Commiss. Trib. Reg. Puglia Bari Sez. IX, Sent. , 29-04-2010, n. 52
Sommario
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI BARI NONA SEZIONE riunita con l’intervento dei Signori: SARDIELLO ANTONIO – Presidente MONTERISI VINCENZO – Relatore LANCIERI ROBERTO – Giudice ha emesso la seguente SENTENZA – sull’appello n. ____/09 depositato il 14/10/2009 – avverso la sentenza n. __/01/2008 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bari proposto dall’ufficio: Agenzia Entrate Ufficio Bari
Fatto Diritto P. Q. M. Svolgimento del processo
Con atto regolarmente notificato e depositato 30. 04. 2007 il sig. ***** proponeva ricorso avverso avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Bari 2, con il quale gli veniva intimato il pagamento dell’importo di Euro 26. 785,52 sull’imponibile accertato in via sintetica di Lire 145. 180. 000 Lire 145. 180. 000 – pari ad Euro 74. 979,21 Euro 74. 979,21 – per l’anno 2000 – mai dichiarato – per l’effetto dell’acquisto di n. 4 immobili e di quota di una imbarcazione, per il complessivo importo di Lire 725. 900. 000 Lire 725. 900. 000 – pari ad Euro 374896,06. Il *****, nella stessa data, ricorreva avverso altro avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate Ufficio Bari 2, anch’esso notificato il 30. 11. 2006 che, per le stesse causali, in relazione all’anno di imposta 1999, intimava il pagamento della medesima somma di Euro 26. 785,52 sull’imponibile accertato in via sintetica di Lire 145. 180. 000 Lire 145. 180. 000 – pari ad Euro 74. 979,21 Euro 74. 979,21 – per l’anno 2000 – mai dichiarato – per l’affetto dell’acquisto di n. 4 immobili e la quota di un’imbarcazione, per il complessivo importo di Lire 725. 900. 000 Lire 725. 900. 000 – pari ad Euro 374896,06. Il *****, con detti ricorsi, dopo aver premesso che, a seguito della ricezione degli avvisi di accertamento, aveva inutilmente tentato la definizione della lite mediante accertamento adesivo, ex art. 6 D. Lgs. 218/97, con esito negativo, eccepiva la illegittimità degli atti opposti per difetto di motivazione e per essere stati gli acquisti, effettuati con danaro della propria famiglia di origine, con la quale conviveva, essendo all’epoca dei fatti appena maggiorenne ed ancora studente e privo di reddito.
Evidenziava che tali circostanze non erano state considerate dall’Agenzia delle Entrate.
Contestava, inoltre, gli accertamenti per essere, gli stessi, basati sulle sole risultanze del “redditometro”, la cui natura presuntiva non è certa, né verosimile; rilevava, altresì, che la quota a lui riferibile del natante era solo di 1/3 essendo lo stesso in comproprietà con il padre e la madre.
Concludeva per l’annullamento degli avvisi di accertamento e vittoria di spese.
Con memorie illustrative del 28. 03. 2008 ribadiva che gli acquisti erano stati effettuati con danaro dei genitori; opponeva la erroneità, incongruità e illegittimità dei coefficienti utilizzati e il difetto di motivazione degli atti, avendo l’Ufficio operato una ricostruzione irreale degli eventi ed applicato – non specificando l’iter seguito – parametri di determinazione della capacità contributiva, rilevando, infine, la decadenza dell’accertamento ai sensi dell’art. 17 D. P. R. 602/73 e dell’art. 43 D. P. R. 600/73.
Concludeva per l’accoglimento dei ricorsi
L’Agenzia delle Entrate Ufficio di Bari 2, nel ricorso sub n. 2489/07, relativo all’anno 2000, si costitutiva con memoria depositata il 03. 07. 2007 ed in quello sub n. 2490/07, relativo all’anno di imposta 1999, con memoria del 05. 07. 2007; contestava le ragioni addotte circa gli acquisti con denaro di famiglia per l’assenza di riscontro delle somme sugli estratti conto del padre, compreso il costo dell’imbarcazione.
Ribadiva la correttezza del suo operato per aver posto il ricorrente in condizioni di provare il contrario di quanto accertato, ancorché le relative motivazioni erano risultate inefficaci. Ridefiniva il reddito degli anni contestati – in via sintetica e presuntiva in Lire 119. 165. 000 (Euro 61. 543,59) dalle originarie Lire 145. 180. 000 (Euro 74. 979,21), avendo accertato che la quota posseduta dal ricorrente era pari ad 1/3 e non pari ad 1/2 e concludeva per il rigetto dei ricorsi con vittoria di spese di giudizio. La CTP di Bari, con sentenza n. 66/01/08 nel ricorso sub n. 2489/07 RG – relativo all’anno 2000 – e con sentenza n. 67/01/08 nel ricorso sub n. 2490/07 RG – relativo all’anno di imposta 1999, accoglieva i ricorsi. Avverso dette sentenze, ha proposto appello l’Agenzia delle Entrate Ufficio di Bari 2, con atti regolarmente notificati e depositati in data 14. 10. 2009, che qui si hanno per riportati e ritrascritti, chiedendone il rigetto.
Con detti appelli l’Amministrazione Finanziaria ha chiesto la riforma delle sentenze sostenendo essere le stesse affette da ultrapetizione e per aver, i primi giudici, accolto le motivazioni del contribuente senza che lo stesso avesse in alcun modo dimostrato “la provenienza delle somme occorse per far fronte agli investimenti” di cui agli accertamenti. Sostiene inoltre l’Ufficio che il contribuente non avrebbe fornito alcuna prova liberatoria atta a superare la presunzione di cui all’art. 38del D. P. R. 600/73 in quanto, a suo avviso, la documentazione fornita in sede di contraddittorio e cioè a dire estratti conto del sig. Gi. ***** – genitore del contribuente *****Ma. – dai quali risulta un esborso per un importo di Euro 402. 526,51 in favore della Ma. S. A. S. , società che ha venduto l’imbarcazione, “in mancanza di esibizione di contratto preliminare, regolarmente registrato. Non possa dirsi idonea a documentare la spesa inerente l’acquisto dell’imbarcazione effettuata un anno dopo il 17. 09. 2002”.
L’Ufficio, poi, sostiene che il contribuente non abbia prodotto alcuna “specifica documentazione per giustificare la provenienza del danaro impiegato per gli altri investimenti patrimoniali” e che alcuna valenza può avere il sostenere che quelli investimenti siano stati resi possibili grazie all’aiuto economico dei genitori “poiché non è affatto improbabile che uno studente possa produrre reddito”.
Conclude, pertanto, per l’accoglimento degli appelli e la riforma delle sentenze.
Con memorie depositate il 03. 12,2009, che qui si hanno per riportate e conosciute, si è costituito il *****Ma. Chiedendo in primo luogo che nel giudizio sub n. 2546/09 fosse operata la riunione dello stesso a quello sub n. 2544/09 innanzi alla IX sezione.
Il *****, nella stessa data, si è costituito anche nel giudizio sub n. 2544/09. Con ambedue le memorie ha chiesto il rigetto degli appelli e la conferma delle sentenze di primo grado, con condanna alle spese dell’Amministrazione.
L’appello avverso la sentenza n. 66/01/08 n. 66/01/08 – relativo all’anno di imposta 2000 – iscritto al n. 2544/09 RGA è stato assegnato alla IX sezione; quello avverso la sentenza n. 67/01/08 n. 67/01/08 – relativo all’anno di imposta 1999 – iscritto al n. 2546/09 RGA è stato assegnato alla XIII sezione.
A seguito della istanza proposta dal *****, in ordine a quest’ultimo giudizio, avendo il Presiedente della XIII sezione evidenziato la connessione con quello sub n. 2544/09, ha rimesso gli atti al Presidente della Commissione per la eventuale riassegnazione. Il Presidente della Commissione, con provvedimento del 23. 12. 2009 ha disposto la riassegnazione del giudizio sub n. 2546/09 alla IX sezione. All’udienza del 25 febbraio 2010, il Presidente del Collegio ha disposto la riunione degli appelli sub nn. 2544/09 e 2546/09 per connessione soggettiva ed oggettiva.
I rappresentanti delle parti si sono riportati alle rispettive difese; i ricorsi riuniti sono stati decisi.
Motivi della decisione
Gli appelli proposti dall’Agenzia delle Entrate Ufficio di Bari 2 sono infondati e meritano rigetto. Le motivazioni con le quali il primo giudice ha accolto i ricorsi, logiche ed esaustive, e che questo Collegio ritiene di fare proprie, relativamente alla erroneità, incongruità e legittimità dei coefficienti utilizzati e del difetto di motivazione degli atti impugnati, sono immuni da censure.
Dalla documentazione fornita tanto in sede di contraddittorio, quanto nei giudizi di primo grado, emerge in modo chiaro ed inequivocabile la fondatezza degli assunti del ricorrente.
In primo luogo non si può non evidenziare che il *****, nato il (. ) nel 1999 aveva appena compiuto diciotto anni e risultava essere studente a carico dei genitori. Dalla stessa documentazione emerge che, contrariamente a quanto sostenuto dall’Agenzia, l’imbarcazione acquistata dalla Ma. S. A. S. Ed intestata per 1/3 – al *****Ma. è stata integralmente pagata dal padre, *****Gi. E dalla madre sig. Ra Ca. An. ; non solo infatti, nell’atto di compravendita si dichiara che l’importo di Euro 402. 526,51 oltre I. V. A. è stata versata prima dell’atto alla Ma. Che ne ha rilasciato quietanza a saldo, ma oltre ad un assegno a firma della sig. Ra Ca. An. – madre del *****Ma. – e ai bonifici effettuati dal *****Gi. , vi sono le fatture della Ma. S. A. S. Intestate allo stesso sig. Gi. ***** si deve, evidenziare inoltre, che avendo il contribuente, ottemperando all’invito, trasmesso all’Ufficio le proprie deduzioni, tanto è che a seguito di ciò si è instaurato il contraddittorio, l’avviso di accertamento notificato doveva contenere una adeguata replica tale da superare tutte le deduzioni del ***** Come correttamente evidenziato dalla Corte Suprema di Cassazione – v. La relazione tematica n.94 del 09.07.09 dell’Ufficio del Massimario e del Ruolo -, la mancanza di tale motivata replica comporta che gli atti impositivi gli avvisi di accertamento notificati devono essere considerati nulli per difetto di motivazione.
L’onere di motivazione sugli elementi forniti dal contribuente in sede di contraddittorio, deve intendersi, infatti, come necessità di una motivazione che dimostri che le ragioni e circostanze allegate dal contribuente sono state a) prese in considerazione; b) adeguatamente valutate; c) ragionevolmente superate.
Nel caso di specie gli accertamenti impugnati non contengono l’adeguata prevista obbligatoria replica alle deduzioni del contribuente, di talché quegli atti devono in ogni caso considerarsi nulli per difetto di motivazione.
Gli appelli dell’Agenzia delle Entrate sub nn. 2544/09 e 2546/09 RGA sono pertanto da rigettare.
Stante la complessità della materia e la novità, in specie per quanto attiene la necessità della motivazione da parte dell’Amministrazione, a seguito del contraddittorio instauratosi, sussistono giusti motivi per la totale compensazione delle spese. P. Q. M.
La Commissione Tributaria Regionale di Bari Sezione IX, sugli appelli proposti dalla Agenzia delle Entrate Ufficio di Bari 2 sub nn. 2544/09 e n. 2546/09, riuniti, contro *****Ma. , avverso le sentenze nn. 66/01/2008 e 67/01/08 della Commissione Tributaria Provinciale di Bari, così provvede: “Rigetta gli appelli. Compensa le spese”.