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mercoledì 27 Novembre 2024

Rating d’impresa: il “curriculum” vincente dell’ azienda negli appalti pubblici. Arriva il restyling 2017

Complementare e parzialmente “sovrapposto” al rating di legalità è, nello specifico settore degli appalti pubblici il “rating d’impresa” progettato come “costola” del primo, finalizzato alla verifica della capacità, tecnica e morale, delle imprese che partecipano alle procedure di gara, previste dal nuovo codice degli appalti D. Lgs 50/2016, che disegna un sistema “dinamico” di requisiti sostanziali di tipo reputazionale, per misurare l’ affidabilità dell’impresa: Analizziamolo più da vicino insieme alla sua riforma imminente proposta dall’ANAC.

Complementare e parzialmente “sovrapposto” al rating di legalità è, nello specifico settore degli appalti pubblici il “rating d’impresa” progettato come “costola” del primo (il quale misura invece il merito delle imprese in fase di accesso ai finanziamenti pubblici e privati): sono entrambi strumenti innovativi, autonomi ma convergenti tra loro, finalizzati alla verifica della capacità, tecnica e morale, delle imprese che partecipano alle procedure di gara, previste dal nuovo codice degli appalti D. Lgs 50/2016

La ratio che contraddistingue la relativa certificazione premiale , rilasciata dall’ANAC ex art 83, comma 10 Dlgs n. 50 del 18 aprile 2016, è l’enforcement della transizione concreta da un sistema “statico” dei requisiti formali delle imprese ad un sistema “dinamico” di requisiti sostanziali, di tipo reputazionale, valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi che esprimano la capacità strutturale e di affidabilità dell’impresa(così Consiglio di Stato, parere n. 855 del 1 aprile 2016)

Nel funzionamento attuale, il Rating d’impresa dovrà essere applicato ai soli fini della qualificazione delle imprese senza poter essere oggetto di valutazione ai fini dell’attribuzione di punteggi connessi al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (in quanto elemento relativo alla sfera soggettiva dell’impresa)

NB il possesso del rating di legalità ex art 93 del citato Decreto ( recante disposizioni in materia di garanzie per la partecipazione alle procedure di gara) consente agli operatori economici di godere della riduzione al 30% dell’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo nei contratti di servizi e forniture,

Sanzioni: Nell’ambito dell’attività di gestione del predetto sistema ANAC potrà determinare misure sanzionatorie amministrative da applicare nei casi di omessa o di tardiva denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive da parte delle imprese titolari di contratti pubblici, comprese le imprese subappaltatrici e le imprese fornitrici di materiali, opere e servizi.

Valutazione Ai fini dell’attribuzione del rating d’impresa, assumono rilievo i precedenti comportamentali dell’impresa, con riferimento, in particolare a:

rispetto dei tempi e dei costi nell’esecuzione dei contratti;

incidenza del contenzioso, sia in sede di partecipazione alle procedure di gara, sia in fase di esecuzione del contratto;

regolarità contributiva, ivi compresi i versamenti alle Casse edili, valutata con riferimento ai tre anni precedenti (art. 83, comma 7).

Attenzione: per quanto concerne l’incidenza del contenzioso, il Consiglio di Stato ha precisato che non è la mera esistenza di un contenzioso a poter influenzare il rating di legalità, quanto piuttosto la sua definitiva conclusione in senso sfavorevole al concorrente (Consiglio di Stato, parere n. 855/2016 cit. ).

Rilievo nel Sistema SOA: il rating di impresa assume un preciso rilievo anche nell’ambito del sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici: l’art. 84, comma 4 del nuovo codice, infatti, prevede che gli organismi di diritto privato autorizzati (società organismi di attestazione, meglio conosciute nell’acronimo SOA) attestano il possesso della certificazione del rating di impresa rilasciata dall’ANAC.

Restyling in arrivo

L’Autorità Anticorruzione intende “ristrutturare” il rating d’ impresa, e a tal fine ha appena recapitato al Governo la relativa richiesta, per renderlo concretamente utilizzabile sul mercato anche in una prospettiva volta a evitare di ledere il divieto di “gold plating” (cioè l’introduzione di regole adempimenti eccessivamente onerosi per la raccolta delle informazioni e più severi rispetto a quelli fissati dal legislatore europeo.

Gli obiettivi primari da raggiungere, entro una cornice volta a dare certezza agli operatori economici e alle stazioni appaltanti, sarebbero essenzialmente due

renderlo uno strumento premiale volontario (per farlo funzionare come criterio premiante aggiuntivo nelle gare da aggiudicare con l’offerta economicamente più vantaggiosa, in armonia con le regole comunitarie)

estenderlo dai soli lavori pubblici anche a servizi e forniture ( data la dimensione e le irregolarità riscontrate anche in questa area del mercato)

Queste novelle saranno esaminate nel decreto correttivo al Codice che dovrebbe vedere la luce entro il prossimo 18 aprile.

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