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mercoledì 2 Ottobre 2024

Quando gli interventi di medicina estetica sono esenti IVA? La risposta della Corte di Giustizia UE

Un paziente che a seguito di una malattia, di un trauma oppure di un handicap fisico congenito, necessita di trattamenti di chirurgia estetica deve pagare l’IVA al pari di un paziente che si sottopone ad un intervento chirurgico a scopo cosmetico per migliorare il proprio aspetto fisico?

Quesito

Un paziente che a seguito di una malattia, di un trauma oppure di un handicap fisico congenito, necessita di trattamenti di chirurgia estetica deve pagare l’IVA al pari di un paziente che si sottopone ad un intervento chirurgico a scopo cosmetico per migliorare il proprio aspetto fisico?

Sentenza della Corte di Giustizia

La Corte di Giustizia CGE con la sentenza 21 marzo 2013, causa C-91/12 che rappresenta sul punto giurisprudenza autorevole per tutti gli Stati Membri, si è pronunciata sull’applicabilità delle esenzioni Iva previste dagli articoli 10 D. P. R. 26 ottobre 1972, n. 633 e 132, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE (direttiva IVA) in materia  di trattamenti estetici sanitari enunciando i seguenti principi:

1) i trattamenti sanitari estetici sono esenti dall’IVA, in quanto riconducibili nella nozione di cure mediche alla persona, se effettuati a scopo terapeutico cioè allo scopo di diagnosticare, curare o guarire malattie o problemi di salute o di tutelare, mantenere o ristabilire la salute delle persone;

2) sono invece imponibili se effettuati a scopo puramente cosmetico;  

3) nella valutazione della finalità della prestazione, non si tiene conto della semplice convinzione soggettiva del paziente;

4) le valutazioni devono essere effettuate da un appartenente al corpo medico abilitato oppure lo scopo di tali prestazioni deve essere determinato da un professionista.

N. B.  Per quanto concerne le prestazioni sanitarie:

la lettera b) dell’articolo 132 riguarda quelle rese in ambito ospedaliero e rinvia alla nozione di “cure mediche”;
la lettera c) del citato articolo riguarda quelle fornite al di fuori di tale ambito, nel domicilio del prestatore oppure altrove e si riferisce quindi alle “prestazioni mediche”.

Entrambe prestazioni hanno lo scopo di diagnosticare, curare e possibilmente guarire malattie o problemi di salute (sentenze 10/9/2002, Kugler, C-141/01 e 10 giugno 2010, Future Health Technologies, C-86/09.

Attenzione: l’esenzione non può essere estesa, sia agli interventi con un fine puramente estetico/cosmetico non terapeutico, sia alle prestazioni, anch’esse mediche, rivolte principalmente ad uno scopo diverso da quello indicato, quali le visite, le analisi e le perizie che hanno come fine quello di permettere ad un terzo di assumere una decisione produttiva di effetti giuridici (ad esempio, per la concessione di una pensione di invalidità, per la risoluzione di una controversia legale, per il disconoscimento della paternità), a prescindere dalla circostanza che tali prestazioni possono anche portare alla scoperta di patologie (citate sentenze del 20 novembre 2003).

Oggettività della qualificazione della prestazione di servizi: la valutazione relativa al caso concreto per determinare la tipologia dell’intervento, necessaria poi ad identificare il trattamento fiscale,  risulta svincolata dalla volontà del paziente e rimessa al giudizio clinico del medico.

Risposta

Nel caso di specie il l’intervento di medicina estetica effettuato nei confronti del paziente, rileverà, previa valutazione oggettiva dal medico abilitato, come  trattamento sanitario effettuato a scopo terapeutico quindi il professionista emetterà fattura senza addebito di IVA.

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