L’omesso o insufficiente pagamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi e dell’Iva, nonché l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute alla fonte operate dal sostituto d’imposta, possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento…
Ravvedimento operoso Brevissimo , Breve e Lungo
L’omesso o insufficiente pagamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi e dell’Iva, nonché l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute alla fonte operate dal sostituto d’imposta, possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento…
· dell’imposta dovuta;
· degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito;
· della sanzione in misura ridotta.
Per le violazioni commesse dal 1° febbraio 2011 la sanzione è pari:
· allo 0,2% per ogni giorno di ritardo, se il versamento dell’imposta è effettuato entro quattordici giorni dalla scadenza e allo stesso si accompagna quello, spontaneo, dei relativi interessi legali e della sanzione entro il termine di trenta giorni dalla scadenza[1] (ravvedimento brevissimo calcolato su 1/15 della sanzione del 30% dell’importo dovuto).
· al 3%, se il pagamento viene eseguito entro 30 giorni dalla scadenza prescritta (ravvedimento breve calcolato su 1/10 della sanzione del 30% dell’importo dovuto);
· al 3,75%, se si paga con un ritardo superiore a 30 giorni ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno d’imposta in cui la violazione è stata commessa (ravvedimento lungo calcolato su 1/8 della sanzione del 30% dell’importo dovuto)
[1] l’art. 23, comma 31, del decreto legge n. 98/2011