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Redditometro – Accertamento Sintetico induttivo: Casa acquisita in eredità

Sentenza n. 23621 dell’11 novembre 2011 (ud. Del 22 settembre 2011) della Corte Cassazione, Sezione tributaria – Presidente Pivetti, Relatore Cirillo

 

Massima

L’amministrazione può  legittimamente  procedere  con  metodo sintetico  alla  rettifica  della  dichiarazione  dei  redditi,  quando  da elementi  estranei   alla   configurazione   reddituale   prospettata   dal contribuente  si  possa  fondatamente  presumere  che   ulteriori   redditi concorrano   a   formare   l’imponibile   complessivo.    Nell’ipotesi    di disponibilità d’immobili di acquisizione ereditaria, ovvero di  veicoli  di risalente   immatricolazione,   l’effettiva   capacità   contributiva    va individuata non in base alla mera proprietà o provenienza degli stessi,  ma valutando  il  necessario  sostenimento  di  spese  congrue  per  il   loro mantenimento.

 

Svolgimento del processo

Con sentenza del 30 settembre 2005 la  CTR  – Campania (sez. Salerno) ha rigettato l’appello proposto  dall’Agenzia  delle entrate nei confronti di A. T. E  D. P. A. ,  confermando  l’annullamento  degli avvisi di accertamento con i quali l’Ufficio aveva determinato, ai sensi del D. P. R. N. 600, art. 38, i redditi  per  gli  anni  1995  e  1996  attesa  la proprietà di un’autovettura e di un’abitazione e la sussistenza d’incrementi patrimoniali nel periodo 1995/2000 (L. 101. 400. 000).

Ha motivato la  decisione  affermando  che  v’era  carenza  dei  singoli elementi posti a fondamento dell’accertamento sintetico  in  quanto:  a)  la disponibilità di un veicolo risalente al 1990 era privo di  significatività; b) non v’era stato alcun acquisto  immobiliare,  stante  la  derivazione  da eredità paterna dell’alloggio considerato; e) gli investimenti  patrimoniali potevano   trovare   “. Giustificazione   negli   utili   riscossi    dalla partecipazione societaria  alla  G. C.   s. R. L.   e,  quindi,  da  redditi  già soggetti a tassazione”.

In data 16 novembre 2006, l’Agenzia delle entrate  ha  proposto  ricorso per cassazione,  affidato  a  unico  motivo;  i  contribuenti  non  si  sono costituiti.

 

Motivi  della  decisione

In  applicazione  del  decreto  del   Primo Presidente in data 22 marzo 2011, il Collegio ha disposto che  sia  adottata una motivazione semplificata:     Con l’unico motivo, articolato in due censure,  la  ricorrente  denuncia violazione del D. P. R. N. 600, art. 38, commi 4 e 5, (art. 360 c. P. C. , n.   3) e difetto di motivazione (art.   360  c. P. C. ,  n.   5);  per  aver  i  giudici d’appello dichiarato, in contrasto con gli indici  presuntivi  previsti  dai D. M. Attuativi dell’art. 38 cit. E con il contenuto di  quest’ultima  norma, che non sarebbero fatti significativi e indici di capacità contributiva,  nè il  possesso  di  un’autovettura  e  di  un  immobile,  nè   un   incremento patrimoniale di oltre 50 mila Euro,  senza  che,  peraltro,  i  contribuenti avessero giustificato,  con  idonea  documentazione,  la  maggiore  capacità contributiva accertata. Aggiunge  che,  in  particolare,  del  tutto  errato sarebbe il riferimento al  riparto  di  utili  societari,  atteso  che,  dal verbale assembleare del 16 luglio 1996, risulterebbero perdite per oltre  un miliardo e settecento milioni di lire negli anni 1993 e 1994.

Il  motivo  va disatteso. Ai sensi dell’art. 38 cit. , l’amministrazione può  legittimamente procedere con  metodo  sintetico   alla  rettifica  della  dichiarazione  dei redditi,  quando  da  elementi  estranei  alla   configurazione   reddituale prospettata  dal  contribuente  (es.   autovetture,  possidenze  immobiliari, incrementi patrimoniali, etc. ) si possa fondatamente presumere che ulteriori redditi concorrano a formare l’imponibile complessivo. In tal caso,  incombe al contribuente l’onere di dedurre e provare che i redditi effettivi  frutto della sua attività sono sufficienti a giustificare il suo  tenore  di  vita, ovvero  che  egli  possiede  altre  fonti  di  reddito  non   tassabili,   o separatamente tassate (Cass. 2009/10385).

Pertanto,  nell’ipotesi  di  disponibilità  d’immobili  di  acquisizione ereditaria, l’effettiva capacità contributiva va  individuata  non  in  base alla mera proprietà o provenienza degli stessi, ma valutando  il  necessario sostenimento di spese congrue per il loro mantenimento (Cass.   2002/10603  e 2011/7408).

Lo stesso dicasi per la manutenzione  di  veicoli  di  risalente immatricolazione (Cass. 2007/1294 e 2011/7408).     Nella sentenza si legge che “l’autovettura  era  del  1990″  e  il  ______ era proprietario di un appartamento ricevuto in eredità  dal  proprio genitore”. Quindi, la maggior tassazione per gli anni 1995 e 1996 si sarebbe dovuta  reggere  su  un  duplice  nesso   inferenziale:   disponibilità   di determinati beni sostenimento di una  spesa  congrua  al  loro  mantenimento sostenimento della spesa = possesso di un reddito adeguato.

Sennonché,  il  profilo  del  sostenimento  di  una  spesa  congrua   al mantenimento  dell’anziana  autovettura  e  dell’appartamento  ricevuto   in eredità non è oggetto specifico del ricorso per cassazione  e  non  risulta, comunque, indicata la sua introduzione nei  gradi  di  merito  e  lo  stesso accertamento del fisco pare ispirato a differente profilo  reddito  metrico, legato alla mera acquisizione  dominicale  e  dunque  non  conferente,  come emerge dalla sentenza impugnata che, dunque, non merita censura.

Quanto agli investimenti patrimoniali, la CTR sostiene che “essi possono trovare giustificazione negli utili riscossi dalla partecipazione societaria alla __________ s. R. L. E, quindi,  da  redditi  già  soggetti  a  tassazione”.   La ricorrente sostiene, invece, che “dagli atti di causa risulta, al  contrario (verbale di assemblea straordinaria del 16/07/96) che negli anni 1993 e 1994 la soc. __________ s. R. L. Aveva subito perdite per complessive L.   1. 747. 685. 044”. Il rilievo non è conferente,  atteso  che  le  asserite  perdite  societarie risalgono  agli  anni  1993  e  1994,  mentre  gli  incrementi  patrimoniali riguardano gli anni d’imposta 1995 e 1996.

Inoltre,  sotto  il  profilo  dell’autosufficienza   del   ricorso   per cassazione, non risulta se, quando, con quali modi e  in  quali  termini  la questione delle perdite societarie sia  stata  introdotta  nel  giudizio  di merito, così come manca la trascrizione della parte saliente del  richiamato verbale di assemblea straordinaria del 16 luglio 1996.

Infine,  ove  mai  il  riferimento,  contenuto  in  sentenza,  a  “utili riscossi” sia ritenuto in sè comunque storicamente errato, si tratterebbe al più di errore revocatorio non denunciabile con il ricorso per cassazione. La manifesta  infondatezza  delle  censure  dell’Agenzia  comporta  il  rigetto integrale del ricorso nel merito e  consente  il  superamento  di  tutte  le questioni  di  rito  (sulla  eventuale   rinnovazione   di   notifica),   in applicazione del principio della c. D. “ragione più liquida”,  in  virtù  del quale il  ricorso  può  essere  immediatamente  respinto  sulla  base  della soluzione di una questione assorbente già pronta.

Nessuna pronunzia va adottata in  punto  di  spese,  stante  la  mancata costituzione delle parti intimate.

P. Q. M. – La Corte rigetta il ricorso.

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Dott. Alessio Ferretti

Tributarista Qualificato Lapet ai sensi della Legge 4/2013, referente di Networkfiscale.com, Commercialista.it, Commercialista.com, amministratore e consigliere in varie società. Dottore Commercialista ODCEC di Roma nr di iscrizione AA12304

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