Con questa guida pratica analizziamo come funziona il pignoramento, quali beni sono pignorabili e quali invece il Fisco non potrà mai togliervi se non avete pagato le tasse!
Sommario
Cos’è il pignoramento
Come noto, se decorrono 60 giorni dalla notifica legittima della cartella esattoriale ed il contribuente non ha provveduto al pagamento del debito erariale, non ha ottenuto una rateizzazione o non è intervenuto un provvedimento di sospensione o annullamento del debito, Equitalia attiva le procedure previste dalla legge per tutelare e riscuotere il credito fiscale. Per i debiti fino ad € 1. 000 alle azioni cautelari ed esecutive non si potrà procedere prima che siano trascorsi di 120 giorni dall’invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio del debito.
Il pignoramento è il primo vero e proprio atto esecutivo che l’ente di riscossione avvia al fine di vincolare determinati beni del debitore in funzione del soddisfacimento del credito Equitalia. E’ regolato dall’articolo 491 e seguenti del Codice di Procedura Civile, e può essere avviato come procedura di esecuzione forzata sui beni del debitore, ovvero, come espropriazione dei beni come atto in forza di precetto o titolo esecutivo
Tipologie di pignoramento
In sintesi occorre distinguere tra:
pignoramento ed espropriazione (vendita all’asta) di beni mobili e immobili;
pignoramento presso terzi dei crediti che il debitore ha verso terzi (per esempio il conto corrente, stipendio), oppure cose del debitore che sono in possesso di terzi;
pignoramento di stipendi e pensioni o qualsiasi altra indennità derivante da rapporto di lavoro o di impiego.
Procedura
L’ufficiale giudiziario per conto dell’Agente di Riscossione che rappresenta gli enti creditori, redige un verbale che oltre a contenere l’ingiunzione e l’obbligo di astensione da parte del debitore a disporre dei beni patrimoniale oggetto del pignoramento, contiene anche:
l’invito di iscrivere la propria residenza presso la sede del giudice competente dell’esecuzione per l’effettuazione delle notifiche, in mancanza dell’iscrizione, le notifiche verranno eseguite presso la cancelleria del giudice;
la procedura con tutte le informazioni per evitare il pignoramento dei beni. L’esecuzione forzata può essere infatti evitata depositando una somma di denaro pari all’importo dovuto ai creditori;
l’elenco e descrizione di tutte le cose pignorate e il relativo stato di conservazione dimostrabili rappresentazione fotografica o audiovisiva, nonché la determinazione approssimata del presumibile valore di vendita che viene stabilito, se richiesto dal creditore, da uno stimatore esperto nel campo, scelto dallo stesso Ufficiale Giudiziario.
Beni limitatamente pignorabili e beni impignorabili
a) Beni immobili
Il pignoramento immobiliare non può essere effettuato se la proprietà immobiliare ha tutte le seguenti caratteristiche:
è l’unico immobile di proprietà del debitore;
è adibito a uso abitativo e il debitore vi risiede anagraficamente;
non è di lusso, (cioè non ha le caratteristiche previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969) e non è comunque una villa (A/8), un castello o un palazzo di eminente pregio artistico o storico (A/9). Regole:
1) prima del pignoramento dei beni immobili è necessario iscrivere l’ipoteca e, dopo di questa, attendere 6 mesi;
2) prima dell’ipoteca, è sempre necessario inviare un preavviso almeno 30 giorni;
Attenzione: la casa di proprietà non è pignorabile se il debito complessivo è inferiore ad € 120. 000 e la somma di tutti gli immobili di sua proprietà è inferiore ad € 120. 000;
N. B. Non si può mai pignorare la casa, anche se il debito supera i 120. 000 € se si tratta dell’unico immobile di proprietà del debitore (anche per quote), a patto che si tratti di un immobile di residenza, accatastato a civile abitazione e non di lusso (ossia non A/8 e A/9).
b) Macchinari aziendali e beni strumentali
Fermo restando che si considerano strumentali non solo i classici macchinari o le classiche attrezzature aziendali, ma anche eventuali immobili utilizzati esclusivamente per l’esercizio della professione o dell’impresa da parte del possessore, in un’azienda, per i debiti con Equitalia, possono essere pignorati gli strumenti, gli oggetti, i libri strumentali all’esercizio dell’impresa, professione, arte o mestiere del debitore, anche se costituito in forma di società, solo nel limite di un quinto (e se mancano altri beni da pignorare). Questo limite vale anche per i capannoni.
c) Stipendio e pensione
In banca non possono essere pignorati l’ultimo stipendio o l’ultima pensione accreditati;
sia che lo stipendio sia pignorato presso il datore di lavoro o ente di previdenza, o che il pignoramento avvenga in banca, questo può essere pignorato fino ad un massimo di un quinto;
per la pensione pignorata presso l’ente di previdenza, il quinto pignorabile va calcolato al netto del minimo vitale pari a 1,5 volte l’assegno sociale (672,10 euro). In banca non possono essere pignorati i risparmi accreditati prima del pignoramento fino ad € 1. 344,21: il pignoramento si estende solo alla parte eccedente tale soglia.
d) Auto
Il fermo auto non è legittimo se il veicolo è funzionale all’attività di lavoro (bene strumentale) e il contribuente è un imprenditore o un professionista.
e) Cose mobili assolutamente impignorabili (articolo 514 codice procedura civile)
Tra i beni impignorabili rientrano le cose sacre, anello nuziale, vestiti, biancheria, letti, tavoli da pranzo con le relative sedie, armadi guardaroba, cassettoni, frigoriferi, stufe, fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, lavatrici, utensili.
Impignorabili anche le polizze vita, da parte di qualsiasi creditore (privato o Fisco)
f) Beni e patrimoni cointestati
Sono pignorabili i beni cointestati, ma fino al limite del 50%. In caso di proprietà immobiliare il Fisco sottopone ad esecuzione forzata solo il 50% di proprietà, se questa è divisibile altrimenti il bene viene venduto per intero e una metà del ricavato viene restituita al contitolare non debito.
g) Crediti impignorabili (articolo 545 codice di procedura civile)
h) Crediti alimentari;
i) Sussidi di grazia e sostentamento poveri.