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venerdì 6 Dicembre 2024

“Quota ricavi” dei collaboratori di impresa familiare: va compresa nei limite di fatturato per passaggio al regime forfettario? E se poi si esce da tale regime che succede?

Il titolare di un’impresa familiare avviata nel 2016 in regime semplificato, desidera optare nel 2017 per il regime forfettario agevolato. Al fine del calcolo del limite di fatturato prescritto ex lege ai fini dell’accesso, occorrerà tener conto solo della “quota reddito” a lui imputata oppure anche dei ricavi di pertinenza dei collaboratori?  

Quesito

Il titolare di un’impresa familiare avviata nel 2016 in regime semplificato, desidera optare nel 2017 per il regime forfettario agevolato. Al fine del calcolo del limite di fatturato prescritto ex lege ai fini dell’accesso, occorrerà tener conto solo della “quota reddito” a lui imputata oppure anche dei ricavi di pertinenza dei collaboratori? E nell’ipotesi in cui successivamente si decidesse di fuoriuscire da tale regime?

Analisi normativa

Come noto, se si aderisce al regime forfettario, il reddito imponibile si determina applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti, il coefficiente di redditività (dal 40% al 86%) differenziato in funzione del codice ATECO (ossia, il codice che contraddistingue l’attività economica). Una volta determinato il reddito imponibile, il contribuente forfettario applica un’unica imposta nella misura del 15%, sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’IRAP (per le Start Up è prevista l’aliquota ridotta al 5% per i primi 5 anni).  

I collaboratori familiari hanno obblighi dichiarativi?

Nel caso di imprese familiari, l’imposta sostitutiva, applicata sul reddito – al lordo dei compensi dovuti dal titolare al coniuge e ai suoi familiari – è dovuta e versata dall’imprenditore. Questo significa che i collaboratori familiari sono esonerati dagli obblighi dichiarativi. Inoltre il contribuente potrà scomputare le detrazioni d’imposta complessivamente spettanti dall’imposta lorda emergente dal quadro RN, nel caso in cui percepisca altri redditi.

Attenzione: l’imposta sostitutiva pari al 15% comprende quindi l’intero prelievo fiscale e quindi anche la quota d’imposte che normalmente è a carico dei medesimi collaboratori familiari.

Soluzione

I ricavi da monitorare nel precedente periodo d’imposta per valutare se un soggetto rientri o meno nel tetto fissato per il regime forfettario, coincidono con quelli prodotti dall’impresa assunta nella sua unitarietà: non sarà dunque possibile né corretto distinguere quelli prodotti dal titolare da quelli prodotti dal collaboratore familiare.

In sintesi:

a) all’imprenditore viene assegnata una quota di reddito;

b) i ricavi, compresi quelli imputabili ai collaboratori sono da ricondurre totalmente all’impresa; 

c) ai fini dell’ingresso nel regime forfettario ciò che rileva sono i ricavi unitari senza scindere quelli imputabili al titolare e quelli attribuibili ai collaboratori e non il reddito.

Si deve concludere quindi che il titolare dell’impresa familiare dovrà conteggiare ai fini della verifica del mancato superamento del limite di fatturato prescritto ex lege per l’accesso al regime forfettario, sia i ricavi imputabili a se stesso, sia quelli di pertinenza dei suoi collaboratori, senza poter scorporare questi ultimi dai ricavi unitari.

Cosa accade se si decide di fuoriuscire dal regime forfettario?

Nell’ipotesi in cui l’imprenditore optasse per la fuoriuscita dal regime forfettario, determinando così il reddito secondo criteri analitici:

a) la “quota di reddito” imputabile ai collaboratori familiari ridurrebbe l’imponibile tassabile in capo all’imprenditore individuale;

b) a loro volta i collaboratori familiari dovranno assolvere agli obblighi dichiarativi indicando il reddito imputato (per trasparenza) all’interno del quadro RH del Modello UNICOPF.

 

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