commissione Tributaria regionale della Lombardia, la quale liquiderà anche le spese del presente grado di giudizio.

P. Q. M. La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria regionale della Lombardia

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Dott. Alessio Ferretti

Tributarista Qualificato Lapet ai sensi della Legge 4/2013, referente di Networkfiscale.com, Commercialista.it, Commercialista.com, amministratore e consigliere in varie società. Dottore Commercialista ODCEC di Roma nr di iscrizione AA12304

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